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Regolamento

Regolamento (UE) 2026/1844

Regolamento (UE) 2026/1844 del Consiglio, del 23 luglio 2026, che modifica il regolamento (UE) n. 269/2014 concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina

Normativa europea32026R1844

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento modifica il quadro sanzionatorio UE nei confronti di soggetti collegati alle azioni che compromettono l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina. Introduce nuove deroghe al congelamento dei beni per specifiche operazioni assicurative e contrattuali preesistenti, una deroga per il trasporto ferroviario gestito da JSC Russian Railways e un’esenzione relativa al progetto nucleare Paks II. Rafforza inoltre la tutela degli operatori dell’Unione contro azioni promosse in paesi terzi, prevedendo un ampliamento del diritto al risarcimento e la non riconoscibilità nell’Unione di talune decisioni rese da autorità giudiziarie o amministrative russe.

Modifica il regolamento (UE) n. 269/2014 introducendo nuove deroghe, un’esenzione per il traffico ferroviario legato a JSC Russian Railways, un’esenzione per il progetto Paks II e rafforzando i rimedi giudiziari contro decisioni russe con effetti sulle misure restrittive UE.

Ambito di applicazione

Si applica nell’ambito delle misure restrittive dell’Unione relative a persone fisiche e giuridiche, entità e organismi elencati nell’allegato I del regolamento (UE) n. 269/2014, nonché ai rapporti economici e giudiziari connessi a contratti o transazioni influenzati dalle sanzioni UE. Riguarda in particolare i fondi e le risorse economiche congelati, le autorizzazioni delle autorità competenti degli Stati membri, i trasferimenti di partecipazioni in specifiche entità creditizie, i servizi e pagamenti collegati al trasporto ferroviario di JSC Russian Railways, le attività connesse al progetto Paks II e il riconoscimento/esecuzione nell’Unione di decisioni giudiziarie o amministrative russe. Si applica direttamente in tutti gli Stati membri dalla data di pubblicazione, senza pregiudizio per le esclusioni e le deroghe espressamente previste.

Modifica del regolamento (UE) n. 269/2014 sulle misure restrittive contro persone ed entità collegate alla situazione in Ucraina

Il regolamento interviene sul regime sanzionatorio dell’Unione relativo alle azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina. La modifica è adottata sulla base dell’articolo 215 TFUE, in attuazione della decisione (PESC) 2026/1845, e mira sia a introdurre deroghe mirate sia a rafforzare l’efficacia delle misure restrittive, in particolare rispetto a operazioni economiche e contenziosi avviati in paesi terzi.

Finalità e contesto

I considerando evidenziano tre direttrici principali: consentire operazioni limitate che evitino effetti collaterali non voluti per operatori dell’Unione; garantire la continuità di specifiche attività strategiche, come il trasporto ferroviario e il progetto nucleare Paks II; contrastare la pratica, in particolare in Russia, di promuovere azioni giudiziarie o arbitrali volte a neutralizzare gli effetti delle sanzioni UE o a ottenere vantaggi economici indebiti. Il regolamento è presentato come strumento necessario per assicurare applicazione uniforme delle misure in tutti gli Stati membri.

Nuove deroghe al congelamento dei beni

L’articolo 6 ter viene integrato con due nuove ipotesi di autorizzazione da parte delle autorità competenti nazionali.

La prima, al paragrafo 5 sexies bis, consente di svincolare fondi o risorse economiche congelati, o di metterli a disposizione, quando ciò sia necessario per effettuare un pagamento dovuto da soggetti elencati nell’allegato I, o da un fornitore di servizi assicurativi, derivante da un rischio di cui tali soggetti sono responsabili. Il pagamento deve essere destinato a un’entità stabilita nell’Unione, nello Spazio economico europeo, in Svizzera o in un paese partner dell’allegato VIII del regolamento (UE) n. 833/2014, oppure a un cittadino o residente di tali Stati/paesi che non sia elencato nell’allegato I. Il testo chiarisce che il pagamento deve costituire l’indennizzo o la prestazione dovuta per il verificarsi del rischio.

La seconda, al paragrafo 5 terdecies, disciplina due fattispecie collegate a una put option contrattuale esercitata prima del 28 febbraio 2022 ma non ancora eseguita alla data di entrata in vigore della deroga. In primo luogo, consente la cessione o il trasferimento di azioni, partecipazioni o altri strumenti di capitale da un ente creditizio stabilito nell’Unione verso un’entità stabilita nell’Unione, anche se l’operazione aumenterebbe la partecipazione di persone indicate alle voci 674 e 675 dell’allegato I, purché le partecipazioni restino congelate. In secondo luogo, consente lo svincolo o la messa a disposizione di fondi per permettere alla controparte di adempiere il proprio obbligo di pagamento verso un ente creditizio UE, a condizione che il corrispettivo sia trasferito direttamente a tale ente e che quest’ultimo non sia soggetto all’elenco.

