Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 37233/2022 del 03/10/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Domanda di riparazione per ingiusta detenzione relativa alla privazione della libertà dal 6/10/2014 al 30/03/2015. L'imputazione originaria riguardava il reato di estorsione (art.629 c.p.) ai danni dell'imprenditore Viola Vladimiro. Bonsignore era stato successivamente assolto in appello per non esserci prova concreta dell'attività estorsiva e propose la domanda di riparazione contestando che la custodia cautelare fosse stata causata da sua colpa grave. In cassazione deduceva inosservanza ed erronea applicazione dell'art.314 e dell'art.64, comma 3, lett.b) c.p.p., nonché contraddittorietà e illogicità della motivazione della corte che aveva ritenuto la sussistenza della colpa grave ostativa alla riparazione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che il giudice della riparazione è autonomo rispetto al giudice penale e può valutare se le condotte dell'istante, pur non sufficienti a integrare il reato (per cui è intervenuta l'assoluzione), abbiano tuttavia costituito grave negligenza o imprudenza idonea a creare l'apparenza di illiceità che ha indotto l'adozione della misura cautelare. La corte ha ritenuto che Bonsignore, muovendosi in un contesto mafioso e proponendosi come soggetto in grado di offrire "protezione" dialogando da pari con gli estorsori, abbia tenuto una condotta gravemente colposa e imprudente che ha contribuito alla formazione dell'apparenza delittuosa; l'errore della corte territoriale nell'enfatizzare il silenzio dell'interrogatorio è stato considerato rettificabile e inidoneo a incidere sul dispositivo. Conseguentemente il ricorso è stato respinto e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle spese sostenute dal Ministero, ai sensi dell'art.616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art.629 cod. pen.

    Norma del codice penale che disciplina il reato di estorsione, indicata come il fatto a lui contestato nel processo principale; la Corte prende atto dell'imputazione ma distingue tra assoluzione per insufficienza di prove e valutazione autonoma della condotta ai fini della riparazione.

  • art.314 cod. proc. pen.

    Norma richiamata dal ricorrente nella censura sulla riparazione per ingiusta detenzione; la Corte di Cassazione non ha ritenuto fondata l'idea che fosse stata applicata erroneamente, confermando il principio che il giudice della riparazione può valutare autonomamente la colpa grave dell'istante.

  • art.64, comma 3, lett. b) cod. proc. pen.

    Richiamata dal ricorrente tra i presunti errori, ma la Corte non dà rilievo a una violazione tale da impugnare l'ordinanza; la decisione ribadisce la discrezionalità del giudice della riparazione nella valutazione delle condotte indicanti colpa grave.

  • art.619 cod. proc. pen.

    Richiamato dalla Corte per correggere un vizio di motivazione relativo all'eccessiva enfasi sul silenzio tenuto dall'interessato in sede di interrogatorio; la Corte ritiene che l'errore sia rettificabile e non incidente sul dispositivo.

  • art.616 cod. proc. pen.

    Norma applicata per disporre la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Il giudice che decide sulla riparazione per ingiusta detenzione è autonomo rispetto al giudice penale: un'assoluzione non esclude automaticamente il rigetto della domanda di riparazione se emerge colpa grave dell'interessato nella genesi della misura
  • La 'colpa grave' ai fini dell'esclusione della riparazione può essere riconosciuta quando il comportamento dell'indagato, anche se non integrante il reato, ha creato in modo macroscopico l'apparenza di illiceità tale da ingannare l'autorità giudiziaria
  • In contesti di 'logica mafiosa' la proposizione di sé come fornitore di "protezione" o l'interlocuzione "da pari" con esponenti di gruppi criminali possono essere valutate come condotte gravemente negligenti o imprudenti ai fini della riparazione
  • Il silenzio dell'indagato (avvalersi della facoltà di non rispondere) non può di per sé costituire elemento decisivo per riconoscere la colpa grave; tuttavia il giudice della riparazione può considerare l'insieme delle condotte e delle circostanze che hanno creato l'apparenza delittuosa
  • Errori formali o argomentativi nel ragionamento del giudice della riparazione, se rettificabili e non decisivi rispetto al nucleo probatorio che ha portato alla decisione, non sono necessariamente idonei a far riformare la decisione in Cassazione
  • Per chi intende proporre domanda di riparazione: è utile documentare e dimostrare concretamente che le proprie condotte non hanno contribuito a creare un'apparenza di illiceità; anche la prova di attività difensive e investigazioni che smentiscano ogni apparenza rilevante può essere determinante

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.