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Regolamento

Regolamento (UE) 2026/1848

Regolamento (UE) 2026/1848 del Consiglio, del 23 luglio 2026, che modifica il regolamento (UE) n. 833/2014, concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina

Normativa europea32026R1848

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna in modo ampio il regime sanzionatorio UE contro la Russia, introducendo nuove liste di entità, banche, intermediari finanziari, navi, porti, aeroporti, raffinerie e paesi terzi rilevanti per l’elusione. Rafforza i divieti su esportazioni e importazioni, amplia il perimetro dei beni vietati e disciplina in modo più stringente il settore del GNL e del petrolio, prevedendo al contempo alcune deroghe mirate per sicurezza energetica, continuità contrattuale e disinvestimento ordinato. Sono inoltre introdotti nuovi meccanismi di notifica, obblighi di diligenza, divieti contrattuali e strumenti processuali per contrastare azioni giudiziarie russe e l’esecuzione di decisioni giudiziarie ostative all’efficacia delle sanzioni.

Modifica il regolamento (UE) n. 833/2014 rafforzando e rimodulando le misure restrittive contro la Russia in relazione alla guerra in Ucraina, con nuove restrizioni settoriali, ulteriori designazioni e proroghe di deroghe e misure transitorie.

Ambito di applicazione

Si applica a persone fisiche e giuridiche, entità e organismi soggetti al regolamento (UE) n. 833/2014, in particolare operatori dell’Unione, autorità competenti degli Stati membri, soggetti russi e soggetti stabiliti in paesi terzi coinvolti in operazioni con la Russia o in attività di elusione delle misure restrittive. Riguarda i settori energia, trasporti marittimi e aerei, telecomunicazioni, beni a duplice uso e beni tecnologici, finanza, cripto-attività, import-export di merci strategiche e contenzioso transfrontaliero. Le modifiche decorrono dalla pubblicazione del regolamento, con numerose date differite o transitorie specifiche; alcune deroghe e divieti si applicano solo per periodi limitati e fino al 31 dicembre 2027, al 25 gennaio 2027 o al 1° gennaio 2027, a seconda dei casi. Restano escluse o oggetto di deroga le ipotesi espressamente previste, tra cui talune reti di comunicazione elettronica civile, alcune operazioni di disinvestimento, taluni flussi energetici verso paesi terzi e specifiche attività connesse a istituzioni scientifiche e a contratti preesistenti.

Modifica del regolamento (UE) n. 833/2014 sulle misure restrittive contro la Russia

Il regolamento aggiorna il quadro sanzionatorio dell’Unione europea in risposta alla guerra di aggressione della Russia contro l’Ucraina, integrando misure già esistenti e introducendo nuove restrizioni settoriali e soggettive. Le modifiche derivano dall’allineamento con la decisione (PESC) 2026/1849 e mirano sia a rafforzare l’efficacia delle misure restrittive sia a ridurre i rischi di elusione, con particolare attenzione ai settori energia, finanza, trasporti, telecomunicazioni e tecnologie a duplice uso.

Ambito materiale e finalità delle misure

Il regolamento incide sul regolamento (UE) n. 833/2014, che attua misure restrittive contro la Russia in considerazione delle azioni destabilizzanti in Ucraina. Le motivazioni indicate nei considerando evidenziano l’esigenza di colpire entità del complesso militare-industriale russo, rafforzare i divieti su beni e tecnologie strategici, limitare le entrate russe da petrolio, GNL e altri beni, e contrastare le strutture di elusione tramite paesi terzi, raffinerie, navi e piattaforme finanziarie o cripto-attività.

Ambito soggettivo e territoriale

Le nuove misure riguardano principalmente:

  • operatori dell’Unione (persone fisiche e giuridiche, entità e organismi stabiliti nell’Unione);
  • soggetti russi o controllati da soggetti russi;
  • soggetti stabiliti in paesi terzi inseriti nei nuovi elenchi;
  • autorità competenti degli Stati membri, chiamate a rilasciare autorizzazioni, ricevere notifiche e coordinare lo scambio di informazioni. Le misure si applicano in tutti gli Stati membri in quanto regolamento direttamente applicabile ai sensi dell’articolo 2, con efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, salvo le date differite previste per singole disposizioni.

