Cassazione Penale, Sentenza n. 17520/2024 del 02/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Salerno che aveva applicato gli arresti domiciliari a carico del ricorrente per il reato di cui all'art. 416 c.p. (capo 1). Il ricorrente deduce tre motivi: 1) vizio di motivazione e contraddittorietà circa la gravità degli indizi, sostenendo che gli elementi sono equivoci e riconducibili a rapporti di parentela e a rapporti sinallagmatici non idonei a dimostrare il pactum sceleris o la partecipazione sua a reati-fine; 2) carenza e illogicità della motivazione sulle esigenze cautelari e sulla attualità del pericolo di reiterazione, lamentando l'uso di motivazioni copia-incolla e l'assenza di elementi successivi al dicembre 2021; 3) omessa valutazione della prognosi relativa alla possibilità della sospensione condizionale della pena.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che: il primo motivo è generico e mira a ottenere una diversa valutazione dei fatti già compiuta dal giudice di merito, mentre la motivazione del Tribunale è adeguata nel descrivere i contatti intercettati, la divisione dei proventi e il ruolo operativo del ricorrente nella gestione delle occupazioni abusive; il secondo motivo è infondato perché il Tribunale ha correttamente valutato il pericolo di reiterazione dei reati della stessa specie in presenza della persistenza del sodalizio, della disponibilità delle chiavi e della notorietà del gruppo; il terzo motivo è infondato perché la sussistenza del pericolo di reiterazione esenta il giudice dall'obbligo di motivare sulla prognosi per la sospensione condizionale della pena. Condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 416 cod. pen.
Norma che punisce l'associazione per delinquere; nel caso ha rappresentato il capo di imputazione principale (capo 1) per l'applicazione della misura cautelare.
art. 274 lett. c) cod. proc. pen.
Consente la misura cautelare per il pericolo di reiterazione di reati della stessa specie; interpretato come pericolo di reiterazione astratta della stessa specie e non come reiterazione dello stesso fatto concreto.
art. 275 comma 2-bis cod. proc. pen.
Regola l'esclusione della misura cautelare quando risulta probabile la concessione di benefici che escludono il pericolo di reiterazione; tuttavia se il giudice ritiene sussistente il pericolo di reiterazione non è tenuto a motivare circa la prospettiva della sospensione condizionale della pena.
Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828
Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828
Principio sui limiti del sindacato di legittimità della motivazione: la Corte verifica che il giudice abbia adeguatamente motivato la gravità del quadro indiziario, controllando la congruenza logico-giuridica, ma non sostituisce la propria valutazione dei fatti.
Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976
Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976
Conferma che è inammissibile il motivo che mira a ottenere una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito.
Sez. 4, n. 18795 del 02/03/2017, Di Iasi, Rv. 269884
Sez. 4, n. 18795 del 02/03/2017, Di Iasi, Rv. 269884
Ricorda che il controllo di legittimità non si estende a ricostruzioni alternative dei fatti tipiche del merito.
Sez. 5, n. 70 del 24/09/2018 (dep. 2019), Pedato, Rv. 274403
Sez. 5, n. 70 del 24/09/2018, dep. 2019, Pedato Rv. 274403
Precisazione sul significato del pericolo di reiterazione ai fini dell'art. 274 lett. c): riguarda la reiterazione di reati della stessa specie.
Sez. U, n. 1235 del 28/10/2010 (dep. 2011), Giordano, Rv. 248866
Sez. U, n. 1235 del 28/10/2010, dep. 2011, Giordano Rv. 248866
Principio secondo cui la prevalente sussistenza del pericolo di reiterazione esime il giudice dall'obbligo di motivare sulla prospettiva favorevole alla concessione della sospensione condizionale della pena.
Sez. 5, n. 17691 del 08/01/2010, Cerretti, Rv. 247219
Sez. 5, n. 17691 del 08/01/2010, Cerretti, Rv. 247219
Sottolinea il nesso tra prognosi favorevole per la sospensione condizionale e l'esclusione del pericolo di reiterazione; se il pericolo sussiste, la prognosi non prevale.
Corte cost. n. 186 del 2000
Corte cost. n. 186 del 2000
Riferimento sul principio che non sempre la proposizione del ricorso implica colpa esente; qui utilizzato per giustificare la condanna per spese e ammenda dato l'esito manifestamente inammissibile.
Massime di principio
- La Corte di Cassazione non riforma la valutazione probatoria di merito: il ricorso per cassazione contro misure cautelari è ammissibile solo se denuncia profili di illegittimità specifici o manifesta illogicità della motivazione, non per ottenere una diversa lettura dei fatti.
- Il pericolo di reiterazione ai fini cautelari va valutato in termini di reiterazione astratta di reati della stessa specie e non richiede la prova della reiterazione dello stesso fatto concreto.
- Conversazioni intercettate, frequenti contatti tra soggetti e indicazioni sulla divisione dei proventi possono costituire indizi valutabili come partecipazione organizzativa e giustificare misure cautelari, se la motivazione del giudice è logica e congrua.
- Se il giudice ritiene sussistente il pericolo di reiterazione, non è obbligato a motivare separatamente sulla possibilità di concessione della sospensione condizionale della pena.
- Le censure generiche che chiedono alla Corte suprema una diversa interpretazione delle stesse prove sono destinate all'inammissibilità; è necessario indicare vizi di diritto o palesi illogicità della motivazione.
- La proposizione di un ricorso manifestamente inammissibile può comportare condanna alle spese e sanzioni pecuniarie a favore della Cassa delle ammende.
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