Regolamento (UE) 2026/1871
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1871 della Commissione, del 22 luglio 2026, recante iscrizione dell’indicazione geografica Aceite de las Sierras Espadán y Calderona (DOP) nel registro dell’Unione delle indicazioni geografiche a norma del regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento di esecuzione (UE) 2026/1871 iscrive nel registro dell’Unione delle indicazioni geografiche la DOP «Aceite de las Sierras Espadán y Calderona». La Commissione adotta l’atto dopo aver preso atto che la domanda, presentata dalla Spagna, era stata pubblicata e che non erano state presentate opposizioni nei termini previsti dal regolamento (UE) 2024/1143. L’atto ha natura meramente registrativa e produce effetti diretti e obbligatori in tutti gli Stati membri dal ventesimo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale.
Iscrizione nel registro dell’Unione dell’indicazione geografica «Aceite de las Sierras Espadán y Calderona» come DOP.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica all’indicazione geografica «Aceite de las Sierras Espadán y Calderona», riconosciuta come denominazione di origine protetta (DOP), e produce effetti in tutti gli Stati membri dell’Unione europea. Disciplina esclusivamente l’atto di iscrizione nel registro dell’Unione delle indicazioni geografiche ai sensi del regolamento (UE) 2024/1143, a seguito di una domanda presentata dalla Spagna e già pubblicata nella Gazzetta ufficiale. Non contiene disciplina generale di settore né esclusioni ulteriori, ma si innesta sulla procedura di registrazione prevista dal nuovo quadro UE sulle indicazioni geografiche.
Iscrizione della DOP «Aceite de las Sierras Espadán y Calderona» nel registro dell’Unione
Il regolamento di esecuzione (UE) 2026/1871 della Commissione ha finalità esclusivamente registrativa: inserisce la denominazione «Aceite de las Sierras Espadán y Calderona» nel registro dell’Unione delle indicazioni geografiche come denominazione di origine protetta (DOP). L’atto si colloca nel quadro del regolamento (UE) 2024/1143, che disciplina le indicazioni geografiche dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli, nonché le specialità tradizionali garantite e le indicazioni facoltative di qualità per i prodotti agricoli.
Contesto procedurale
La Commissione richiama che la domanda di registrazione era stata presentata dalla Spagna ed era stata ricevuta prima della data di entrata in vigore del regolamento (UE) 2024/1143. La domanda era stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012, regime previgente applicabile alle domande pendenti. Nei considerando si specifica anche che non è stata presentata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 17 del regolamento (UE) 2024/1143, applicabile a tale domanda in forza dell’articolo 90, paragrafo 2, dello stesso regolamento.
Effetto sostanziale dell’atto
L’unica disposizione sostanziale dell’atto è contenuta nell’articolo 1, che ordina l’iscrizione della DOP nel registro dell’Unione di cui all’articolo 22 del regolamento (UE) 2024/1143. Il regolamento non introduce requisiti ulteriori, né condizioni operative o deroghe: conferma soltanto il riconoscimento formale della denominazione a livello unionale.
Entrata in vigore ed effetti giuridici
L’articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’atto è espressamente qualificato come obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, con effetti immediati nel diritto dell’Unione e senza necessità di recepimento nazionale.
Disposizioni principali
Iscrizione della DOP nel registro dell’Unione
L’articolo 1 dispone l’iscrizione dell’indicazione geografica «Aceite de las Sierras Espadán y Calderona» come denominazione di origine protetta (DOP) nel registro dell’Unione delle indicazioni geografiche previsto dall’articolo 22 del regolamento (UE) 2024/1143.
Presupposti procedurali della registrazione
Nei considerando si dà atto che la domanda di registrazione, presentata dalla Spagna, era stata ricevuta dalla Commissione prima dell’entrata in vigore del regolamento (UE) 2024/1143 ed era stata pubblicata ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012. Si precisa inoltre che non è stata presentata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 17 del regolamento (UE) 2024/1143, applicabile tramite l’articolo 90, paragrafo 2, dello stesso regolamento.
Entrata in vigore e applicabilità
L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È inoltre precisato che l’atto è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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