Cassazione Penale, Sentenza n. 8450/2023 del 24/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugna l'ordinanza che ha confermato la custodia cautelare, sostenendo che il Tribunale non ha rispettato il principio secondo cui le dichiarazioni accusatorie della coimputata Prytula Myroslava, acquisite in incidente probatorio, possono essere valorizzate solo se supportate da "riscontri individualizzanti". Denuncia violazioni degli artt. 273 (commi 1 e 1-bis) e 192 (comma 3) c.p.p. e vizi di motivazione: il Tribunale si sarebbe limitato a valutare la coerenza interna delle dichiarazioni senza indicare elementi specifici e direttamente riconducibili al ricorrente.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato, ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato il processo al Tribunale di Firenze per un nuovo giudizio (ai sensi dell'art. 309, comma 7, c.p.p.). La Corte ha motivato l'annullamento osservando che i "riscontri" indicati dal Tribunale (rapporti familiari tra la dichiarante e membri della famiglia Zuka; aggancio delle utenze a una cella cittadina il giorno successivo; identificazione di terze persone in video di sorveglianza; transito di un'autovettura intestata al padre dell'indagato; spegnimento delle utenze) non presentano carattere individualizzante, essendo compatibili con ipotesi alternative e quindi insufficienti a confermare le dichiarazioni della Myroslava. La Corte ha inoltre censurato l'uso negativo del cosiddetto "fallito alibi" senza previa verifica della possibilità pratica di reperire registrazioni o annotazioni che lo provassero.
Norme richiamate
art. 192 cod. proc. pen.
Richiede che le dichiarazioni di terzi, per essere valorizzate, trovino riscontro in elementi che abbiano carattere individualizzante, cioè circostanze specifiche e direttamente riferibili all'imputato; la Corte ha applicato questo principio per escludere la validità dei riscontri generici indicati dal Tribunale.
art. 273 cod. proc. pen.
Norme sulla testimonianza e sui mezzi di prova: il ricorrente denunciava violazioni formali e sostanziali nella valutazione delle dichiarazioni raccolte in incidente probatorio; la Corte ha esaminato la corretta applicazione dei criteri di valutazione probatoria.
art. 310 cod. proc. pen.
Indica la competenza del Tribunale per determinate decisioni cautelari; citato nel contesto della pronuncia di competenza
art. 627 cod. proc. pen.
Norma sulla sede di rinvio in materia di misure cautelari; la decisione del Tribunale di Firenze è intervenuta nell'ambito di un rinvio ai sensi di questa norma.
art. 309 cod. proc. pen.
Norma che disciplina la competenza in caso di annullamento con rinvio: la Corte ha disposto il rinvio al Tribunale di Firenze ai sensi di questa disposizione.
Norme sostanziali relative ai reati
artt. 110, 628 (terzo comma, n.1, 3-bis, 3-quinquies), 582, 585, 576 n.1, 61 n.2 cod. pen.
Indicazione delle imputazioni provvisorie (concorso in rapina pluriaggravata e lesioni personali aggravate) cui si riferisce la misura cautelare; rilevanti per il quadro fattuale ma non modificano il principio sulla necessità dei riscontri individualizzanti.
Massime di principio
- Le dichiarazioni accusatorie rese da coimputati o da terzi in incidente probatorio possono essere valorizzate ai fini della gravità indiziaria solo se accompagnate da "riscontri individualizzanti": circostanze specifiche e direttamente riconducibili all'imputato.
- Elementi generici come legami familiari, mera vicinanza geografica temporale (agganci di celle telefoniche), presenza di veicoli intestati a familiari o coerenza narrativa delle dichiarazioni non sono di per sé sufficienti a costituire riscontri individualizzanti.
- La valutazione della gravità indiziaria richiede l'esame delle alternative compatibili con i riscontri: se gli elementi sono egualmente compatibili con l'innocenza dell'imputato, non possono essere considerati confermativi delle dichiarazioni accusatorie.
- Non si può valorizzare negativamente un alibi (ad esempio per "mancanza di registri") senza accertare preliminarmente la concreta esistenza e reperibilità degli atti o registri che si assume dovessero provare l'intervento delle forze dell'ordine.
- In sede di revisione cautelare il giudice deve esplicitare, con motivazione adeguata, quali siano i "riscontri" che rendono credibili le dichiarazioni altrui e in che modo questi riscontri individualizzino concretamente l'imputato rispetto al fatto contestato.
- Per rafforzare la posizione dell'accusa in casi analoghi è preferibile acquisire elementi probatori diretti o tecnici (video che ritraggono l'imputato, elementi biologici, intercettazioni o comunicazioni inequivocabili) piuttosto che affidarsi esclusivamente a indizi di tipo relazionale o di mera contiguità.
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