Beni, tecnologie e importazioni/esportazioni

Il regolamento amplia il perimetro dei beni soggetti a restrizioni, soprattutto per quanto riguarda:

  • minerali e metalli strategici: rame, nichel, piombo, metalli preziosi, zinco greggio, metalli alcalino-terrosi;
  • sostanze chimiche inorganiche: ossidi di zinco e ossidi di cromo;
  • tallolio e lavori di vetro;
  • pezzi di ricambio di automobili;
  • prodotti e componenti per UAV, sistemi di terminazione del volo, servomotori, apparecchiature di supporto a terra e sistemi di lancio;
  • materiali autoadesivi e componenti aerospaziali specifici;
  • ulteriori beni legati a telecomunicazioni e tecnologie di contrasto UAV. L’allegato XXI viene esteso a numerosi codici NC, mentre l’allegato VII inserisce nuove voci per beni e componenti ad alta sensibilità tecnologica.

Petrolio, GNL e price cap

Una parte centrale della riforma concerne il settore energetico.

Per il petrolio greggio e i prodotti petroliferi:

  • l’articolo 3 quaterdecies introduce una deroga per il petrolio sequestrato o confiscato dalle autorità nazionali, consentendo importazione, trasferimento, deposito, gestione e vendita sotto controllo delle autorità stesse, senza benefici per soggetti russi;
  • l’articolo 3 quaterdecies bis consente, a condizioni rigorose, di non fornire la prova del paese di origine del greggio in alcune forniture di prodotti petroliferi destinate a regioni ultraperiferiche o paesi e territori d’oltremare associati all’Unione, quando sussistano particolari rischi di interruzione dell’approvvigionamento;
  • l’articolo 3 quindecies sospende la procedura di aggiornamento del tetto massimo al prezzo del petrolio greggio dal 24 luglio 2026 al 14 luglio 2027; entro il 15 gennaio 2027 la Commissione deve calcolare il prezzo medio di mercato su 22 settimane e trasmetterlo al Consiglio, che potrà decidere una modifica dell’allegato XXVIII. In assenza di decisione, resta valido il tetto applicabile; dal 15 luglio 2027 la procedura ordinaria riprenderà.

Per il GNL:

  • l’articolo 3 novodecies bis introduce un’esenzione per il trasporto via nave verso Giappone e Repubblica di Corea di GNL proveniente dal progetto Sakhalin-2 fino al 31 marzo 2028;
  • viene prevista un’esenzione temporanea per trasferimenti di GNL verso paesi terzi connessi a contratti a lungo termine preesistenti al 24 febbraio 2022, non modificati se non per scopi limitati; l’esenzione è limitata al volume annuo di GNL russo trasferito nel 2025 dagli operatori dell’Unione e prevede un sistema di comunicazione periodica alla Commissione e di riesame annuale da parte del Consiglio;
  • il regolamento chiarisce che gli acquisti non collegati a specifici trasferimenti da parte di operatori UE saranno vietati dal 1° gennaio 2027, con possibile invocazione della forza maggiore per la cessazione degli obblighi contrattuali non più eseguibili;
  • l’articolo 3 novodecies ter vieta dal 1° gennaio 2027 la prestazione di servizi dei terminali GNL a soggetti russi o a soggetti controllati per oltre il 50 % da cittadini o entità russe, vietando anche il mantenimento dei contratti relativi a tali servizi dopo tale data.

Trasporti marittimi, navi e porti/aeroporti

Il regolamento rafforza il contrasto al cosiddetto shadow fleet e alle operazioni di supporto logistico:

  • l’articolo 3 vicies e l’allegato XLII estendono la lista delle navi designate, includendo navi che trasportano petrolio e prodotti petroliferi russi con pratiche marittime irregolari e ad alto rischio, navi che trasportano beni militari o tecnologici verso/da la Russia, e navi che forniscono servizi di bunkeraggio, rimorchio o trasbordi da nave a nave alle navi già designate;
  • l’allegato XLVII inserisce nuovi porti russi, aeroporti e una raffineria in Georgia, rilevanti per le restrizioni sulle operazioni di transito e sulle raffinerie usate per la raffinazione di prodotti russi o per l’elusione delle misure;
  • l’articolo 3 octodecies bis introduce la notifica obbligatoria della vendita di metaniere per GNL a paesi terzi e prevede la possibilità di un futuro divieto di vendita verso la Russia, con obblighi di due diligence e clausole contrattuali di non rivendita lungo la catena di trasferimento.

