Salta al contenuto
Regolamento

Regolamento (UE) 2026/1846

Regolamento (UE) 2026/1846 del Consiglio, del 23 luglio 2026, che modifica il regolamento (CE) n. 765/2006 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Bielorussia e del coinvolgimento della Bielorussia nell'aggressione russa contro l'Ucraina

Normativa europea32026R1846

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna il quadro sanzionatorio UE relativo alla Bielorussia, in coordinamento con la modifica della decisione PESC collegata. Amplia gli elenchi di persone/entità e di prodotti soggetti a restrizioni, introduce nuovi divieti di importazione e rafforza le limitazioni sui servizi di cripto-attività e sulla detenzione di controllo da parte di soggetti bielorussi. Inoltre, estende la tutela giurisdizionale davanti ai giudici degli Stati membri per il risarcimento dei danni connessi ad azioni promosse in paesi terzi in relazione a contratti colpiti dalle misure restrittive.

Modifica del regolamento (CE) n. 765/2006 sulle misure restrittive nei confronti della Bielorussia, con ampliamento di divieti settoriali, nuove restrizioni su esportazioni/importazioni e aggiornamento degli elenchi di beni e soggetti coinvolti.

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica a persone fisiche e giuridiche, entità e organismi soggetti al regolamento (CE) n. 765/2006, nonché alle autorità competenti degli Stati membri chiamate a rilasciare autorizzazioni e a far rispettare i divieti. Incide in particolare su operazioni di vendita, fornitura, trasferimento, esportazione, importazione, acquisto e prestazione di assistenza tecnica o finanziaria relative a beni e tecnologie sensibili, nonché su servizi legati alle cripto-attività e sul contenzioso relativo a misure restrittive. Talune misure operano per categorie merceologiche specifiche (codici NC) e in alcuni casi con limiti temporali o deroghe territoriali, ad esempio per l’Ungheria e per l’esecuzione di contratti preesistenti. È direttamente applicabile in tutti gli Stati membri dal giorno successivo alla pubblicazione in GUUE.

Modifica del regolamento (CE) n. 765/2006 sulle misure restrittive nei confronti della Bielorussia

Il regolamento aggiorna il regime sanzionatorio dell’Unione in relazione alla Bielorussia e al suo coinvolgimento nell’aggressione russa contro l’Ucraina. Esso interviene in coordinamento con la decisione (PESC) 2026/1847, ampliando divieti, deroghe e elenchi di soggetti e prodotti, con l’obiettivo di rafforzare l’efficacia uniforme delle misure restrittive nell’ordinamento degli Stati membri.

Contesto e finalità

I considerando chiariscono che il regolamento (CE) n. 765/2006 attua le misure previste dalla decisione 2012/642/PESC e che la nuova modifica recepisce gli aggiornamenti introdotti dalla decisione del 23 luglio 2026. Le nuove misure mirano, da un lato, a colpire ulteriori beni che possono contribuire al rafforzamento militare e tecnologico della Bielorussia o al sostegno della guerra russa contro l’Ucraina e, dall’altro, a prevenire aggiramenti e a rafforzare la tutela dei soggetti europei coinvolti in contenziosi avviati in paesi terzi.

Ambito oggettivo e soggettivo

Il regolamento incide sulle operazioni di vendita, fornitura, trasferimento, esportazione, acquisto e importazione di beni, tecnologie e servizi, nonché sull’offerta di assistenza tecnica e finanziaria. Le restrizioni riguardano operatori economici, autorità competenti nazionali, cittadini bielorussi e persone fisiche residenti in Bielorussia, oltre alle persone giuridiche, entità e organismi UE coinvolti nei servizi di cripto-attività o nel contenzioso connesso alle sanzioni.

Deroghe per reti di comunicazione elettronica civile

Il nuovo testo dell’articolo 1 ter ter, paragrafo 14 bis, consente alle autorità competenti di autorizzare, in deroga ai divieti generali, l’export o la fornitura di beni classificati nei codici NC 8517 62 e 8523 52, e della relativa assistenza tecnica o finanziaria, quando destinati a reti di comunicazione elettronica civile e a fini non militari. In parallelo, gli articoli 1 sexies e 1 septies precisano che le reti di comunicazione elettronica civile rilevanti sono quelle non appartenenti a entità sotto controllo pubblico o di proprietà pubblica per oltre il 50%.

