Regolamento (UE) 2026/1840
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1840 della Commissione, del 23 luglio 2026, che apre un’inchiesta relativa alla possibile elusione delle misure antidumping istituite dal regolamento di esecuzione (UE) 2025/2333 sulle importazioni di legno compensato di legno duro originario della Repubblica popolare cinese mediante importazioni di legno compensato di legno duro leggermente modificato provenienti dalla Repubblica popolare cinese e che dispone la registrazione di tali importazioni
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento avvia, ai sensi del regolamento di base antidumping, un’inchiesta sulla possibile elusione delle misure definitive già imposte sul legno compensato di legno duro originario della Cina. La Commissione ritiene sufficienti gli elementi forniti dal richiedente per ipotizzare una lieve modifica del prodotto, idonea a farlo rientrare sotto codici doganali diversi e a sottrarlo ai dazi in vigore. Contestualmente dispone la registrazione delle importazioni interessate, così da consentire l’eventuale riscossione retroattiva di dazi antidumping se l’elusione sarà confermata.
Apertura di un’inchiesta antidumping per possibile elusione delle misure vigenti sul legno compensato di legno duro cinese mediante importazioni di legno compensato leggermente modificato e registrazione di tali importazioni.
Ambito di applicazione
Si applica alle importazioni nell’Unione di legno compensato originario della Repubblica popolare cinese riconducibile al prodotto oggetto dell’inchiesta descritto nel regolamento, classificato nei codici NC ex 4412 10 00 e ex 4412 39 00, con i relativi codici TARIC indicati. Riguarda gli operatori interessati dall’inchiesta di difesa commerciale, in particolare produttori esportatori cinesi, importatori nell’UE, industria dell’Unione e loro associazioni, nonché le autorità doganali degli Stati membri. Ha durata procedurale limitata: l’inchiesta deve concludersi entro nove mesi dall’entrata in vigore e la registrazione delle importazioni scade dopo nove mesi da tale data. Restano fermi i diritti di esenzione per i produttori cinesi che dimostrino di non essere coinvolti nell’elusione.
Apertura di un’inchiesta per possibile elusione delle misure antidumping sul legno compensato di legno duro cinese
Il regolamento di esecuzione (UE) 2026/1840 avvia un’inchiesta ex articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/1036 per verificare se le misure antidumping definitive già in vigore sul legno compensato di legno duro originario della Repubblica popolare cinese siano eluse mediante l’importazione di un prodotto leggermente modificato. La Commissione ritiene che la domanda presentata dal Greenwood Consortium il 9 giugno 2026 contenga elementi di prova sufficienti per giustificare l’apertura del procedimento e la registrazione delle importazioni interessate.
Contesto e finalità
La finalità del regolamento è impedire che gli effetti riparatori dei dazi antidumping istituiti dal regolamento di esecuzione (UE) 2025/2333 vengano aggirati tramite una modifica marginale del prodotto. Secondo i considerando, la variazione della configurazione degli scambi successiva all’adozione delle misure, la sostituzione delle esportazioni del prodotto soggetto a dazio con esportazioni del prodotto modificato, e la presenza di prezzi pregiudizievoli e apparentemente oggetto di dumping costituiscono indizi di una possibile elusione.
Ambito oggettivo: prodotto in esame e prodotto oggetto dell’inchiesta
Il regolamento distingue tra:
- il prodotto in esame, ossia il legno compensato di legno duro originario della Cina già assoggettato alle misure antidumping, classificato nei codici NC ex 4412 31 10, ex 4412 31 90, ex 4412 33 10, ex 4412 33 20, ex 4412 33 30, ex 4412 33 90 ed ex 4412 34 00, con i relativi codici TARIC indicati nel testo;
- il prodotto oggetto dell’inchiesta, ossia il legno compensato con entrambi gli strati esterni di legno di conifere o bambù, oppure con strati esterni di fogli da impiallacciatura ricostituiti di legno misto contenente almeno il 50 % di legno di conifere o di fogli da impiallacciatura di bambù, classificato nei codici NC ex 4412 10 00 ed ex 4412 39 00, sempre originario della Cina.
L’inchiesta mira a verificare se il secondo prodotto sia stato progettato per rientrare in classificazioni doganali diverse e sottrarsi così ai dazi antidumping applicabili al primo.
Elementi di prova della possibile elusione
La Commissione richiama tre elementi principali:
- una modificazione della configurazione degli scambi, con sostituzione delle esportazioni del prodotto soggetto a misure da parte delle esportazioni del prodotto modificato;
- la mancanza di una sufficiente motivazione economica della modifica, diversa dall’aggiramento del dazio, mediante l’aggiunta di strati esterni di conifere, bambù o fogli ricostituiti di legno misto;
- il fatto che le importazioni del prodotto modificato sarebbero avvenute in volumi considerevoli e a prezzi pregiudizievoli, con indebolimento dell’effetto riparatorio delle misure e apparentemente in dumping rispetto al valore normale già determinato per il prodotto in esame.
