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Ordinanza

Ordinanza n. 10008/2026 - Roma, Sezione 4

per l'annullamento del provvedimento di diniego parziale di accesso agli atti, comunicato a mezzo PEC in data 20 gennaio 2026, con cui -OMISSIS-ha respinto le istanze di accesso formulate dalla ricorrente in data 29 dicembre 2025, relativamente al procedimento di inefficacia della garanzia del Fondo di Garanzia per le PMI, inerente le seguenti posizioni MCC: -OMISSIS-; nonché per l'accertamento e la declaratoria del diritto della ricorrente a prendere visione e ad estrarre copia di tutta la documentazione richiesta con la predetta istanza del 29 dicembre 2025; e per il conseguente ordine a -OMISSIS-di esibire e rilasciare copia di tutti i documenti richiesti entro un termine perentorio da fissarsi da parte di Codesto Ecc.mo Tribunale.

Giustizia amministrativa202602353

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IVOrdinanza istruttoriaAccesso agli atti

Atto impugnato: provvedimento di diniego parziale di accesso agli atti relativi al procedimento di inefficacia della garanzia del Fondo di Garanzia per le PMI

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La ricorrente ha impugnato il diniego parziale comunicato via PEC il 20 gennaio 2026, chiedendo l'accertamento del diritto a visionare ed estrarre copia dell'intera documentazione richiesta con istanza del 29 dicembre 2025 e l'ordine di esibizione dei documenti. Il TAR ha rilevato d'ufficio un vizio della notificazione del ricorso: la notificazione era stata eseguita presso l'indirizzo PEC risultante dall'Indice delle Pubbliche amministrazioni, sebbene l'amministrazione destinataria avesse comunicato un diverso domicilio digitale nel Registro delle Pubbliche amministrazioni previsto dall'art. 16, comma 12, del d.l. n. 179/2012.

La decisione

Il TAR non ha deciso nel merito la domanda di accesso. Ha ritenuto invalida la notificazione eseguita all'indirizzo risultante dall'Indice IPA, poiché l'amministrazione aveva previamente comunicato il proprio domicilio digitale nel Registro delle Pubbliche amministrazioni. Richiamando l'art. 44 c.p.a. e i principi della sentenza della Corte costituzionale n. 148/2021, ha disposto d'ufficio la rinnovazione della notificazione del ricorso, unitamente all'ordinanza, nei confronti dell'amministrazione intimata e ha assegnato alla ricorrente il termine di 15 giorni dalla comunicazione amministrativa dell'ordinanza. È stata fissata per il prosieguo la camera di consiglio del 16 settembre 2026.

Norme richiamate

  • art. 6-ter d.lgs. 82/2005

    Indice delle Pubbliche amministrazioni (IPA)

    L'indirizzo PEC risultante dall'IPA non è utilizzabile quando la pubblica amministrazione destinataria abbia comunicato il proprio domicilio digitale nel Registro delle Pubbliche amministrazioni.

  • art. 16, comma 12, d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito dalla l. 17 dicembre 2012, n. 221

    Registro delle Pubbliche amministrazioni

    Il domicilio digitale comunicato dall'amministrazione nel Registro delle Pubbliche amministrazioni costituisce l'indirizzo cui deve essere effettuata la notificazione.

  • art. 16-ter, comma 1-ter, d.l. 18 ottobre 2012, n. 179

    La notificazione all'indirizzo PEC dell'IPA è valida soltanto se la pubblica amministrazione destinataria non ha comunicato il proprio indirizzo PEC nell'elenco previsto dall'art. 16, comma 12, del medesimo decreto-legge.

  • art. 44 c.p.a.

    In presenza di una notificazione invalida, il giudice dispone d'ufficio la rinnovazione della notificazione del ricorso nelle forme prescritte dalla legge.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

    Costituisce base normativa per l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte interessata.

  • art. 10 Regolamento (UE) 2016/679

    È richiamato, insieme all'art. 52 del d.lgs. n. 196/2003, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.

  • sentenza Corte costituzionale n. 148/2021

    È richiamata a sostegno della rinnovazione d'ufficio della notificazione invalida.

Massime di principio

  • La notificazione telematica di un ricorso a una pubblica amministrazione presso l'indirizzo PEC risultante dall'Indice IPA è validamente effettuata soltanto quando l'amministrazione non abbia comunicato il proprio domicilio digitale nel Registro delle Pubbliche amministrazioni previsto dall'art. 16, comma 12, del d.l. n. 179/2012.
  • Quando il ricorso amministrativo sia stato notificato a un indirizzo PEC dell'IPA non utilizzabile perché l'amministrazione dispone di un domicilio digitale registrato nel Registro delle Pubbliche amministrazioni, la notificazione è invalida e il giudice deve disporne d'ufficio la rinnovazione ai sensi dell'art. 44 c.p.a., assegnando un termine perentorio per l'adempimento.

Come è indicizzato

MaterieAccesso documentaleTermini e notificazione del ricorso
RamiAccesso e trasparenzaProcesso amministrativo
IstitutiDecadenza e tardività

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