Cassazione Civile, Sentenza n. 14195/2021 del 24/05/2021
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della sentenza di merito che aveva dichiarato inammissibile il reclamo proposto dal Ministero avverso la sentenza di primo grado favorevole al dipendente Rosario Miraglia. La questione centrale riguardava la validità della comunicazione della sentenza di primo grado: il Ministero sosteneva che la comunicazione non era stata effettuata secondo le prescrizioni dell'art. 16 d.l. 179/2012 (comunicazione esclusivamente via PEC agli indirizzi registrati), mentre la Corte d'Appello aveva ritenuto regolare la comunicazione fatta in cancelleria al funzionario difensore presente e aveva inoltre ritenuto che l'estrazione di copia conforme della sentenza da parte dell'amministrazione avesse fatto decorrere i termini per il reclamo.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del Ministero, ritenendo che, quando una pubblica amministrazione si difende in primo grado mediante propri dipendenti, le comunicazioni e notificazioni della sentenza finale rilevante ai fini del termine di impugnazione devono essere eseguite esclusivamente all'indirizzo PEC dell'Amministrazione risultante dal registro previsto dall'art. 16, comma 12 d.l. 179/2012. Pertanto le comunicazioni effettuate ad un funzionario delegato alla difesa, se non eseguite mediante l'indirizzo PEC registrato, non possono far decorrere il termine breve per il reclamo. Inoltre il rilascio di copia conforme della sentenza non è idoneo a sanare la mancata comunicazione secondo le forme telematiche richieste, salvo che la comunicazione diretta sia effettuata all'Avvocatura dello Stato quando prevista. La sentenza impugnata è stata cassata e la causa rinviata alla Corte d'Appello di Lecce in diversa composizione per celebrare il gravame e decidere anche sulle spese di giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 16 decreto-legge 28 ottobre 2012, n. 179 (conv. L. 221/2012)
nei procedimenti civili le comunicazioni e le notificazioni a cura della cancelleria sono effettuate esclusivamente per via telematica all'indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi; tutte le comunicazioni e le notificazioni alle pubbliche amministrazioni che stanno in giudizio avvalendosi direttamente di propri dipendenti sono effettuate esclusivamente agli indirizzi di posta elettronica comunicati a norma del comma 12
La Corte ha ritenuto che questa norma impone l'obbligo di comunicare le sentenze finali della prima istanza agli indirizzi PEC registrati (registro ministeriale/Reginde) quando la PA si è costituita e difesa mediante propri dipendenti, escludendo la valenza sostitutiva della comunicazione al singolo funzionario delegato.
art. 1, comma 58 legge 10 aprile 2012, n. 92
il reclamo avverso la sentenza di primo grado si propone con ricorso da depositare, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla comunicazione, o dalla notificazione se anteriore
Stabilisce il termine breve (30 giorni) per proporre il reclamo; la corretta decorrenza dipende dalla valida comunicazione secondo le forme richieste per la PA.
art. 327 c.p.c.
in mancanza di valida o efficace comunicazione o notificazione l'impugnazione è proponibile nel termine previsto dall'articolo 325 e seguenti
Fornisce il termine 'lungo' per impugnare in caso di mancata o nulla comunicazione; la Corte lo richiama come alternativa quando la comunicazione telematica corretta non è avvenuta.
art. 417-bis c.p.c.
consente la difesa della pubblica amministrazione mediante propri dipendenti
Regola la possibilità per la PA di difendersi con propri funzionari; la Corte distingue però tra comunicazioni interne al grado (che possono essere sanate dalla conoscenza del funzionario) e la comunicazione formale della sentenza finale che deve seguire le modalità di art. 16 quando gli indirizzi sono registrati.
art. 289 decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 (conv. L. 120/2020)
modifica l'art. 16, prevedendo che le amministrazioni possano comunicare ulteriori indirizzi PEC e speciali sezioni del registro e sopprimendo il termine entro cui dovevano comunicare gli indirizzi
Richiamata per spiegare l'evoluzione normativa: anche le modifiche successive confermano la centralità del registro PEC per le comunicazioni alle PA e ampliano la possibilità di indicare indirizzi per articolazioni/aree omogenee.
art. 159 c.p.c.
Norma richiamata nel motivo relativo agli effetti della comunicazione e della conoscenza degli atti; la Corte ne considera la rilevanza secondaria rispetto alla specificità delle forme telematiche imposte per le comunicazioni alle PA.
Massime di principio
- Quando una pubblica amministrazione si costituisce e difende in giudizio mediante propri dipendenti, la comunicazione o notificazione della sentenza di primo grado rilevante ai fini del termine di impugnazione deve essere eseguita all'indirizzo PEC dell'amministrazione risultante dal registro previsto dall'art. 16; comunicazioni a singoli funzionari non sostituiscono quella forma.
- La mancata comunicazione secondo le forme telematiche previste impedisce il decorso del termine breve per l'impugnazione; in tal caso l'amministrazione potrà eventualmente impugnare entro il termine 'lungo' previsto dal codice (art. 327 c.p.c.).
- L'estrazione o il rilascio di copia conforme della sentenza da parte della PA non sanano automaticamente l'irregolarità della comunicazione fatta in modo difforme dalle modalità legali, salvo casi specifici di comunicazione diretta all'organo competente come l'Avvocatura dello Stato quando previsto.
- Per atti interni o comunicazioni funzionali allo svolgimento della difesa nel medesimo grado la conoscenza del funzionario può sanare la forma, ma questo non vale per le comunicazioni della sentenza finale che attivano termini di decadenza.
- Prassi raccomandata: verificare sempre prima il registro PEC (Reginde) per l'indirizzo corretto dell'Amministrazione, eleggere domicilio processuale o costituirsi tramite Avvocatura quando possibile, e notificare secondo le modalità telematiche prescritte per evitare decadenze.
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