La Commissione precisa inoltre che, qualora emergano nel corso dell’inchiesta altre pratiche di elusione previste dall’articolo 13 del regolamento di base, l’indagine potrà estendersi anche a tali pratiche.
Registrazione delle importazioni
In forza dell’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/1036, le autorità doganali degli Stati membri devono adottare le misure necessarie per registrare le importazioni del prodotto oggetto dell’inchiesta. La registrazione ha una funzione cautelare: se l’elusione sarà confermata, i dazi antidumping potranno essere riscossi, per un importo adeguato e comunque non superiore al dazio residuo previsto dal regolamento di esecuzione (UE) 2025/2333, a partire dalla data in cui la registrazione è stata disposta.
La registrazione scade dopo nove mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento.
Diritti procedurali delle parti interessate e termini
Il regolamento disciplina in modo puntuale la partecipazione delle parti interessate:
- le parti devono manifestarsi contattando la Commissione entro 15 giorni dall’entrata in vigore;
- le osservazioni scritte, le risposte ai questionari, le richieste di esenzione e ogni altra informazione devono essere presentate entro 37 giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale;
- le richieste di audizione devono essere presentate entro lo stesso termine di 37 giorni; per le audizioni nella fase di apertura l’istanza deve essere presentata entro 15 giorni dall’entrata in vigore, per iscritto e con motivazione.
La Commissione invita tutte le parti, inclusi industria dell’Unione, importatori e associazioni pertinenti, a presentare osservazioni e prove. Può inoltre sentire le parti che ne facciano richiesta e dimostrino particolari motivi.
Richieste di esenzione
L’articolo 13, paragrafo 4, del regolamento di base consente l’esenzione delle importazioni che non costituiscono elusione. Poiché la possibile elusione si collocherebbe al di fuori dell’Unione, i produttori della Repubblica popolare cinese possono chiedere un’esenzione se dimostrano di non essere coinvolti nelle pratiche di cui all’articolo 13, paragrafi 1 e 2.
I produttori che intendano beneficiare dell’esenzione devono manifestarsi entro 15 giorni dall’entrata in vigore; i questionari devono essere presentati entro 37 giorni dalla pubblicazione. La documentazione è reperibile nel fascicolo accessibile alle parti interessate e sul sito della DG Commercio e sicurezza economica.
Conseguenze della mancata collaborazione
Il regolamento richiama l’articolo 18 del regolamento di base: se una parte interessata rifiuta l’accesso alle informazioni necessarie, non le trasmette nei termini o ostacola gravemente l’inchiesta, la Commissione può formulare conclusioni sulla base dei dati disponibili. Lo stesso vale in caso di informazioni false o fuorvianti. In tali ipotesi, l’esito può risultare meno favorevole per la parte che non collabora o collabora solo parzialmente.
Riservatezza, comunicazioni e gestione amministrativa
Le informazioni fornite alla Commissione nel procedimento devono essere libere da diritti d’autore oppure accompagnate da un’autorizzazione specifica del titolare, che consenta l’uso dei dati e la loro eventuale divulgazione alle altre parti in forma idonea alla difesa.
Le comunicazioni riservate devono essere contrassegnate come "Sensitive" e accompagnate da un riassunto non riservato marcato "For inspection by interested parties", sufficientemente dettagliato. La Commissione invita a utilizzare la piattaforma TRON.tdi e, una volta comunicati i recapiti, corrisponde di regola via e-mail. Sono indicati anche l’indirizzo postale e l’indirizzo e-mail dedicati al procedimento.
Dati personali e consigliere-auditore
I dati personali raccolti nel corso dell’inchiesta sono trattati conformemente al regolamento (UE) 2018/1725. Inoltre, le parti interessate possono chiedere l’intervento del consigliere-auditore in materia commerciale per questioni di accesso al fascicolo, riservatezza, proroga dei termini e tutela dei diritti di difesa. Il consigliere-auditore può organizzare audizioni e mediare con i servizi della Commissione; le richieste devono essere motivate, presentate per iscritto e inoltrate tempestivamente.
Durata, entrata in vigore e applicabilità
L’inchiesta deve concludersi entro nove mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento. Quest’ultimo entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Apertura dell’inchiesta per possibile elusione
Ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/1036, la Commissione apre un’inchiesta per verificare se le importazioni nell’Unione di legno compensato con gli strati esterni descritti all’articolo 1 eludano le misure istituite dal regolamento di esecuzione (UE) 2025/2333. L’inchiesta riguarda il prodotto originario della Repubblica popolare cinese classificato nei codici NC ex 4412 10 00 e ex 4412 39 00, con i codici TARIC indicati nel testo.
