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Regolamento

Regolamento (UE) 2026/1843

Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1843 del Consiglio, del 23 luglio 2026, che attua il regolamento (UE) n. 269/2014 concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina

Normativa europea32026R1843

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento di esecuzione aggiorna l’elenco delle misure restrittive dell’Unione contro soggetti collegati all’aggressione della Federazione russa nei confronti dell’Ucraina. Il Consiglio aggiunge 48 persone e 168 entità all’allegato I del regolamento (UE) n. 269/2014, sulla base di motivazioni che spaziano dal sostegno al complesso militare-industriale russo al ruolo nei settori energetico e bancario, nella propaganda, nell’integrazione dei territori occupati e nell’elusione delle sanzioni. L’atto ha effetto immediato alla pubblicazione ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi.

Modifica l’allegato I del regolamento (UE) n. 269/2014 aggiungendo 48 persone e 168 entità soggette a misure restrittive connesse alla guerra di aggressione russa contro l’Ucraina.

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica a tutti gli Stati membri dell’Unione ed è direttamente applicabile. Incide sui soggetti inseriti nell’allegato I del regolamento (UE) n. 269/2014, ossia persone fisiche e giuridiche, entità e organismi sottoposti a misure restrittive per azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina. L’effetto concreto è l’estensione dell’elenco sanzionatorio a nuove persone ed entità individuate dal Consiglio in ragione del loro sostegno al complesso militare-industriale russo, alla finanza russa, all’occupazione di territori ucraini, alla propaganda, all’elusione delle sanzioni e al trasporto irregolare di petrolio russo. Entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, cioè il 23 luglio 2026.

Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1843 del Consiglio

Il regolamento attua il regolamento (UE) n. 269/2014, aggiornando l’elenco delle persone, entità e organismi soggetti a misure restrittive in relazione alle azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina. Il Consiglio motiva l’intervento con il perdurare e l’intensificazione dell’aggressione della Federazione russa, in particolare contro infrastrutture civili essenziali, e con la necessità di aumentare la pressione sulla Russia.

Contesto e finalità

Il provvedimento si inserisce nel quadro delle sanzioni individuali dell’Unione, già previste dal regolamento (UE) n. 269/2014. I considerando richiamano le conclusioni del Consiglio europeo del 19 dicembre 2024 e sottolineano che la guerra di aggressione russa costituisce una palese violazione della Carta delle Nazioni Unite. In tale contesto, il Consiglio ritiene opportuno rafforzare ulteriormente le misure restrittive contro soggetti che sostengono materialmente, economicamente o politicamente l’apparato bellico russo o che partecipano a politiche e azioni destabilizzanti nei confronti dell’Ucraina.

Ambito delle nuove designazioni

L’allegato del regolamento inserisce 48 persone e 168 entità nell’elenco contenuto nell’allegato I del regolamento (UE) n. 269/2014. Le nuove designazioni coprono categorie eterogenee di soggetti, accomunate dal nesso con la macchina bellica, economica o propagandistica russa, oppure con l’occupazione di territori ucraini e con l’elusione delle sanzioni dell’Unione.

Tra le persone fisiche compaiono:

  • dirigenti e proprietari di imprese che forniscono componenti, servizi logistici, software, materiali chimici, tecnologie e attrezzature militari per i droni d’attacco Garpiya-A1 e per altri sistemi d’arma;
  • esponenti bancari russi e funzionari della Banca di Russia coinvolti nell’integrazione finanziaria dei territori occupati e nel processo di “rublizzazione”;
  • imprenditori e proprietari di gruppi retail, energetici, minerari e mediatici che sostengono il governo russo o traggono vantaggio da settori che generano entrate rilevanti per il bilancio federale;
  • figure della propaganda di Stato, della disinformazione e dell’apparato sportivo, ritenute funzionali alla giustificazione dell’invasione e alla legittimazione delle politiche del Cremlino;
  • comandanti militari russi coinvolti nella guerra contro l’Ucraina e, in un caso, in gravi violazioni nei confronti di militari ucraini e prigionieri di guerra.

Tra le entità inserite in elenco figurano:

  • banche commerciali, regionali e sistemiche, enti di pagamento, istituti di credito specializzati e soggetti attivi nel progetto del rublo digitale, ritenuti generatori di entrate significative per il governo russo o strumenti di sostegno finanziario allo stesso;
  • società del settore energetico, petrolifero, petrolchimico, minerario e aurifero, considerate fonti rilevanti di reddito per la Federazione russa;
  • imprese del complesso militare-industriale, produttrici di UAV, componenti elettronici, macchinari CNC, materiali chimici, sistemi radar, apparati di comunicazione e acciaio speciale destinati a sistemi d’arma;
  • operatori logistici, navali e di ship management coinvolti nel trasporto di petrolio russo in pratiche irregolari e ad alto rischio, richiamate alla risoluzione A.1192(33) dell’Assemblea generale dell’Organizzazione marittima internazionale;
  • fornitori di servizi cloud, hosting, telecomunicazioni e registrazione domini che avrebbero sostenuto autorità illegali, organizzazioni militarizzate e progetti propagandistici nei territori occupati, vanificando anche il regolamento (UE) n. 833/2014.

Effetti giuridici

L’effetto dell’inserimento in allegato è l’assoggettamento dei nuovi designati al regime sanzionatorio del regolamento (UE) n. 269/2014, con le conseguenze proprie dell’elenco, incluse le restrizioni patrimoniali e finanziarie previste dalla disciplina di base. Il regolamento di esecuzione non introduce una disciplina autonoma, ma opera come atto modificativo dell’elenco sanzionatorio esistente.

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il 23 luglio 2026, ossia il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, senza necessità di recepimento nazionale.

Disposizioni principali

Aggiornamento dell’allegato I del regolamento (UE) n. 269/2014

L’articolo 1 dispone che l’allegato I del regolamento (UE) n. 269/2014 sia modificato conformemente all’allegato del regolamento di esecuzione. L’allegato aggiunge 48 persone e 168 entità all’elenco dei soggetti sottoposti a misure restrittive.

Motivazione dell’inserimento in elenco

I considerando richiamano il perdurare e l’escalation dell’aggressione russa contro l’Ucraina, incluse campagne militari contro infrastrutture civili ed energetiche, idriche e sanitarie. Il Consiglio ritiene necessario rafforzare la pressione mediante ulteriori misure restrittive e amplia l’elenco dei soggetti sanzionati.

Entrata in vigore e applicazione diretta

L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È inoltre precisato che esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Criteri sostanziali delle nuove designazioni

Dall’allegato emerge che le nuove designazioni riguardano, in particolare: soggetti del complesso militare-industriale russo; fornitori di componenti, logistica, software, macchinari e materiali chimici per UAV e armamenti; banche e intermediari finanziari russi, anche coinvolti nel progetto del rublo digitale e in meccanismi di elusione; operatori economici nei territori ucraini occupati; persone legate a propaganda, disinformazione e sostegno politico all’aggressione; soggetti del settore energetico, petrolifero, petrolchimico, dell’oro e del commercio di materie prime; società di navigazione e gestori tecnici coinvolti nel trasporto irregolare di petrolio russo.

Come è indicizzato

Materiesanzioni internazionalipolitica estera e di sicurezza comuneUcrainafinanzaenergia

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