Finanza, cripto-attività e pagamenti

Il regolamento amplia in modo significativo il blocco finanziario:

  • l’allegato XIV elenca nuove banche e istituti finanziari soggetti al divieto di operazioni;
  • l’allegato XLV include nuovi soggetti esterni all’Unione che prestano servizi di cripto-attività o servizi di pagamento, nonché alcune entità in paesi terzi che compromettono gli obiettivi delle sanzioni;
  • l’articolo 5 ter estende il divieto di controllo russo sulle entità UE che forniscono servizi per le cripto-attività, includendo dal 25 agosto 2026 tutte le altre tipologie di servizi cripto ai sensi del regolamento (UE) 2023/1114;
  • il nuovo articolo 5 ter quater vieta le operazioni con piattaforme o fornitori di servizi cripto stabiliti nei paesi terzi elencati nell’allegato LVII, cioè nei paesi che il Consiglio ritiene responsabili di un’omissione sistematica nel contrasto all’elusione.

Sono inoltre previste deroghe specifiche per consentire, a condizioni rigorose, il ritiro di fondi o la chiusura di conti di cittadini UE/SEE/Svizzera o di residenti con permesso di soggiorno, presso entità inserite nei nuovi allegati, con obbligo di trasferire le somme verso intermediari finanziari dell’Unione o controllati da questi, con notifica alle autorità competenti e durata massima di validità delle autorizzazioni di tre mesi.

Deroghe per disinvestimento e liquidazione ordinata

Il regolamento prolunga fino al 31 dicembre 2027 diverse deroghe che consentono agli operatori dell’Unione di uscire dal mercato russo in modo ordinato. In particolare:

  • l’articolo 5 bis bis consente operazioni necessarie alla liquidazione di joint venture o dispositivi analoghi conclusi prima del 16 marzo 2022;
  • l’articolo 11, paragrafo 4, consente, caso per caso, fino al 31 dicembre 2027, la soddisfazione di crediti in favore di soggetti sanzionati quando strettamente necessaria al disinvestimento o alla liquidazione delle attività commerciali in Russia;
  • l’articolo 12 ter proroga fino al 31 dicembre 2027 una serie di autorizzazioni per vendite, forniture, trasferimenti, licenze, accessi e riusi di beni, tecnologie, diritti di proprietà intellettuale e servizi, quando necessari per il disinvestimento o per la liquidazione di attività in Russia.

Tutela processuale degli operatori UE

Gli articoli 11 bis, 11 quater e 11 quater bis rafforzano la difesa degli operatori europei contro il contenzioso promosso in Russia o in altre giurisdizioni al fine di eludere o neutralizzare le sanzioni UE.

In sintesi:

  • è riconosciuto il diritto al risarcimento dei danni, comprese le spese legali, per chi subisce pregiudizi a seguito di azioni avviate in un paese terzo in relazione a contratti o operazioni colpiti dalle sanzioni, qualora non vi sia accesso effettivo a rimedi nella giurisdizione estera;
  • è vietato riconoscere, eseguire o attuare in uno Stato membro provvedimenti giudiziari o amministrativi russi basati sugli articoli 248.1 o 248.2 del codice di procedura arbitrale russo o su norme equivalenti;
  • i giudici degli Stati membri possono ordinare alla controparte di astenersi dall’avviare o proseguire tali procedimenti e dal cercare di far valere, riconoscere o eseguire le relative decisioni in qualsiasi giurisdizione, con sanzioni pecuniarie in caso di inosservanza.