Prodotto in esame e prodotto oggetto dell’inchiesta
Il prodotto in esame coincide con il legno compensato di legno duro già soggetto alle misure antidumping vigenti, composto esclusivamente da fogli di legno, con fogli di spessore non superiore a 6 mm, e con almeno uno strato esterno di legno tropicale o di legno diverso dalle conifere. Il prodotto oggetto dell’inchiesta è invece il legno compensato apparentemente modificato, con entrambi gli strati esterni di legno di conifere o bambù, oppure di fogli da impiallacciatura ricostituiti di legno misto contenente almeno il 50 % di legno di conifere o di bambù, con anima contenente strati di legno tropicale o di altro legno non conifero, classificato nei codici NC ex 4412 10 00 e ex 4412 39 00.
Elementi di prova dell’elusione
La Commissione rileva, sulla base della domanda presentata il 9 giugno 2026 dal Greenwood Consortium, una modificazione della configurazione degli scambi successiva all’introduzione dei dazi: le esportazioni del prodotto soggetto alle misure sarebbero state in larga parte sostituite da esportazioni del prodotto oggetto dell’inchiesta. La modifica sarebbe una lieve trasformazione del prodotto, senza sufficiente motivazione economica diversa dal dazio, realizzata aggiungendo strati esterni di conifere, bambù o fogli ricostituiti di legno misto, per importare il prodotto sotto codici non soggetti a dazio. La domanda indica inoltre che l’effetto riparatorio delle misure sarebbe indebolito in termini quantitativi e di prezzo e che le importazioni avverrebbero a prezzi pregiudizievoli e in dumping rispetto al valore normale già accertato.
Registrazione delle importazioni
In applicazione dell’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/1036, le autorità doganali degli Stati membri devono registrare le importazioni del prodotto oggetto dell’inchiesta. La registrazione serve a consentire, se l’elusione sarà confermata, la riscossione di dazi antidumping per un importo adeguato, non superiore al dazio residuo del regolamento di esecuzione (UE) 2025/2333, a decorrere dalla data di registrazione. La registrazione ha durata di nove mesi dall’entrata in vigore del regolamento.
Partecipazione delle parti interessate e termini procedurali
Le parti interessate devono mettersi in contatto con la Commissione entro 15 giorni dall’entrata in vigore. Devono poi presentare osservazioni scritte, risposte ai questionari, richieste di esenzione o altre informazioni entro 37 giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Entro lo stesso termine di 37 giorni possono essere richieste audizioni; per le audizioni nella fase di apertura la domanda va presentata entro 15 giorni dall’entrata in vigore, per iscritto e con motivazione.
Richieste di esenzione
Ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 4, del regolamento di base, le importazioni possono essere esentate se non costituiscono elusione. Poiché la possibile elusione avverrebbe fuori dall’Unione, i produttori della Repubblica popolare cinese possono chiedere un’esenzione dimostrando di non essere coinvolti nelle pratiche di cui all’articolo 13, paragrafi 1 e 2. I produttori interessati devono manifestarsi entro il termine di 15 giorni dall’entrata in vigore; i questionari devono essere presentati entro 37 giorni dalla pubblicazione.
Obblighi di cooperazione e conseguenze della mancata collaborazione
Se una parte rifiuta l’accesso alle informazioni necessarie, non le comunica nei termini o ostacola gravemente l’inchiesta, la Commissione può formulare conclusioni in base ai dati disponibili, secondo l’articolo 18 del regolamento di base. Lo stesso vale se sono fornite informazioni false o fuorvianti. La mancata collaborazione, totale o parziale, può condurre a esiti meno favorevoli per la parte interessata.
Tutela della riservatezza, comunicazioni e dati personali
Le informazioni trasmesse devono essere esenti da diritti d’autore oppure accompagnate da autorizzazione specifica del titolare. Le comunicazioni riservate devono essere contrassegnate come "Sensitive" e accompagnate da un riassunto non riservato "For inspection by interested parties" sufficientemente dettagliato. Le parti sono invitate a usare la piattaforma TRON.tdi e devono indicare recapiti completi; la Commissione comunica di regola via e-mail. I dati personali sono trattati secondo il regolamento (UE) 2018/1725.
Consigliere-auditore e diritti di difesa
Le parti interessate possono chiedere l’intervento del consigliere-auditore in materia commerciale per questioni di accesso al fascicolo, riservatezza, proroga dei termini e altre richieste relative ai diritti di difesa. Il consigliere-auditore può organizzare audizioni e mediare con i servizi della Commissione; le domande devono essere motivate e presentate senza indugio.
Durata dell’inchiesta ed entrata in vigore
L’inchiesta deve concludersi entro nove mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento. Quest’ultimo entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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