Sentenza n. 506/2026 - Bologna, Sezione 1
per l'annullamento -della determinazione n. -OMISSIS- datata 28 Dicembre 2023 del Comando Legione Carabinieri “Emilia Romagna” – S.M. Ufficio Personale di Bologna di trasferimento di autorità del ricorrente presso la Stazione Carabinieri di -OMISSIS-, quale addetto con alloggio di servizio; -dell’atto di revoca di alloggio di servizio n. -OMISSIS- di prot datata 28 Dicembre 2024 del Comando Legione Carabinieri “Emilia Romagna – SM Ufficio Personale; -della comunicazione di avvio di procedimento ex artt. 7 e 8 l. 241/2023 inerente la proposta di trasferimento d''autorità per incompatibilità ambientale; -nonché di ogni altro atto connesso, presupposto consequenziale, antecedente e successivo, che incida sfavorevolmente sulla posizione giuridica del ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., prendendo atto della dichiarazione depositata dal ricorrente il 6 febbraio 2026. Non è stata quindi esaminata la legittimità degli atti impugnati né i motivi di ricorso. Le spese di giudizio sono state compensate tra le parti per giustificati motivi.
Atto impugnato: trasferimento d'autorità per incompatibilità ambientale, revoca dell'alloggio di servizio e atti connessi
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento di trasferimento d'autorità presso una Stazione Carabinieri, l'atto di revoca dell'alloggio di servizio e la comunicazione di avvio del procedimento relativo alla proposta di trasferimento d'autorità per incompatibilità ambientale, deducendo plurimi profili di illegittimità. Il testo della sentenza non specifica il contenuto dei singoli motivi. L'istanza cautelare era stata respinta con precedente ordinanza. Successivamente, il ricorrente ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse
La sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, dichiarata dal ricorrente, determina l'improcedibilità del ricorso.
artt. 7 e 8 l. 241/1990
Richiamati nell'oggetto di uno degli atti impugnati, relativo alla comunicazione di avvio del procedimento; la sentenza non ne esamina l'applicazione.
Massime di principio
- La dichiarazione della parte ricorrente di sopravvenuta carenza di interesse alla decisione determina l'improcedibilità del ricorso ai sensi dell'art. 35, comma 1, lettera c), c.p.a., senza necessità di esaminare i motivi di illegittimità dedotti contro gli atti impugnati.
- Quando il ricorso è dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, il giudice può compensare le spese qualora ravvisi giustificati motivi.
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