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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 17520/2024 del 02/05/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Salerno che aveva applicato gli arresti domiciliari a carico del ricorrente per il reato di cui all'art. 416 c.p. (capo 1). Il ricorrente deduce tre motivi: 1) vizio di motivazione e contraddittorietà circa la gravità degli indizi, sostenendo che gli elementi sono equivoci e riconducibili a rapporti di parentela e a rapporti sinallagmatici non idonei a dimostrare il pactum sceleris o la partecipazione sua a reati-fine; 2) carenza e illogicità della motivazione sulle esigenze cautelari e sulla attualità del pericolo di reiterazione, lamentando l'uso di motivazioni copia-incolla e l'assenza di elementi successivi al dicembre 2021; 3) omessa valutazione della prognosi relativa alla possibilità della sospensione condizionale della pena.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che: il primo motivo è generico e mira a ottenere una diversa valutazione dei fatti già compiuta dal giudice di merito, mentre la motivazione del Tribunale è adeguata nel descrivere i contatti intercettati, la divisione dei proventi e il ruolo operativo del ricorrente nella gestione delle occupazioni abusive; il secondo motivo è infondato perché il Tribunale ha correttamente valutato il pericolo di reiterazione dei reati della stessa specie in presenza della persistenza del sodalizio, della disponibilità delle chiavi e della notorietà del gruppo; il terzo motivo è infondato perché la sussistenza del pericolo di reiterazione esenta il giudice dall'obbligo di motivare sulla prognosi per la sospensione condizionale della pena. Condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 416 cod. pen.

    Norma che punisce l'associazione per delinquere; nel caso ha rappresentato il capo di imputazione principale (capo 1) per l'applicazione della misura cautelare.

  • art. 274 lett. c) cod. proc. pen.

    Consente la misura cautelare per il pericolo di reiterazione di reati della stessa specie; interpretato come pericolo di reiterazione astratta della stessa specie e non come reiterazione dello stesso fatto concreto.

  • art. 275 comma 2-bis cod. proc. pen.

    Regola l'esclusione della misura cautelare quando risulta probabile la concessione di benefici che escludono il pericolo di reiterazione; tuttavia se il giudice ritiene sussistente il pericolo di reiterazione non è tenuto a motivare circa la prospettiva della sospensione condizionale della pena.

  • Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828

    Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828

    Principio sui limiti del sindacato di legittimità della motivazione: la Corte verifica che il giudice abbia adeguatamente motivato la gravità del quadro indiziario, controllando la congruenza logico-giuridica, ma non sostituisce la propria valutazione dei fatti.

  • Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976

    Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976

    Conferma che è inammissibile il motivo che mira a ottenere una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito.

  • Sez. 4, n. 18795 del 02/03/2017, Di Iasi, Rv. 269884

    Sez. 4, n. 18795 del 02/03/2017, Di Iasi, Rv. 269884

    Ricorda che il controllo di legittimità non si estende a ricostruzioni alternative dei fatti tipiche del merito.

  • Sez. 5, n. 70 del 24/09/2018 (dep. 2019), Pedato, Rv. 274403

    Sez. 5, n. 70 del 24/09/2018, dep. 2019, Pedato Rv. 274403

    Precisazione sul significato del pericolo di reiterazione ai fini dell'art. 274 lett. c): riguarda la reiterazione di reati della stessa specie.

  • Sez. U, n. 1235 del 28/10/2010 (dep. 2011), Giordano, Rv. 248866

    Sez. U, n. 1235 del 28/10/2010, dep. 2011, Giordano Rv. 248866

    Principio secondo cui la prevalente sussistenza del pericolo di reiterazione esime il giudice dall'obbligo di motivare sulla prospettiva favorevole alla concessione della sospensione condizionale della pena.

  • Sez. 5, n. 17691 del 08/01/2010, Cerretti, Rv. 247219

    Sez. 5, n. 17691 del 08/01/2010, Cerretti, Rv. 247219

    Sottolinea il nesso tra prognosi favorevole per la sospensione condizionale e l'esclusione del pericolo di reiterazione; se il pericolo sussiste, la prognosi non prevale.

  • Corte cost. n. 186 del 2000

    Corte cost. n. 186 del 2000

    Riferimento sul principio che non sempre la proposizione del ricorso implica colpa esente; qui utilizzato per giustificare la condanna per spese e ammenda dato l'esito manifestamente inammissibile.

Massime di principio

  • La Corte di Cassazione non riforma la valutazione probatoria di merito: il ricorso per cassazione contro misure cautelari è ammissibile solo se denuncia profili di illegittimità specifici o manifesta illogicità della motivazione, non per ottenere una diversa lettura dei fatti.
  • Il pericolo di reiterazione ai fini cautelari va valutato in termini di reiterazione astratta di reati della stessa specie e non richiede la prova della reiterazione dello stesso fatto concreto.
  • Conversazioni intercettate, frequenti contatti tra soggetti e indicazioni sulla divisione dei proventi possono costituire indizi valutabili come partecipazione organizzativa e giustificare misure cautelari, se la motivazione del giudice è logica e congrua.
  • Se il giudice ritiene sussistente il pericolo di reiterazione, non è obbligato a motivare separatamente sulla possibilità di concessione della sospensione condizionale della pena.
  • Le censure generiche che chiedono alla Corte suprema una diversa interpretazione delle stesse prove sono destinate all'inammissibilità; è necessario indicare vizi di diritto o palesi illogicità della motivazione.
  • La proposizione di un ricorso manifestamente inammissibile può comportare condanna alle spese e sanzioni pecuniarie a favore della Cassa delle ammende.

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