Restrizioni temporanee e deroghe transitorie

Nell’articolo 1 novodecies bis vengono soppressi i paragrafi 9 bis e 9 ter e sostituito il paragrafo 9 quater. È prevista una deroga temporanea per l’Ungheria: dal 26 gennaio 2026 al 31 dicembre 2026 sono consentiti acquisto e importazione di beni NC 2901 10 00 originari della Bielorussia o esportati dalla Bielorussia, purché destinati all’uso esclusivo in Ungheria. Inoltre, per una serie di codici NC relativi soprattutto a vetreria, materiali di costruzione, carrozzerie e parti di autoveicoli, è consentita fino al 25 ottobre 2026 l’esecuzione di contratti conclusi prima del 24 luglio 2026, inclusi i contratti accessori necessari.

Regime dei beni e tecnologie per il settore civile e per l’aerospazio/UAV

L’allegato V bis è ampliato con beni e tecnologie sensibili. Tra gli articoli inseriti figurano sistemi e apparecchiature RF anti-UAV, lastre e pellicole autoadesive con specifiche caratteristiche termiche e di outgassing, polvere di nichel e polvere di berillio, servomotori ad alto rapporto coppia/peso, sistemi di lancio e apparecchiature di supporto a terra per UAV, sistemi di terminazione del volo e software correlato. Questa estensione rafforza il controllo su componenti utilizzabili nel comparto difesa, aerospazio e contro-drone.

Nuovi divieti di importazione e ampliamento dell’allegato XXVII

L’allegato XXVII viene integrato con nuove categorie merceologiche soggette a restrizioni, tra cui minerali di rame, nichel, piombo e metalli preziosi, ossidi di zinco e di cromo, tallolio, numerose forme di vetreria, zinco greggio, carrozzerie e parti di autoveicoli. Il considerando spiega che si tratta di merci che consentono alla Bielorussia di diversificare le fonti di entrata e quindi di sostenere il proprio coinvolgimento nel conflitto.

Cripto-attività e controllo societario

L’articolo 1 duovicies, paragrafo 3, amplia il divieto di consentire a cittadini bielorussi o residenti in Bielorussia di detenere la proprietà o il controllo di entità UE che forniscono servizi di portafoglio, conto o custodia di cripto-attività. Dal 25 agosto 2026 il divieto si estende a qualunque persona giuridica, entità o organismo UE che presti qualsiasi altro servizio di cripto-attività come definito dal regolamento (UE) 2023/1114. Il regolamento chiarisce inoltre, all’articolo 1 sexvicies, paragrafo 2, che il divieto non si applica ai cittadini UE, SEE o svizzeri, né ai titolari di permessi di soggiorno temporanei o permanenti in tali Stati.

Tutela giurisdizionale e risarcimento dei danni

Una modifica rilevante riguarda l’articolo 8 nonies, paragrafo 1, che riconosce un diritto al risarcimento davanti ai giudici degli Stati membri per i danni, diretti o indiretti, comprese le spese legali, subiti in conseguenza di azioni promosse in un paese terzo da soggetti elencati nell’articolo 8 quinquies, paragrafo 1, lettere a)-e). La tutela è subordinata alla mancanza di un accesso effettivo a mezzi di ricorso nella giurisdizione estera e può essere esercitata contro chi ha promosso l’azione o contro i soggetti che ne detengono la proprietà o il controllo.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. La modifica opera quindi immediatamente nel quadro dell’esecuzione uniforme delle sanzioni UE.

Disposizioni principali

Aggiornamento dell’elenco dei soggetti sanzionati

L’allegato V del regolamento (CE) n. 765/2006 è integrato con quattro nuove entità: CHIP AND DIP LLC, OJSC Rogachev Plant Diaprojector, DISPLAY DESIGN BUREAU JSC e CJSC “Hull Products Plant”. L’effetto è l’estensione delle restrizioni già previste dal regime sanzionatorio alle nuove persone giuridiche inserite nell’elenco.

Deroga per reti di comunicazione elettronica civile

È sostituito l’articolo 1 ter ter, paragrafo 14 bis, prevedendo che le autorità competenti possano autorizzare, in deroga ai paragrafi 1 e 3, la vendita, fornitura, trasferimento o esportazione di beni NC 8517 62 e 8523 52, nonché la relativa assistenza tecnica o finanziaria, se destinati a reti di comunicazione elettronica civile e per uso e utenti finali non militari. La nuova formulazione elimina inoltre il paragrafo 3 quinquies.