Autorizzazioni, notifiche e cooperazione tra autorità

Molte deroghe sono subordinate a:

  • autorizzazione preventiva dell’autorità competente nazionale;
  • condizioni ritenute appropriate dall’autorità;
  • verifica di circostanze specifiche, come sequestro/confisca, continuità dell’approvvigionamento, conclusione di contratti prima del 24 febbraio 2022, necessità del disinvestimento o assenza di finalità di elusione. Sono frequenti gli obblighi di notifica agli altri Stati membri e alla Commissione entro una o due settimane, nonché gli obblighi di comunicazione periodica di volumi storici, dettagli delle spedizioni e informazioni riservate. Il regolamento richiama anche la necessità di protezione delle informazioni classificate e del rispetto del diritto dell’Unione e del diritto nazionale applicabile.

Entrata in vigore e allegati

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile. Gli allegati I-X modificano in modo esteso gli elenchi di entità, beni, navi, porti, aeroporti, raffinerie e paesi terzi, che costituiscono parte integrante del nuovo assetto sanzionatorio.

Disposizioni principali

Aggiornamento delle eccezioni per reti di comunicazione elettronica civile

All’articolo 2 e all’articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera e), la deroga è ridefinita in favore delle sole reti di comunicazione elettronica civile non di proprietà di un’entità sotto controllo pubblico o di proprietà pubblica per oltre il 50 %.

Restrizioni su beni industriali e importazioni dalla Russia

All’articolo 3 decies vengono modificate e integrate le deroghe e i regimi transitori per alcune importazioni in Ungheria e per l’esecuzione di contratti preesistenti fino al 25 ottobre 2026, con gestione dei contingenti tramite la Commissione e gli Stati membri secondo il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447.

Nuovi beni soggetti a restrizioni all’esportazione

All’articolo 3 duodecies sono aggiornate le liste di beni vietati o sottoposti ad autorizzazione, includendo, tra gli altri, taluni beni per reti civili, componenti e apparecchiature specifiche. È previsto un regime autorizzatorio per beni NC 8517 62 e 8523 52 destinati a reti civili non pubbliche oltre la soglia del 50 %.

Deroghe per petrolio sequestrato e per forniture a regioni ultraperiferiche e PTOM

All’articolo 3 quaterdecies e 3 quaterdecies bis sono introdotte deroghe per il petrolio greggio o prodotti petroliferi sequestrati o confiscati e per la dimostrazione semplificata dell’origine del petrolio destinato a regioni ultraperiferiche e paesi e territori d’oltremare, in presenza di specifici rischi di approvvigionamento.

Tetto al prezzo del petrolio e sua sospensione temporanea

All’articolo 3 quindecies si sospende dal 24 luglio 2026 al 14 luglio 2027 la procedura di modifica del price cap del petrolio greggio; è prevista una revisione intermedia entro il 15 gennaio 2027 e la ripresa della procedura dal 15 luglio 2027.

Nuove misure su GNL verso paesi terzi

All’articolo 3 novodecies bis è introdotta un’esenzione per il trasporto via nave verso il Giappone e la Repubblica di Corea di GNL proveniente dal progetto Sakhalin-2 fino al 31 marzo 2028. Viene inoltre disciplinata l’esenzione temporanea per trasferimenti di GNL verso paesi terzi collegati a contratti a lungo termine preesistenti, con limiti quantitativi basati sul volume 2025, obblighi di comunicazione periodica e possibilità di revisione, abbreviazione, proroga o revoca da parte del Consiglio.

Divieto di servizi terminali GNL

L’articolo 3 novodecies ter vieta dal 1° gennaio 2027 la prestazione di servizi dei terminali GNL a soggetti russi o a soggetti controllati per oltre il 50 % da cittadini o entità russe, vietando anche il mantenimento dei contratti relativi a tali servizi dopo tale data.

Nuove designazioni di navi e ampliamento dei criteri di elencazione

All’articolo 3 vicies si aggiungono i servizi di bunkeraggio, rimorchio e trasbordi da nave a nave tra le condotte rilevanti per la designazione delle navi. Gli allegati aggiornano le liste di navi per trasporto di petrolio e prodotti petroliferi, per supporto alla guerra in Ucraina, per servizi di sostegno alle navi già designate e per altre attività destabilizzanti.

