Cassazione Penale, Sentenza n. 4746/2025 del 05/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva dichiarato inammissibile l'appello proposto dall'imputato avverso la sentenza del Tribunale di Latina (condanna per bancarotta fraudolenta documentale). L'inammissibilità era stata motivata dalla mancata allegazione, nell'atto di impugnazione, della dichiarazione o elezione di domicilio come previsto dall'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. Il ricorrente ha censurato la violazione della norma processuale e delle garanzie costituzionali (artt. 2, 24 e 111 Cost.) sostenendo che la residenza/domicilio era comunque indicata negli atti di primo grado e nel mandato al difensore depositato, per cui la decisione sarebbe stata formalistica e lesiva del diritto a un giusto processo.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che l'atto di impugnazione non conteneva l'indicazione della collocazione nel fascicolo della dichiarazione o elezione di domicilio e che la mera indicazione della residenza nel mandato a proporre appello non soddisfa i requisiti di una valida dichiarazione/elezione di domicilio. Ha richiamato l'informazione provvisoria delle Sezioni Unite secondo cui, ratione temporis, l'art. 581, comma 1-ter (abrogato successivamente) si applica alle impugnazioni proposte fino al 24/08/2024 e deve interpretarsi nel senso che è sufficiente un "richiamo espresso e specifico" ad una precedente dichiarazione/elezione di domicilio con l'indicazione della sua collocazione nel fascicolo. Nella fattispecie tale richiamo non era presente. La questione di legittimità costituzionale proposta è stata ritenuta manifestamente infondata. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
Norme richiamate
art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen.
Fino al 24/08/2024 la norma si applica alle impugnazioni proposte sino a tale data; richiede o la dichiarazione/elezione di domicilio allegata all'atto di impugnazione oppure un richiamo "espresso e specifico" ad una precedente dichiarazione/elezione con l'indicazione della sua collocazione nel fascicolo, tale da consentire l'immediata individuazione del luogo per la notificazione
art. 157, cod. proc. pen.
Richiamato per chiarire che non è sufficiente la sola indicazione della residenza in un atto processuale per costituire valida dichiarazione/elezione di domicilio; è necessaria una manifestazione di volontà consapevole sugli effetti della scelta del domicilio
art. 616, cod. proc. pen.
Consente alla Corte di condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali; applicata per imporre le spese a carico del ricorrente
artt. 2, 24 e 111 Cost.
La Corte ha ritenuto manifestamente infondata la questione di contrasto; l'art. 581, comma 1-ter, non limita il diritto di difesa ma regola modalità accessorie dell'esercizio dell'impugnazione da parte del difensore
Massime di principio
- Quando è applicabile l'art. 581, comma 1-ter (fino al 24/08/2024), l'atto di impugnazione deve contenere o la dichiarazione/elezione di domicilio ovvero un richiamo "espresso e specifico" ad una precedente dichiarazione/elezione con l'indicazione precisa della sua collocazione nel fascicolo; in mancanza l'impugnazione può essere dichiarata inammissibile
- La mera indicazione della residenza o del domicilio nel corpo di un altro atto (es. mandato al difensore) non equivale a una valida dichiarazione/elezione di domicilio; è necessaria una manifestazione di volontà consapevole circa la scelta del domicilio
- Le censure di illegittimità costituzionale basate sul presunto sacrificio del diritto di difesa difficilmente riescono quando la norma regola modalità procedurali accessorie e non impedisce sostanzialmente l'esercizio dell'impugnazione
- Per evitare inammissibilità, l'avvocato che propone appello dovrebbe allegare espressamente la dichiarazione/elezione di domicilio o indicare nel testo dell'impugnazione il preciso riferimento alla precedente dichiarazione e la sua collocazione nel fascicolo
- La regola enunciata dalle Sezioni Unite (informazione provvisoria) va considerata per la sua portata temporale: le impugnazioni depositate entro il termine di vigenza della norma devono rispettarne i requisiti formali
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