Sentenza n. 431/2026 - Milano, Sezione 3
per l'ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro numero 1083/2025, pubblicata in data 06/03/2025;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, n. 1083/2025, recante condanna al pagamento di somme di denaro
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza al fine di ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, n. 1083/2025. A sostegno della domanda ha depositato la relata di notifica del titolo, eseguita il 7 marzo 2025, ossia il giorno successivo al deposito della sentenza. Dalla relata risultava tuttavia che la notificazione era effettuata in relazione al procedimento pendente davanti al Tribunale ordinario di Milano, Sezione Lavoro, recante il relativo numero di ruolo, e non ai fini dell'esecuzione del titolo. Il TAR ha quindi esaminato d'ufficio la questione di inammissibilità, previamente sottoposta al contraddittorio delle parti ai sensi dell'art. 73 c.p.a.
La decisione
Il TAR ha dichiarato inammissibile il ricorso. La notificazione prodotta dalla ricorrente, essendo espressamente collegata alla pendenza del giudizio dinanzi al giudice ordinario, non era idonea a far decorrere il termine previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996 ai fini dell'esecuzione della sentenza nei confronti dell'amministrazione. Di conseguenza, non era possibile accertare il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dalla norma. Tale termine deve essere rispettato a pena di inammissibilità, poiché prima della sua scadenza il creditore non può procedere a esecuzione forzata. Il giudizio di ottemperanza relativo a una sentenza del giudice ordinario che condanna una pubblica amministrazione al pagamento di somme di denaro è riconducibile all'esecuzione forzata e, pertanto, è soggetto al medesimo termine dilatorio. Le spese sono state compensate in ragione della peculiarità della questione.
Norme richiamate
art. 14 d.l. n. 669/1996
Il termine dilatorio di 120 giorni decorrente dalla notificazione del titolo esecutivo all'amministrazione deve essere rispettato prima di promuovere l'esecuzione forzata; la sua inosservanza comporta l'inammissibilità del giudizio di ottemperanza relativo a una sentenza del giudice ordinario di condanna al pagamento di somme di denaro.
art. 73 c.p.a.
La questione di inammissibilità rilevata dal giudice è stata sottoposta al contraddittorio delle parti nel corso della discussione camerale.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza avente a oggetto una sentenza del giudice ordinario che condanna una pubblica amministrazione al pagamento di somme di denaro è riconducibile all'esecuzione forzata e deve rispettare il termine dilatorio previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996.
- Ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996, la notificazione del titolo deve essere idonea e riferita all'esecuzione della sentenza nei confronti dell'amministrazione; una notificazione espressamente collegata alla pendenza del giudizio ordinario non è sufficiente.
- La mancata prova dell'avvenuta decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni comporta l'inammissibilità del giudizio di ottemperanza promosso prima che il creditore possa procedere a esecuzione forzata.
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