Esenzione per il traffico ferroviario di JSC Russian Railways

Il nuovo articolo 6 octies introduce un’esenzione specifica dal congelamento dei fondi e dal divieto di metterli a disposizione di JSC Russian Railways quando le risorse siano necessarie per il trasporto ferroviario di merci o persone, per la relativa infrastruttura o per servizi connessi al funzionamento, alla manutenzione o alla sicurezza del trasporto. L’esenzione copre i collegamenti tra Russia e Unione, il transito attraverso l’Unione, i collegamenti tra l’oblast di Kaliningrad e la Russia e il traffico all’interno della Russia.

Il considerando chiarisce che l’inserimento della disposizione non pregiudica la valutazione caso per caso del controllo esercitato da persone designate su entità non designate.

Esenzione per il progetto Paks II

Il nuovo articolo 6 nonies prevede che l’articolo 2 non si applichi ai fondi o alle risorse economiche riferiti alle entità di cui all’allegato I, rubrica "Entità", voci 975, 976 e 977, né alla loro messa a disposizione, purché le somme siano strettamente necessarie in relazione al progetto Paks II. L’esenzione copre attività indispensabili per la costituzione, gestione e manutenzione, l’approvvigionamento e il ritrattamento del combustibile, la sicurezza delle capacità nucleari civili e la prosecuzione della progettazione, costruzione e attivazione degli impianti necessari al completamento del progetto.

È inoltre introdotto un obbligo di notifica: le entità che mettono fondi o risorse a disposizione devono informare l’autorità competente ungherese entro due settimane dall’inizio dell’attività; l’Ungheria deve a sua volta comunicare agli altri Stati membri e alla Commissione tutte le informazioni ricevute entro due settimane dal ricevimento.

Tutela giudiziaria degli operatori dell’Unione

La nuova formulazione dell’articolo 11 bis, paragrafo 1, amplia il diritto al risarcimento di danni derivanti da azioni promosse in paesi terzi contro soggetti colpiti dalle misure restrittive. Il diritto riguarda le persone di cui all’articolo 17, lettere c) o d), e consente di ottenere dinanzi al giudice competente di uno Stato membro il risarcimento di danni diretti o indiretti, incluse le spese legali, subiti a causa di un’azione avviata da soggetti di cui all’articolo 11, paragrafo 1, lettere a), b) o c), relativa a contratti o transazioni influenzati dalle sanzioni. Il rimedio è subordinato alla mancanza di accesso effettivo a mezzi di ricorso nella giurisdizione interessata e può essere esercitato nei confronti dell’attore estero o della persona che ne possiede o controlla l’entità o l’organismo.

Non riconoscimento di decisioni russe

L’articolo 11 quater stabilisce che in uno Stato membro non possono essere riconosciute, attuate o eseguite determinate decisioni giudiziarie o amministrative russe, incluse quelle adottate ai sensi degli articoli 248.1 o 248.2 del codice di procedura arbitrale della Federazione russa o di normative equivalenti. Il divieto opera quando tali decisioni riguardano persone di cui all’articolo 17, lettere c) o d), e sono connesse a contratti o transazioni la cui esecuzione è stata influenzata, direttamente o indirettamente, in tutto o in parte, dalle misure restrittive del regolamento. La preclusione si estende anche alle decisioni che producano effetti su presunte responsabilità, diritti o obblighi nei confronti di tali persone, anche nell’ambito di procedure di insolvenza, fallimentari o di ristrutturazione.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Nuova deroga per pagamenti assicurativi o da rischio responsabile

Inserito nell’articolo 6 ter il paragrafo 5 sexies bis, che consente alle autorità competenti degli Stati membri di autorizzare lo svincolo di fondi o risorse economiche congelati, oppure la loro messa a disposizione, quando ciò sia necessario per consentire il pagamento di importi dovuti da persone, entità o organismi elencati nell’allegato I, o da un fornitore di servizi assicurativi, derivanti da un rischio di cui tali soggetti sono responsabili. Il pagamento deve essere effettuato a favore di un’entità stabilita nell’Unione, in uno Stato SEE, in Svizzera o in un paese partner dell’allegato VIII del regolamento (UE) n. 833/2014, oppure a favore di un cittadino o residente di tali Stati/paesi non incluso nell’allegato I, e deve costituire indennizzo o prestazione conseguente all’avverarsi del rischio.

