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Regolamento

Regolamento (UE) 2025/161

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/161 della Commissione, del 29 gennaio 2025, relativo all’autorizzazione di un preparato di muramidasi prodotta con Trichoderma reesei DSM 32338 come additivo per mangimi destinati alle galline ovaiole (titolare dell’autorizzazione: DSM Nutritional Products Ltd, rappresentata da DSM Nutritional Products Sp. z o.o.)

Normativa europea32025R0161

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento autorizza, ai sensi del regolamento (CE) n. 1831/2003, l’uso come additivo per mangimi di un preparato di muramidasi prodotta con Trichoderma reesei DSM 32338 per le galline ovaiole. L’autorizzazione è concessa sulla base della valutazione favorevole dell’EFSA in ordine a sicurezza ed efficacia, con specifiche condizioni d’impiego e misure di protezione per gli utilizzatori. L’allegato fissa composizione, tenori minimi e massimi, metodo di analisi e prescrizioni operative, nonché la durata dell’autorizzazione fino al 19 febbraio 2035.

Autorizzazione di un preparato di muramidasi prodotta con Trichoderma reesei DSM 32338 come additivo per mangimi destinati alle galline ovaiole.

Ambito di applicazione

Si applica agli operatori del settore dei mangimi e all’impiego del preparato di muramidasi indicato nell’allegato, limitatamente alle galline ovaiole. L’autorizzazione riguarda l’additivo nella categoria "additivi zootecnici" e nel gruppo funzionale "altri additivi zootecnici" (miglioramento della produzione di uova), nelle forme solida e liquida e alle condizioni tecniche e di sicurezza stabilite nell’allegato. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri ed entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Autorizzazione di un preparato di muramidasi prodotta con Trichoderma reesei DSM 32338 come additivo per mangimi destinati alle galline ovaiole

Il regolamento di esecuzione (UE) 2025/161 autorizza l’immissione sul mercato e l’uso, come additivo per mangimi, di un preparato di muramidasi prodotta con Trichoderma reesei DSM 32338 destinato alle galline ovaiole. L’intervento si inserisce nel quadro del regolamento (CE) n. 1831/2003 sugli additivi per l’alimentazione animale, dopo una valutazione positiva dell’EFSA circa sicurezza ed efficacia.

Contesto normativo e iter autorizzativo

La Commissione richiama che il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l’autorizzazione degli additivi per mangimi e ne stabilisce motivi e procedure. La domanda di autorizzazione è stata presentata ai sensi dell’articolo 7 di tale regolamento e risultava corredata delle informazioni e dei documenti richiesti dall’articolo 7, paragrafo 3.

Il prodotto richiesto è stato proposto come additivo della categoria "additivi zootecnici" e del gruppo funzionale "altri additivi zootecnici". L’EFSA, nel parere del 17 aprile 2024, ha concluso che, alle condizioni d’uso proposte, il preparato è sicuro per le specie bersaglio, per i consumatori e per l’ambiente, ed è efficace per le galline ovaiole alla dose di 30 000 LSU(F)/kg di mangime.

Valutazione della sicurezza e profili di rischio per gli utilizzatori

L’Autorità ha precisato che la formulazione liquida non è da considerarsi irritante per la pelle o per gli occhi, mentre la formulazione solida non è irritante per la pelle. In ragione della natura proteica del preparato, entrambe le formulazioni devono essere considerate sensibilizzanti delle vie respiratorie. Non è invece stato possibile concludere sulla potenziale sensibilizzazione cutanea del preparato, né sull’irritazione oculare della formulazione solida.

La Commissione, alla luce della valutazione scientifica, ritiene opportuno adottare misure di protezione adeguate per evitare effetti nocivi per la salute degli utilizzatori dell’additivo.

Mancata necessità di relazione del laboratorio di riferimento

Il laboratorio di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003 ha ritenuto applicabili alla domanda corrente le conclusioni e le raccomandazioni già formulate in precedenza sui metodi di controllo della muramidasi nei mangimi. Di conseguenza, in applicazione dell’articolo 5, paragrafo 4, lettera a), del regolamento (CE) n. 378/2005, non è richiesta una relazione di valutazione del laboratorio di riferimento.

