Cassazione Civile, Ordinanza n. 23167/2025 del 12/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da due sanzioni disciplinari irrogate a un dirigente di seconda fascia dell'Agenzia delle Entrate: una multa di euro 500 per incongruenze nelle timbrature di ingresso e uscita, ritenute sintomatiche di una prestazione lavorativa di durata molto ridotta rispetto alle funzioni affidate; una successiva sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per quattro mesi, disposta per i toni e le argomentazioni usati dal dipendente in una comunicazione scritta indirizzata alla Direzione Generale, con cui esprimeva disappunto per le vessazioni subite. La Corte d'appello aveva accolto la domanda del dipendente, ritenendo insussistente il primo addebito, decaduta l'amministrazione dal potere disciplinare sul secondo per tardività della contestazione, e sussistenti condotte vessatorie e nesso causale con i danni allegati. Con l'unico motivo di ricorso l'Agenzia delle Entrate ha denunciato violazione e falsa applicazione dell'art. 55 bis d.lgs. n. 165/2001, sostenendo che, ai fini del rispetto del termine di quaranta giorni per la contestazione disciplinare, è sufficiente l'adozione dell'atto entro il termine, non essendo necessario che la contestazione sia già ricevuta dal dipendente entro la scadenza.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, rilevando che la Corte territoriale aveva erroneamente interpretato l'art. 55 bis d.lgs. n. 165/2001. Richiamando il proprio orientamento, ha affermato che la contestazione disciplinare è tempestiva se adottata dall'amministrazione entro il termine previsto, mentre la successiva ricezione da parte del dipendente è estranea al perfezionamento dell'atto ai fini del rispetto del termine. Di conseguenza ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa alla Corte d'Appello di Caltanissetta, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 55 bis d.lgs. n. 165/2001
termine di quaranta giorni per la contestazione dell'addebito
Il termine riguarda il momento di adozione della contestazione disciplinare da parte dell'amministrazione; è sufficiente che l'atto sia formato entro il termine, senza che sia necessario che il dipendente lo riceva entro la stessa scadenza.
d.lgs. n. 165/2001
Disciplina il procedimento disciplinare nel pubblico impiego contrattualizzato, rilevante per la tempestività della contestazione e la decadenza dal potere disciplinare.
Massime di principio
- Nel procedimento disciplinare del pubblico impiego, la tempestività della contestazione va verificata con riferimento al momento in cui l'amministrazione consolida la propria valutazione nella contestazione dell'addebito, non a quello della sua ricezione da parte del dipendente.
- La contestazione disciplinare è un atto recettizio quanto agli effetti comunicativi, ma ai fini del rispetto del termine previsto dalla legge rileva l'adozione dell'atto entro il termine, non la sua conoscenza da parte del lavoratore entro lo stesso termine.
- L'erronea equiparazione tra adozione e ricezione della contestazione comporta violazione della disciplina legale sul procedimento disciplinare e giustifica la cassazione della decisione di merito.
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