Sentenza n. 2372/2026 - Catania, Sezione 4
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: atti di annullamento in autotutela del primo sorteggio, ripetizione del sorteggio e aggiudicazione dell'appalto a un'altra concorrente
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'impresa ricorrente ha impugnato gli atti relativi alla procedura per l'affidamento dei lavori di efficientamento energetico di un impianto sportivo comunale. In particolare, ha contestato il verbale con cui la stazione appaltante aveva annullato in autotutela le risultanze del primo sorteggio, il successivo verbale di ripetizione del sorteggio, il relativo esito favorevole all'altra concorrente, i verbali successivi e l'aggiudicazione definitiva, chiedendo anche l'aggiudicazione dell'appalto, la stipula del contratto, ovvero la declaratoria di inefficacia del contratto e il subentro, nonché in via subordinata il risarcimento per equivalente. La controinteressata aveva eccepito l'inammissibilità del ricorso per asserita impugnazione di atti endoprocedimentali non immediatamente lesivi. Nelle more del giudizio, il Comune ha comunicato la riapertura delle operazioni di gara per rivalutare le modalità di calcolo della soglia di anomalia, richiamando una sentenza del Consiglio di Giustizia Amministrativa, ma ha poi rinviato le operazioni a data da destinarsi. La ricorrente ha quindi dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, prendendo atto della dichiarazione resa dalla ricorrente e della riapertura delle operazioni di gara successivamente alla proposizione del ricorso. Il Collegio non ha esaminato l'eccezione di inammissibilità sollevata dalla controinteressata, ritenendo che la ricorrente non avesse più interesse alla sua delibazione, neppure ai fini della regolazione delle spese. In considerazione dell'andamento della vicenda e della riapertura delle operazioni di gara, le spese sono state compensate tra le parti.
Norme richiamate
artt. 121 e 122 c.p.a.
Richiamati nella domanda della ricorrente per chiedere, in caso di stipulazione del contratto, la declaratoria di inefficacia e il subentro; la sentenza non esamina tali domande nel merito.
Massime di principio
- La dichiarazione della parte ricorrente di sopravvenuta carenza di interesse, quando non vi siano elementi per ritenere persistente un interesse alla decisione, comporta la declaratoria di improcedibilità del ricorso.
- La sopravvenuta carenza di interesse alla decisione esonera il giudice dall'esaminare le eccezioni preliminari sollevate dalle altre parti, quando il ricorrente non abbia più interesse alla loro delibazione, neppure ai fini della regolazione delle spese.
- La riapertura delle operazioni di gara da parte della stazione appaltante, successivamente alla proposizione del ricorso, può incidere sull'interesse concreto e attuale alla decisione degli atti di gara originariamente impugnati.
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