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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 14198/2021 del 24/05/2021

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza d'appello che aveva riformato il giudizio di primo grado: contestava il licenziamento collettivo intimato dall'ente per stato di crisi dovuto alla riduzione dei corsi di formazione. Le censure principali riguardavano l'errata applicazione dei criteri di scelta (sostenendo di non essere esuberante perché in passato assegnato anche a corsi di riparazione veicoli a motore) e varie violazioni procedurali (insussistenza dello stato di crisi, mancata comunicazione alle organizzazioni sindacali, omessa indicazione e verbalizzazione dei criteri, mancata comunicazione del profilo professionale al lavoratore, violazione dei termini di legge, reperimento di professionalità esterne, revoche di recessi e spostamenti del personale). In Cassazione si censurava inoltre la decisione sulle spese processuali.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha dichiarato inammissibile parte del primo e del terzo motivo per carenza di specificazione e per insufficiente attinenza al decisum. Quanto al merito, ha confermato il principio secondo cui la violazione dei criteri di scelta può essere fatta valere dal lavoratore solo se la violazione abbia concretamente pregiudicato la sua posizione, ossia se, in assenza del vizio, il lavoratore non sarebbe stato destinatario del licenziamento. Nel caso concreto la Corte d'appello ha accertato che, anche valorizzando le precedenti assegnazioni, il ricorrente sarebbe comunque rientrato tra gli esuberi del profilo 'formatori settore meccanico' essendo preceduto da due lavoratori; quindi la violazione non gli ha arrecato un danno utile all'annullamento del recesso. È stata altresì confermata la possibilità per il giudice di merito di assorbire questioni sulla base della ragione più liquida e la discrezionalità del giudice di merito nella determinazione delle spese. Il ricorrente è stato condannato alle spese di giudizio di cassazione e soggetto, ove dovuto, al raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • Legge n. 92/2012, art. 1, comma 58

    Richiamata come norma che ha introdotto la possibilità di esperire il reclamo cui l'ente ha fatto ricorso in appello; contestualizza il nuovo regime delle tutele per i licenziamenti collettivi

  • Legge n. 223/1991, art. 4, comma 5

    Richiamata fra le procedure che il lavoratore aveva denunciato come violate; la Corte ha esaminato le censure procedurali ma le ha in gran parte ritenute non decisive o riproposte inammissibilmente

  • Legge n. 223/1991, art. 5

    La Corte ha interpretato la disciplina delle violazioni dei criteri di scelta alla luce della riformulazione operata dalla legge 92/2012, ritenendo che la qualificazione del vizio come causa di annullamento (e non di nullità) permanga e che l'annullamento possa essere chiesto solo da chi sia stato effettivamente pregiudicato

  • Legge n. 300/1970 (Statuto dei lavoratori), art. 18

    Richiamato come riferimento al regime delle tutele reintegratorie e alla rimodulazione delle tutele conseguente alla riforma; la Corte ne utilizza il quadro normativo per valutare le tutele applicabili in caso di violazione dei criteri di scelta

  • Codice di procedura civile, art. 112

    Invocato dal ricorrente; la Corte ha ritenuto la censura generica e priva della necessaria specificazione degli atti processuali, pertanto inammissibile

  • Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, n. 3

    art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    Norma che limita il sindacato della Cassazione sulle spese a verifiche di violazione di legge; la Corte ha ricordato la propria limitata potestà di sindacato su decisioni di merito in materia di spese

  • Codice di procedura civile, art. 366, comma 1, n. 6

    art. 366, comma 1, n. 6 c.p.c.

    Richiamato in tema di oneri di specificazione e allegazione negli atti di impugnazione; la Corte ha affermato l'obbligo di riportare gli atti essenziali per consentire la verifica ex actis

  • Codice di procedura civile, art. 369, n. 4

    Richiamato come riferimento agli oneri di specificazione nella formulazione dei motivi di cassazione

  • Codice di procedura civile, art. 378

    Norma procedurale richiamata perché le parti hanno depositato memorie ex art. 378; indicazione di attività processuali di trattazione in Cassazione

  • D.P.R. n. 115/2002, art. 13

    Richiamato in relazione al contributo unificato; la Corte accerta la sussistenza delle condizioni per l'applicazione della maggiorazione del contributo

Massime di principio

  • La violazione dei criteri di scelta nei licenziamenti collettivi dà diritto all'annullamento dell'atto solo se il lavoratore dimostra che senza la violazione non sarebbe stato destinatario del licenziamento: il vizio deve aver avuto incidenza determinante sull'adozione dell'atto
  • La qualificazione del vizio come causa di annullamento (e non di nullità) perdura dopo le modifiche legislative (legge 92/2012): non tutti i vizi procedurali comportano automaticamente reintegra o nullità
  • In Cassazione i motivi devono rispettare i requisiti di specificazione e allegazione degli atti processuali: la Corte non è tenuta a cercare negli atti di merito gli elementi non puntualmente indicati dal ricorrente
  • Il giudice di merito può assorbire questioni sulla base della ragione più liquida; la Corte di legittimità sindaca la correttezza giuridica e la procedura ma non riforma discrezionalità valutative prive di vizio di diritto
  • Le decisioni in materia di spese processuali restano, in larga misura, nell'alveo della discrezionalità del giudice di merito; il sindacato della Cassazione è limitato alla verifica di violazioni di legge

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