Sentenza n. 6177/2026 - Roma, Sezione 3
per l'ottemperanza, della sent. n. 3146/2025 pubbl. il 14/03/2025 emessa dal Tribunale ordinario di Roma, Sez. Lavoro, passata in giudicato.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione da parte del Ministero della sentenza del Tribunale ordinario di Roma, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica del docente per l’a.s. 2022/2023
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso per l’ottemperanza alla sentenza n. 3146/2025 del Tribunale ordinario di Roma, Sezione Lavoro, pubblicata il 14 marzo 2025, notificata ai fini esecutivi nella stessa data e passata in giudicato. La sentenza aveva dichiarato il diritto della docente al beneficio previsto dall’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015, per l’a.s. 2022/2023, nell’importo nominale di 500 euro, condannando il Ministero a darvi applicazione. La ricorrente ha dedotto l’inadempimento del Ministero. L’Amministrazione si è costituita soltanto formalmente e non ha fornito chiarimenti o indicazioni sull’avvenuta esecuzione. Il TAR ha verificato il passaggio in giudicato, la rituale notificazione del titolo esecutivo, il decorso del termine di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 e la propria competenza ai sensi dell’art. 113, comma 2, c.p.a.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso. Ha ritenuto che il giudicato fosse regolarmente formato e notificato all’Amministrazione, che fosse decorso il termine dilatorio di 120 giorni per l’esecuzione delle sentenze nei confronti delle amministrazioni pubbliche e che il Ministero non avesse contestato né documentato l’adempimento. Applicando i principi sull’onere della prova nei rapporti tra creditore e debitore, il giudice ha riconosciuto l’inadempimento dell’Amministrazione. In sede di ottemperanza non possono essere rimessi in discussione i presupposti della pretesa già riconosciuta dal giudicato. Il Ministero è stato quindi ordinato a dare esecuzione alla sentenza entro 60 giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione della decisione. Per l’eventuale ulteriore inerzia è stato nominato commissario ad acta, individuato nel direttore generale competente del Ministero, con facoltà di delega e senza compenso, il quale dovrà provvedere entro i successivi 60 giorni, previa richiesta della ricorrente. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in 800 euro oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario. La sentenza è stata inoltre trasmessa alla Procura regionale della Corte dei conti e all’OIV ministeriale per gli eventuali seguiti di competenza.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza, nell’ambito del quale il TAR ha ordinato all’Amministrazione di eseguire il giudicato e ha previsto, in caso di ulteriore inerzia, la nomina di un commissario ad acta.
art. 113, comma 2, c.p.a.
Fondamento della competenza del TAR a conoscere dell’ottemperanza al titolo giudiziale indicato nella decisione.
art. 1, comma 121, legge n. 107/2015
Prevede il beneficio della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, riconosciuto alla ricorrente dal giudicato da eseguire.
art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, come modificato dall’art. 44, comma 3, d.l. 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326
Prevede il termine di 120 giorni rilevante per l’esecuzione delle pronunce giudiziali nei confronti delle amministrazioni pubbliche; il TAR ne ha accertato il decorso prima della proposizione del ricorso.
Cass. 13533/2001
Principio richiamato dal TAR in materia di onere della prova tra creditore e debitore; l’assenza di chiarimenti o prova dell’adempimento da parte del Ministero ha concorso a fondare l’accoglimento della domanda di ottemperanza.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza a una sentenza passata in giudicato, il giudice amministrativo può ordinare all’amministrazione soccombente di dare esecuzione al comando giudiziale quando il titolo sia stato ritualmente notificato, sia decorso il termine dilatorio previsto dalla legge e l’amministrazione non dimostri l’avvenuto adempimento.
- L’amministrazione convenuta in ottemperanza deve fornire chiarimenti e documentazione sull’esecuzione del giudicato; in mancanza, l’allegato inadempimento del creditore può essere valutato secondo i principi sull’onere della prova nei rapporti tra debitore e creditore.
- Il giudizio di ottemperanza non consente di rimettere in discussione i presupposti della pretesa già riconosciuta dal giudicato, che devono essere eseguiti nei limiti e secondo il contenuto risultante dal titolo.
- In caso di persistente inerzia dell’amministrazione oltre il termine assegnato, il giudice dell’ottemperanza può nominare preventivamente un commissario ad acta, attribuendogli il compito di adottare gli atti necessari all’esecuzione del giudicato entro un termine successivo.
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