Chiarimento sulle reti di comunicazione elettronica civile

Gli articoli 1 sexies e 1 septies sostituiscono la lettera e) con una definizione più precisa: sono escluse le reti di comunicazione elettronica civile che non siano di proprietà di un’entità sotto controllo pubblico o di proprietà pubblica per oltre il 50%. Il criterio della titolarità pubblica diventa quindi un elemento centrale per l’applicazione della deroga o dell’esenzione.

Importazioni in Ungheria di un bene specifico e contratti preesistenti

Nell’articolo 1 novodecies bis, i paragrafi 9 bis e 9 ter sono soppressi; il nuovo paragrafo 9 quater consente, dal 26 gennaio 2026 al 31 dicembre 2026, l’acquisto o l’importazione in Ungheria di beni NC 2901 10 00 originari della Bielorussia o esportati dalla Bielorussia, a condizione che siano destinati all’uso esclusivo in Ungheria. È inoltre inserito il paragrafo 9 septies, che consente fino al 25 ottobre 2026 l’esecuzione di contratti conclusi prima del 24 luglio 2026, e dei contratti accessori necessari, per determinate voci NC (3803, 7006, 7008, 7009, 7011, 7013, 7014, 7017, 7018, 7020, 8707, 8708).

Deroga per macchinari destinati a reti di comunicazione elettronica civile

L’articolo 1 vicies, paragrafo 4 bis, consente alle autorità competenti, in deroga al paragrafo 1 e fatti salvi gli obblighi di autorizzazione del regolamento (UE) 2021/821, di autorizzare la vendita, fornitura, trasferimento o esportazione di macchinari NC 8471 80, o la relativa assistenza tecnica o finanziaria, se destinati a reti di comunicazione elettronica civile e per uso e utenti finali non militari.

Divieto relativo alla proprietà o al controllo di fornitori di servizi di cripto-attività

L’articolo 1 duovicies, paragrafo 3, è sostituito ampliando il divieto: dal 26 marzo 2025 è vietato permettere a cittadini bielorussi o a persone fisiche residenti in Bielorussia di detenere, direttamente o indirettamente, la proprietà o il controllo di persone giuridiche, entità o organismi UE che forniscono servizi di portafoglio, conto o custodia di cripto-attività. Dal 25 agosto 2026 il divieto si estende a qualsiasi altra persona giuridica, entità o organismo UE che fornisca servizi di cripto-attività ai sensi del regolamento (UE) 2023/1114.

Esclusione per taluni cittadini e residenti

All’articolo 1 sexvicies, paragrafo 2, si chiarisce che il paragrafo 1 non si applica ai cittadini di uno Stato membro, di un paese EEE o della Svizzera, né alle persone fisiche titolari di permesso di soggiorno temporaneo o permanente in uno Stato membro, in un paese EEE o in Svizzera.

Azione di risarcimento per danni da contenzioso in paesi terzi

L’articolo 8 nonies, paragrafo 1, è sostituito per riconoscere a determinate persone indicate all’articolo 10, terzo o quarto trattino, il diritto di ottenere davanti al giudice competente di uno Stato membro il risarcimento di danni diretti o indiretti, comprese le spese legali, subiti da sé o da entità da esse possedute o controllate, in conseguenza di azioni promosse in un paese terzo da soggetti di cui all’articolo 8 quinquies, paragrafo 1, lettere a)-e). Il rimedio è ammesso solo se la persona non abbia accesso effettivo a mezzi di ricorso nella giurisdizione estera e può essere azionato contro i soggetti che hanno promosso l’azione o contro chi ne detiene la proprietà o il controllo.

Aggiornamento degli allegati con nuovi prodotti e tecnologie vietati

Gli allegati del regolamento (CE) n. 765/2006 sono modificati per includere nuovi soggetti e nuove categorie di beni soggetti a restrizioni. Nell’allegato V bis, categoria telecomunicazioni, sono aggiunti sistemi e apparecchiature RF anti-UAV; nella categoria materiali speciali sono introdotti lastre/fogli autoadesivi ad alte prestazioni, polveri di nichel e polvere di berillio; nella categoria aerospazio e propulsione sono inseriti servomotori, sistemi di lancio e apparecchiature di supporto a terra per UAV, sistemi di terminazione del volo e software associato. Nell’allegato XXVII sono aggiunti nuovi codici NC relativi a minerali e concentrati di rame, nichel, piombo e metalli preziosi, ossido di zinco, ossidi e idrossidi di cromo, tallolio, numerose voci di vetreria, zinco greggio, carrozzerie e parti di autoveicoli.

Come è indicizzato

Materiesanzionirelazioni esternecommercio internazionalecripto-attivitàprocedura civile

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.