Sentenza del 06/09/2016 n. 4536 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Impugnazione di un sollecito di pagamento della tassa automobilistica - Domanda di accertamento dell'intervenuta prescrizione - Litisconsorzio necessario - Non sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeÈ stato stabilito che, quando il contribuente contesta il sollecito per prescrizione del credito e cita in giudizio esclusivamente l’ente impositore, non sussiste un litisconsorzio necessario con l’agente della riscossione. Il giudice, pertanto, non deve ordinare l’integrazione del contraddittorio nei confronti dell’agente, poiché non vi è una causa inscindibile che imponga la partecipazione di entrambi i soggetti.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il contribuente ha chiesto l’accertamento dell’intervenuta prescrizione del credito relativo alla tassa automobilistica, impugnando il sollecito di pagamento emesso dall’agente della riscossione. La questione riguardava esclusivamente la prescrizione del credito tributario e non profili propri dell’attività esecutiva o della regolarità degli atti dell’agente della riscossione.
Massime di principio
- Quando l’impugnazione di un atto della riscossione riguarda esclusivamente l’esistenza o la prescrizione del credito tributario, la legittimazione passiva spetta in linea generale all’ente impositore.
- L’agente della riscossione non deve necessariamente essere chiamato in giudizio se non vengono contestati vizi propri dell’atto da esso formato o dell’attività di riscossione.
- Il litisconsorzio necessario non sussiste automaticamente per il solo fatto che l’atto sia stato emesso o notificato dall’agente della riscossione: occorre verificare quale sia concretamente il motivo di impugnazione.
- Se invece il contribuente contesta vizi propri del sollecito, della cartella, della notificazione o dell’attività dell’agente della riscossione, può essere necessario coinvolgere anche quest’ultimo nel giudizio.
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