Contenuto dell’allegato: identificazione, composizione e specie bersaglio

L’allegato identifica l’additivo con il numero 4d16, titolare dell’autorizzazione DSM Nutritional Products Ltd, rappresentata da DSM Nutritional Products Sp. z o.o. L’additivo è denominato muramidasi (EC 3.2.1.17), nota anche come lisozima, prodotta con Trichoderma reesei DSM 32338.

La composizione dell’additivo è un preparato di muramidasi con attività minima di 60 000 LSU(F)/g, in forma solida e liquida. La specie destinataria è costituita dalle galline ovaiole.

Condizioni d’impiego e livelli autorizzati

Per le galline ovaiole, l’allegato prevede:

  • tenore minimo: 30 000 LSU(F) per kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12%;
  • tenore massimo: 60 000 LSU(F) per kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12%.

L’allegato rinvia inoltre al metodo di analisi per la quantificazione della muramidasi, fondato su un metodo di prova enzimatico basato sulla fluorescenza che misura la depolimerizzazione di un preparato di peptidoglicano marcato con fluoresceina a pH 6,0 e 30 °C.

Prescrizioni per operatori e utilizzatori

Le istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele devono indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico.

Gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative per evitare i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele. Se tali rischi non possono essere eliminati con tali misure, l’uso è subordinato all’impiego di dispositivi di protezione individuale:

  • protezione della pelle;
  • protezione delle vie respiratorie;
  • protezione degli occhi, nel caso di additivo in forma solida.

Durata dell’autorizzazione ed efficacia temporale

L’allegato stabilisce come fine del periodo di autorizzazione il 19 febbraio 2035. Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Disposizioni principali

Autorizzazione dell’additivo

L’articolo 1 autorizza il preparato indicato nell’allegato, appartenente alla categoria "additivi zootecnici" e al gruppo funzionale "altri additivi zootecnici", come additivo nell’alimentazione animale alle condizioni fissate nell’allegato.

Base giuridica e presupposti dell’autorizzazione

Il regolamento è adottato ai sensi del regolamento (CE) n. 1831/2003, in particolare dell’articolo 9, paragrafo 2. I considerando richiamano la presentazione della domanda ai sensi dell’articolo 7 del medesimo regolamento e la conclusione favorevole dell’EFSA sulla sicurezza per specie bersaglio, consumatori e ambiente, oltre che sull’efficacia per le galline ovaiole a 30 000 LSU(F)/kg di mangime.

Valutazione scientifica e sicurezza

L’EFSA ha ritenuto il preparato sicuro per specie bersaglio, consumatori e ambiente alle condizioni d’uso proposte. Ha inoltre precisato che la formulazione liquida non è irritante per la pelle o per gli occhi, la formulazione solida non è irritante per la pelle, mentre entrambe le formulazioni devono essere considerate sensibilizzanti delle vie respiratorie. Non sono state formulate conclusioni certe sulla sensibilizzazione cutanea e, per la formulazione solida, sull’irritazione oculare.

Metodo di analisi e laboratorio di riferimento

Il laboratorio di riferimento ha ritenuto valide le conclusioni e raccomandazioni già formulate in una precedente valutazione sui metodi di controllo della muramidasi nei mangimi; pertanto, in base all’articolo 5, paragrafo 4, lettera a), del regolamento (CE) n. 378/2005, non è richiesta una relazione di valutazione del laboratorio di riferimento.

Condizioni d’uso e prescrizioni operative

L’allegato prevede per le galline ovaiole un tenore minimo di 30 000 LSU(F) e massimo di 60 000 LSU(F) per kg di mangime completo con umidità al 12%. Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele devono essere indicate le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico. Gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative per ridurre i rischi per gli utilizzatori; se tali rischi non possono essere eliminati, devono essere impiegati dispositivi di protezione individuale per pelle e vie respiratorie, e protezione degli occhi quando l’additivo è in forma solida.

Durata dell’autorizzazione

L’allegato indica come fine del periodo di autorizzazione il 19 febbraio 2035.

Entrata in vigore e applicabilità

L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiealimentazione animaleadditivi per mangimisicurezza alimentaresanità animalesicurezza sul lavoro

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