Ulteriore deroga per operazioni su partecipazioni e put option preesistenti

Sempre nell’articolo 6 ter è inserito il paragrafo 5 terdecies, che consente autorizzazioni per la cessione o il trasferimento di azioni, partecipazioni o altri strumenti di capitale da parte di un ente creditizio stabilito nell’Unione a un’entità stabilita nell’Unione, quando il trasferimento comporterebbe un aumento delle partecipazioni di una o entrambe le persone indicate alle voci 674 e 675 dell’allegato I. La deroga vale se l’operazione deriva da un diritto di opzione put contrattualmente concordato ed esercitato prima del 28 febbraio 2022, non ancora attuato alla data di entrata in vigore della deroga, e a condizione che le azioni o partecipazioni restino congelate. Il paragrafo disciplina anche lo svincolo o la messa a disposizione di fondi necessari affinché la controparte adempia l’obbligo di pagamento verso un ente creditizio UE in esecuzione della medesima put option, purché i fondi siano trasferiti direttamente all’ente creditizio UE e quest’ultimo non sia esso stesso soggetto elencato.

Esenzione per il trasporto ferroviario di JSC Russian Railways

È inserito l’articolo 6 octies, che esclude l’applicazione dell’articolo 2, paragrafi 1 e 2, ai fondi e alle risorse economiche di JSC Russian Railways necessari per il trasporto ferroviario di merci o persone, per la relativa infrastruttura ferroviaria e per i servizi connessi al funzionamento, manutenzione o sicurezza del trasporto. L’esenzione copre i collegamenti tra Russia e Unione, il transito attraverso l’Unione, i collegamenti tra l’oblast di Kaliningrad e la Russia e il traffico all’interno della Russia.

Esenzione per il progetto Paks II e obbligo di notifica

È inserito l’articolo 6 nonies, che esclude l’applicazione dell’articolo 2 ai fondi o alle risorse economiche riferiti alle entità indicate all’allegato I, rubrica "Entità", voci 975, 976 e 977, nonché alla messa a disposizione diretta o indiretta di tali fondi, se strettamente necessari per il progetto Paks II. L’esenzione riguarda attività indispensabili per costituzione, gestione, manutenzione, approvvigionamento e ritrattamento del combustibile, sicurezza delle capacità nucleari civili, nonché la prosecuzione della progettazione, costruzione e attivazione degli impianti necessari al completamento del progetto. Le entità che mettono a disposizione fondi o risorse devono notificare all’autorità competente ungherese ogni attività entro due settimane dall’inizio; l’Ungheria trasmette agli altri Stati membri e alla Commissione le informazioni ricevute entro due settimane dal ricevimento.

Ampliamento del diritto al risarcimento dinanzi ai giudici nazionali

Sostituito l’articolo 11 bis, paragrafo 1, per riconoscere a ogni persona di cui all’articolo 17, lettera c) o d), il diritto di ottenere davanti al giudice competente dello Stato membro il risarcimento di qualsiasi danno, diretto o indiretto, incluse le spese legali, subito da essa o da un soggetto da essa posseduto o controllato, in conseguenza di un’azione proposta dinanzi a un giudice di paese terzo da soggetti di cui all’articolo 11, paragrafo 1, lettere a), b) o c), relativa a contratti o transazioni influenzati dalle misure restrittive. Il rimedio è ammesso a condizione che la persona non abbia accesso effettivo a mezzi di ricorso nella giurisdizione pertinente e può essere esercitato contro chi ha promosso l’azione nel paese terzo o contro chi ne possiede o controlla l’entità o l’organismo.

Non riconoscimento di talune decisioni russe nell’Unione

Inserito l’articolo 11 quater, che vieta in uno Stato membro il riconoscimento, l’attuazione o l’esecuzione di ingiunzioni, ordinanze, provvedimenti riparativi, sentenze o altre decisioni giudiziarie o amministrative emessi ai sensi degli articoli 248.1 o 248.2 del codice di procedura arbitrale russo, della normativa russa equivalente o di altre disposizioni di legge russe, se riferiti a persone di cui all’articolo 17, lettere c) o d), e se relativi a contratti o transazioni influenzati, in tutto o in parte, dalle misure restrittive del regolamento. Il divieto comprende anche decisioni che attribuiscano effetti, diretti o indiretti, ad azioni, diritti o presunti obblighi nei confronti di tali persone, anche in procedure di insolvenza, fallimentari, di ristrutturazione o affini.

Entrata in vigore e applicabilità

Il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiesanzionipolitica estera e di sicurezza comunelibera circolazione dei capitalicooperazione giudiziaria civiletrasporti ferroviari

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