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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 14199/2021 del 24/05/2021

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il Comune impugnava la sentenza della Corte d'Appello di Salerno che aveva confermato il Tribunale di Nocera Inferiore nel dichiarare illegittimo il licenziamento intimato il 12 agosto 2016 a carico di Michele Noviello, condannando l'ente alla reintegra e al pagamento di una indennità. Al lavoratore era stato contestato il reato disciplinare di "attestazione falsa" della presenza in servizio (art. 55‑quater, comma 1, lett. a) d.lgs. 165/2001 e art.59, c.9, n.2 CCNL) perché avrebbe timbrato il badge pur trattenendosi fuori dal luogo di lavoro mentre esponeva cartelli di protesta. Il Comune deduceva che la falsità della attestazione costituisce giusta causa indipendentemente dalla durata dell'assenza e denunciava omissioni motivazionali sulla mancata valutazione della recidiva e sulla mancata motivazione della sospensione dell'esecutività della sentenza di primo grado

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso principale del Comune (ossia lo ha respinto per i motivi di difetto di censura di diritto e per invadere il merito/fatti), confermando che la Corte d'appello si è attenuta ai principi consolidati: l'illecito di "attestazione falsa" richiede una condotta oggettivamente idonea ad indurre in errore il datore di lavoro e il giudice deve valutare la proporzionalità della sanzione espulsiva; nel caso concreto la protesta resa pubblicamente visibile e di breve durata non integrava la condotta fraudolenta idonea a giustificare il licenziamento. Invece la Corte di Cassazione ha accolto il ricorso incidentale di Noviello relativo al regolamento delle spese alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n.77/2018, ritenendo che la Corte territoriale non avesse adeguatamente motivato la compensazione: ha cassato la parte della sentenza relativa alle spese e, decidendo nel merito, ha condannato il Comune di Pagani al pagamento delle spese di entrambi i gradi e della cassazione, con liquidazione specifica a favore dell'avv. Mario Alfano; ha inoltre dato atto dei presupposti per il possibile raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • d.lgs. n. 165/2001, art. 55‑quater, comma 1, lett. a)

    La Corte interpreta la norma nel senso che la "attestazione falsa" richiede una condotta fraudolenta oggettivamente idonea ad indurre in errore il datore di lavoro; non è sufficiente l'allontanamento o l'uso del badge in sé se la condotta era manifesta e diretta a una protesta pubblica

  • CCNL comparto funzioni locali, art. 59, comma 9, n.2

    Riproduce la fattispecie disciplinare richiamata dal d.lgs. 165/2001; utilizzata come riferimento contrattuale per la qualificazione dell'illecito

  • D.P.R. n. 60/2013 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici)

    Richiamato come parametro di correttezza e buona condotta; la Corte osserva che tali obblighi non escludono la necessità di accertare l'idoneità fraudolenta della condotta e la proporzionalità della sanzione

  • Codice civile, art. 2106

    Richiamato dalla giurisprudenza per temperare l'automatismo espulsivo: il riferimento testuale indica che anche in materia pubblicistica il potere disciplinare è sindacabile quanto alla proporzionalità della sanzione

  • Legge n. 92/2012, art. 1, comma 58

    Norma che disciplina il rimedio del reclamo esperito dal Comune contro la sentenza di primo grado; richiamata nei fatti processuali

  • Cod. proc. civ. art. 92

    Interpretato alla luce della sentenza additiva della Corte Costituzionale n.77/2018: il giudice può compensare le spese anche per altre "gravi ed eccezionali ragioni" non tassativamente elencate, purché adeguatamente motivate

  • Corte Costituzionale, sent. n. 77/2018

    Dichiara l'illegittimità costituzionale della parte dell'art.92 c.p.c. che limitava la compensazione; la pronuncia ha efficacia retroattiva e impone di considerare ulteriori "gravi ed eccezionali" motivazioni per la compensazione delle spese

  • Cod. proc. civ. artt. 384 e 385

    Attribuiscono alla Corte di Cassazione il potere, quando cassa senza rinvio, di liquidare le spese dei gradi di merito evitando il rinvio per pura liquidazione, in ottica di economia processuale

  • Cod. proc. civ. art. 112

    Richiamato in ordine al vizio di omessa motivazione; la Cassazione rileva che l'omessa motivazione sussiste solo se la questione riguarda decisioni di merito o domande rimaste inesaminate, non questioni processuali assorbite dalla pronuncia finale

  • Costituzione, art. 111

    Principio della ragionevole durata del processo e dell'economia processuale utilizzato per giustificare la decisione della Corte di Cassazione di decidere nel merito e liquidare le spese senza rinvio

Massime di principio

  • La fattispecie della "attestazione falsa" richiede una condotta oggettivamente idonea ad indurre in errore il datore di lavoro; la mera timbratura del badge e l'allontanamento non costituiscono automaticamente giusta causa se la condotta era manifesta e di protesta
  • Il giudice deve valutare la proporzionalità della sanzione disciplinare: il divieto di automatismi espulsivi impone un bilanciamento tra gravità della condotta e misura della pena
  • La ricostruzione dei fatti e la valutazione della prova sono prerogativa del giudice di merito; la Cassazione sindaca violazioni di diritto o omesse motivazioni, non una rivalutazione libera delle risultanze probatorie
  • Dopo la sentenza della Corte Costituzionale n.77/2018 le corti possono compensare le spese per "gravi ed eccezionali ragioni" oltre ai casi tipizzati, ma tali ragioni devono essere esplicitamente motivate e qualificabili come paradigmatiche
  • Quando la Cassazione cassa senza rinvio per ragioni di diritto e non sono necessari accertamenti ulteriori, può decidere nel merito e liquidare direttamente le spese dei gradi di merito in applicazione degli artt. 384‑385 c.p.c., per ragioni di economia processuale
  • La richiesta di sospensione dell'esecutività della sentenza di primo grado è strumentale e temporanea: se l'appello definisce la causa il giudice d'appello non è obbligato a pronunciarsi separatamente sulla sospensione

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