Sentenza n. 4707/2026 - Napoli, Sezione 4
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-inadempimento sull'istanza di accesso documentale relativa alla riapertura di un avviso di selezione interna e alla modifica dei requisiti di partecipazione
Esito
Favorevole al ricorrente (docente candidata)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente aveva partecipato alla selezione interna indetta dal liceo per il conferimento di incarichi individuali finalizzati alla realizzazione di corsi di preparazione alle certificazioni linguistiche. L'avviso originario consentiva la partecipazione ai docenti in servizio con laurea in lingue e letterature straniere oppure, alternativamente, ai docenti madrelingua. Successivamente l'istituto aveva adottato un nuovo avviso di riapertura dei termini, formalmente giustificato dalla mancata pubblicazione di alcuni allegati, ma contenente anche la previsione della laurea magistrale nella lingua oggetto della certificazione quale requisito di accesso. Tale modifica aveva escluso di fatto la ricorrente, docente madrelingua priva del titolo richiesto. Con istanza del 23 febbraio 2026, la ricorrente aveva chiesto copia del provvedimento formale di riapertura e modifica dell'avviso, dei verbali e degli atti deliberativi relativi alla definizione dei criteri di selezione, nonché della motivazione tecnico-didattica e giuridica della modifica. Persistendo il silenzio dell'amministrazione oltre il termine previsto, aveva chiesto l'accertamento del diritto di accesso e l'ordine di esibizione, con nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia. Il TAR ha esaminato la domanda limitatamente ai documenti esistenti e detenuti dall'amministrazione, escludendo la pretesa diretta a ottenere una motivazione non incorporata in un documento.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso. Ha ritenuto sussistenti i presupposti dell'accesso documentale, poiché la ricorrente disponeva di un interesse diretto, concreto e attuale, collegato alla propria esclusione dalla selezione e strumentale alla tutela delle proprie ragioni, anche in un eventuale giudizio sulla procedura. Il diritto di accesso è stato riconosciuto con riferimento al provvedimento formale di riapertura e modifica dell'avviso, ai verbali e agli atti deliberativi relativi ai criteri di selezione, nei limiti dei documenti effettivamente esistenti e detenuti. È stata invece esclusa la possibilità di imporre all'amministrazione di elaborare o fornire una motivazione autonoma non contenuta in documenti esistenti. L'amministrazione è stata condannata a consentire l'esibizione e l'estrazione di copia entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Per assicurare l'effettività della tutela, il TAR ha nominato sin d'ora il Prefetto di Napoli, o un funzionario delegato, quale commissario ad acta per il caso di perdurante inerzia, con termine di trenta giorni successivo alla scadenza del termine assegnato all'amministrazione. Le amministrazioni intimate sono state inoltre condannate in solido alle spese di lite, liquidate in euro 1.500,00 oltre accessori.
Norme richiamate
artt. 22 ss. l. 241/1990
La disciplina dell'accesso documentale tutela il diritto dei soggetti titolari di un interesse diretto, concreto e attuale a conoscere documenti amministrativi collegati a una situazione giuridicamente tutelata.
art. 22, comma 1, lett. b), l. 241/1990
Sono interessati tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso.
La ricorrente è legittimata all'accesso perché la documentazione richiesta è direttamente collegata alla sua esclusione dalla selezione e può essere utilizzata per tutelare la relativa posizione.
art. 25, comma 4, l. 241/1990
Il silenzio serbato sull'istanza di accesso oltre il termine previsto consente all'interessato di agire davanti al giudice amministrativo.
art. 34, comma 1, lett. e), c.p.a.
Il giudice può adottare le misure idonee ad assicurare l'attuazione della decisione, compresa la nomina preventiva di un commissario ad acta in caso di mancata esecuzione dell'ordine di ostensione.
art. 117, comma 3, c.p.a.
Il commissario ad acta può essere previsto per sostituirsi all'amministrazione in caso di perdurante inerzia nell'esecuzione dell'ordine giudiziale.
Massime di principio
- Il soggetto escluso o pregiudicato da una procedura selettiva possiede un interesse diretto, concreto e attuale ad accedere agli atti relativi alla modifica del bando, alla definizione dei requisiti e ai criteri di selezione, quando tali documenti siano strumentali alla tutela della sua posizione giuridica.
- Il principio di massima ostensione degli atti amministrativi non elimina la necessità che la richiesta riguardi documenti esistenti e detenuti dall'amministrazione; l'accesso non può essere utilizzato per imporre all'amministrazione di elaborare una motivazione o una risposta informativa non risultante da un documento.
- Il silenzio dell'amministrazione sull'istanza di accesso documentale, protratto oltre il termine di legge, è illegittimo quando impedisce l'esercizio di un accesso sorretto dai presupposti dell'art. 22 l. 241/1990.
- Quando accoglie un ricorso avverso il silenzio sull'accesso, il giudice può ordinare l'esibizione e l'estrazione di copia entro un termine determinato e nominare sin dall'origine un commissario ad acta destinato a operare in caso di ulteriore inerzia, per rendere effettiva la tutela.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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