Sentenza n. 12304/2026 - Roma, Sezione 3Q
per l'annullamento A) del decreto del Direttore del Dipartimento alla Salute, Banda larga e Cooperative della Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige n. 24408/2022 del 12 dicembre 2022, portante “Fatturato e relativo importo del payback per dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 ai sensi del Decreto del Ministero della Salute 6 ottobre 2022” ed il relativo Allegato A ad esso accluso; - se e per quanto occorre possa, di tutti gli atti e provvedimenti ad essa presupposti, connessi e consequenziali, ivi espressamente ricomprese: (i) la determinazione non cognita assunta dal D.G. dell’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige n. 2016-A-000139 del 10 maggio 2016, con la quale sono stati approvati i dati di bilancio relativi all’annualità 2015; (ii) la determinazione non cognita assunta dal D.G. dell’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige n. 2017-A-000193 del 28 aprile 2017, con la quale sono stati approvati i dati di bilancio relativi all’annualità 2016; (iii) la determinazione non cognita assunta dal D.G. dell’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige n. 2018-A-000228 del 27 aprile 2018, con la quale sono stati approvati i dati di bilancio relativi all’annualità 2017; (iv) la determinazione non cognita assunta dal D.G. dell’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige n. 2019-A-000244 del 30 aprile 2019, con la quale sono stati approvati i dati di bilancio relativi all’annualità 2018; (v) la determinazione non cognita assunta dal D.G. dell’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige n. 2022-A-001321 del 30 novembre 2022, con la quale sono stati certificati i dati risultanti nell’Allegato A al decreto provinciale in contestazione; B) nonché di tutti gli atti e provvedimenti già impugnati con il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica notificato in data 6 gennaio 2023 – 9 gennaio 2023 e presentato al Ministero della Salute per il deposito mediante notificazione in data 12 dicembre 2023, e segnatamente: - del decreto del Ministero della Salute del 6 luglio 2022, pubblicato in G.U.R.I., Serie generale, n. 216 del 15 settembre 2022, recante “Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018”, e dei relativi Allegati A, B, C e D; - del decreto del Ministero della Salute del 6 ottobre 2022, pubblicato in G.U.R.I., Serie generale, n. 251 del 26 ottobre 2022, recante “Adozione delle linee guida propedeutiche all’emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018”; - se e per quanto occorre possa, di tutti gli atti e provvedimenti ad essi presupposti, connessi e consequenziali, ivi espressamente ricompresi: (i) la circolare del Ministero della Salute prot. n. 22413 del 29 settembre 2019, che ha previsto una ricognizione, da parte degli Enti del SSN, della ripartizione del fatturato relativo ai dispositivi medici tra i singoli fornitori, riconciliato con i valori contabilizzati nel modello CE di ciascun anno 2015-2018; (ii) l’accordo del 7 novembre 2019 e relativi allegati, siglato tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano (Rep. Atti n. 181/CSR), sulla proposta del Ministero della Salute di attuazione dell’art. 9 ter, d.l. 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2015, n. 125, con il quale sono stati individuati, tra l’altro, i criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l’acquisto di dispositivi medici e le modalità procedurali di individuazione del superamento dei tetti di spesa regionali per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, fissando per i predetti anni il tetto di spesa di ciascuna Regione al 4,4% del fabbisogno sanitario regionale standard; (iii) il decreto del Ministro della Salute 15 giugno 2012, assunto di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, recante “Nuovi modelli di rilevazione economica «Conto economico» (CE) e «Stato patrimoniale» (SP) delle aziende del Servizio sanitario nazionale”; (iv) l’intesa raggiunta dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome in data 14 settembre 2022, nonché quella sancita dalla Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 28 settembre 2022; per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati il 27 settembre 2023: - del decreto del Direttore del Dipartimento alla Salute, Banda larga e Cooperative della Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige n. 10686 del 15 giugno 2023, portante la nuova determinazione dell’importo richiesto a titolo di “payback per dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 ai sensi del Decreto del Ministero della Salute 6 ottobre 2022” ed i relativi allegati ad esso acclusi;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimenti statali e provinciali di determinazione del payback per dispositivi medici relativo agli anni 2015-2018, inclusa la nuova determinazione dell’importo dovuto
Esito
La controversia
L’impresa ha impugnato il decreto della Provincia Autonoma di Bolzano che aveva determinato il fatturato e l’importo del payback per dispositivi medici relativo agli anni 2015-2018, nonché gli atti presupposti, inclusi i decreti ministeriali del 6 luglio 2022 e del 6 ottobre 2022, gli atti di ricognizione e certificazione dei dati contabili e gli ulteriori provvedimenti collegati. Con motivi aggiunti ha impugnato anche il successivo decreto provinciale del 15 giugno 2023, recante una nuova determinazione dell’importo richiesto. Il ricorso era fondato su sette motivi, concernenti sia vizi propri degli atti impugnati sia l’illegittimità della normativa primaria disciplinante il payback nel settore dei dispositivi medici. Nel corso del giudizio l’impresa ha dichiarato di avere aderito al meccanismo di definizione delle controversie previsto dall’art. 7, comma 1, d.l. n. 95/2025, versando il 25 per cento dell’importo originariamente addebitato, e ha chiesto la dichiarazione della cessazione della materia del contendere.