Divieti su raffinerie e raffinerie di paesi terzi

All’articolo 5 bis sexies è introdotto il divieto di effettuare operazioni con raffinerie elencate nell’allegato XLVII, parte D, situate in Russia o in paesi terzi, quando lavorano petrolio o prodotti petroliferi russi o favoriscono violazioni ed elusioni delle misure restrittive. Il divieto relativo alla raffineria indicata nell’allegato decorre dal 25 gennaio 2027.

Divieti e deroghe in materia di cripto-attività e servizi di pagamento

L’articolo 5 ter estende il divieto di permettere il controllo russo su operatori UE che forniscono servizi per le cripto-attività. È introdotto l’articolo 5 ter quater, che vieta operazioni con entità stabilite in paesi terzi elencati nell’allegato LVII che prestano servizi di cripto-attività o gestiscono piattaforme di scambio/trasferimento, salvo l’eccezione per cittadini UE residenti in tali paesi prima della data indicata.

Nuove misure contro intermediari finanziari e cripto-fornitori

Gli allegati XIV e XLV sono aggiornati con numerose banche, entità finanziarie e fornitori di servizi cripto soggetti a divieti di operazioni. L’articolo 5 bis quater, 5 bis quinquies e 5 nonies introducono deroghe limitate per il ritiro di fondi o la chiusura di conti da parte di cittadini UE/SEE/Svizzera o residenti con permesso, con obbligo di trasferire i fondi a intermediari finanziari idonei e con termini di autorizzazione e notifica alle autorità competenti.

Misure contro l’elusione tramite paesi terzi e specifiche piattaforme cripto

Viene creato l’articolo 5 ter quater e aggiornato l’allegato LVII, per colpire paesi terzi che omettono sistematicamente di impedire la prestazione di servizi cripto o lo scambio/trasferimento di cripto-attività, vanificando il regolamento e il regolamento (UE) n. 269/2014.

Deroghe e proroghe per disinvestimento e liquidazione attività in Russia

Più disposizioni, tra cui gli articoli 5 bis bis, 11 e 12 ter, prorogano fino al 31 dicembre 2027 o al 25 ottobre 2026 diversi regimi autorizzatori per liquidare imprese in partecipazione, disinvestire dalla Russia, eseguire contratti preesistenti o proseguire taluni servizi. Sono dettagliate condizioni, limiti alle modifiche contrattuali ammesse e basi per il riconoscimento della forza maggiore in caso di impossibilità di esecuzione.

Tutela giudiziaria contro azioni in paesi terzi e contro decisioni russe

Gli articoli 11 bis, 11 quater e 11 quater bis rafforzano la tutela degli operatori dell’Unione: prevedono un diritto al risarcimento per danni derivanti da azioni giudiziarie avviate in paesi terzi in relazione a contratti colpiti dalle sanzioni, vietano il riconoscimento e l’esecuzione in uno Stato membro di provvedimenti giudiziari o amministrativi russi ostativi, e consentono ai giudici UE di ordinare la cessazione di tali azioni o il divieto di far valere provvedimenti ottenuti in tali procedimenti.

Notifica della vendita di metaniere e future restrizioni

È introdotto l’articolo 3 octodecies bis: i soggetti dell’Unione devono notificare immediatamente alle autorità competenti la cessione di navi cisterna per GNL verso paesi terzi; il Consiglio riesamina entro il 25 ottobre 2026 se introdurre un divieto di vendita verso la Russia. In caso di futura adozione del divieto, i venditori UE devono adottare misure di diligenza, inserire clausole contrattuali scritte di non rivendita alla Russia e prevedere l’estensione di tali clausole lungo la catena di trasferimento.

Aggiornamento degli allegati con entità, beni, porti, aeroporti, raffinerie e paesi terzi

Sono aggiornati numerosi allegati: nuovi soggetti nell’allegato IV (entità del complesso militare-industriale e soggetti collegati), nell’allegato XIV e XLV (istituti finanziari e cripto), nell’allegato XXI (beni vietati all’importazione), nell’allegato XLII (navi), nell’allegato XLVII (porti, aeroporti e raffinerie), e viene aggiunto l’allegato LVII (paesi terzi rilevanti per i servizi cripto).

Come è indicizzato

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