La decisione
Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, senza esaminare i motivi relativi ai vizi propri degli atti impugnati o alla legittimità della normativa sul payback. Il pagamento della quota ridotta del 25 per cento, effettuato dall’impresa ai sensi dell’art. 7, comma 1, d.l. n. 95/2025, ha estinto l’obbligazione relativa alle annualità 2015-2018 e ha precluso ogni ulteriore azione giurisdizionale connessa a tali obblighi. La Provincia Autonoma di Bolzano ha attestato l’avvenuto pagamento e il TAR ha ritenuto integrati i presupposti normativi per la cessazione della materia del contendere. Le spese di lite sono state compensate, come espressamente previsto dalla disposizione applicata.
Norme richiamate
art. 7, comma 1, d.l. 30 giugno 2025, n. 95, convertito dalla l. 8 agosto 2025, n. 118
per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 gli obblighi a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici [...] si intendono assolti con il versamento [...] della quota del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali
Il versamento integrale della quota ridotta del 25 per cento estingue l’obbligazione delle aziende fornitrici per le annualità 2015-2018, preclude ulteriori azioni giurisdizionali connesse a tali obblighi e determina la cessazione della materia del contendere nei ricorsi contro i provvedimenti regionali e provinciali di payback; le spese sono compensate.
art. 9-ter, comma 9, d.l. 19 giugno 2015, n. 78, convertito dalla l. 6 agosto 2015, n. 125
Individua la disciplina degli obblighi posti a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici nell’ambito del sistema del payback, richiamata dalla disciplina definitoria del 2025.
art. 9-ter, comma 9-bis, d.l. 19 giugno 2015, n. 78, convertito dalla l. 6 agosto 2015, n. 125
Costituisce il riferimento normativo per i provvedimenti regionali e provinciali oggetto dei ricorsi cui si applica la definizione prevista dall’art. 7, comma 1, d.l. n. 95/2025.
art. 8, comma 3, d.l. 30 marzo 2023, n. 34, convertito dalla l. 26 maggio 2023, n. 56
È richiamato dall’art. 7, comma 1, d.l. n. 95/2025 tra le disposizioni che prevedono obblighi a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici per le annualità 2015-2018.
Massime di principio
- Quando un’azienda fornitrice di dispositivi medici versa integralmente la quota ridotta pari al 25 per cento degli importi richiesti per le annualità 2015-2018 ai sensi dell’art. 7, comma 1, d.l. n. 95/2025, l’obbligazione relativa a tali annualità si estingue e ogni ulteriore azione giurisdizionale connessa all’obbligo di pagamento è preclusa.
- L’accertamento dell’avvenuto versamento della quota ridotta da parte della Regione o della Provincia autonoma determina, nei giudizi pendenti contro i relativi provvedimenti di payback per gli anni 2015-2018, la cessazione della materia del contendere.
- In presenza dei presupposti della definizione legislativa del payback per dispositivi medici, il giudice amministrativo non deve esaminare i motivi relativi alla legittimità degli atti impugnati o della disciplina primaria, poiché la definizione estingue l’obbligazione sostanziale e preclude la prosecuzione della controversia.
- Nei giudizi definiti ai sensi dell’art. 7, comma 1, d.l. n. 95/2025, le spese di lite devono essere compensate.
Come è indicizzato
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