Cassazione Civile, Sentenza n. 14197/2021 del 24/05/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente chiedeva il pagamento di differenze retributive (retribuzione di posizione, parte fissa e variabile) per incarichi di attività ambulatoriale di chirurgia vascolare e diagnostica angiologica che avrebbe svolto dal 1997 al 2010. Fondava la domanda su delibere aziendali (in particolare delibera n. 1822/1998 e n. 183/2008) e su norme del CCNL dirigenza medica (artt. 13, 27, 28, 35), sostenendo che l'AUSL aveva attribuito di fatto l'incarico e avrebbe dovuto corrispondere la retribuzione nella misura prevista dalla graduazione aziendale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il ricorrente non abbia rispettato gli oneri di specificazione e riproduzione documentale richiesti per censurare in cassazione l'interpretazione della delibera aziendale e la valutazione delle risultanze di fatto (richiami ad artt. 366 n.6 e 369 n.4 c.p.c.). Ha inoltre sottolineato che molte doglianze attengono alla valutazione di merito sulle prove (fatti e incarichi non provati), non eliminabili in sede di legittimità come vizio di diritto. Quanto al verbale di conciliazione depositato dalla ASL, la Corte ha escluso la cessazione della materia del contendere perché l'accordo era relativo ad altro giudizio e/o non copriva tutte le annualità contestate. Le spese di cassazione sono compensate tra le parti; è dato atto della sussistenza dei presupposti per eventuale raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360 n. 3 cod. proc. civ.
Richiamato dal ricorrente come vizio di diritto; la Corte ha osservato che la censura è inammissibile perché in realtà impugna valutazioni di fatto e non una corretta interpretazione normativa suscettibile di revisione in cassazione.
art. 366 n. 6 cod. proc. civ.
La Corte ha richiamato l'obbligo di specificazione e di riproduzione degli atti e documenti nei ricorsi per cassazione: il ricorrente non ha adempiuto e quindi la censura fondata su documenti è inammissibile.
art. 369 n. 4 cod. proc. civ.
Richiesto l'onere di produzione dei documenti per permetterne l'esame in sede di legittimità; la mancata ottemperanza rende improcedibile la produzione e le censure connesse.
art. 88 e art. 92 comma 1 c.p.c.
Citate dal ricorrente a sostegno di censure sul comportamento della ASL; la Corte non ha accolto tali rilievi, trattandosi di questioni ancorate alla valutazione di merito e non adeguatamente documentate in cassazione.
artt. 1175 e 1176 c.c.
Riferiti a doveri di correttezza e diligenza nell'adempimento; la Corte non ha ritenuto provati comportamenti della ASL che integrassero violazioni dedotte, essendo la questione ancorata alle risultanze di fatto.
CCNL dirigenza medica del 8 giugno 2000 (artt. 13, 27, 28, 35 n.1 lett. B)
Il ricorrente invocava disposizioni contrattuali relative agli incarichi e alla retribuzione di posizione; la Corte ha ritenuto che la questione relativa all'interpretazione e applicazione del contratto fosse indissolubilmente collegata alla prova dell'incarico effettivamente svolto, prova non fornita, sicché la censura in cassazione era inammissibile.
Delibera aziendale n. 1822/1998
La delibera è centrale nel motivo del ricorrente, ma la Corte territoriale aveva ritenuto che la sua efficacia sulla retribuzione richiedesse dimostrazione dell'incarico effettivamente affidato; la Cassazione ha confermato che la contestazione della valutazione delle risultanze relative alla delibera non è deducibile senza riproduzione documentale in cassazione.
Delibera aziendale n. 183/2008 e nota direzione sanitaria 12.9.2008
Utilizzate dal ricorrente per sostenere l'esistenza di una graduazione e di valori da applicare; la Corte ha ritenuto che l'applicazione di tali atti dipendesse dalla prova dell'incarico e che gli atti non fossero stati adeguatamente riprodotti in cassazione.
D.P.R. n. 115/2002 art. 13 comma 1 quater e comma 1-bis e L. 24.12.12 n. 228
Richiamati in relazione al contributo unificato: la Corte ha dato atto della sussistenza delle condizioni per il raddoppio del contributo unificato se dovuto dal ricorrente, in applicazione della normativa e dei chiarimenti di Cass. S.U. n. 4315/2020.
Giurisprudenza citata (Cass. S.U. n. 8980/2018, Cass. S.U. n. 34469/2019, Cass. n. 19048/2016, Cass. S.U. n. 4315/2020 e altre)
La Corte ha fatto riferimento a precedenti della Cassazione per ribadire principi: a) la cessazione della materia del contendere richiede conclusioni conformi delle parti; b) in cassazione le censure fondate su documenti devono riprodurre le parti rilevanti; c) criteri per il raddoppio del contributo unificato.
Massime di principio
- In cause di lavoro dove si chiedono somme legate a incarichi e retribuzioni accessorie, è essenziale provare documentalmente l'attribuzione e la durata degli incarichi; l'assenza di prova rende la domanda destinata a soccombere.
- In Cassazione non è possibile trasformare una critica alla valutazione delle prove del giudice di merito in un vizio di diritto: le censura devono riguardare l'esatta interpretazione della norma e non la ricostruzione dei fatti.
- Quando si impugnano sentenze in Cassazione citando atti o documenti del giudizio di merito, è obbligatorio riprodurre nel ricorso le parti rilevanti dei documenti e indicarne con precisione la collocazione processuale (art. 366 n.6 e art. 369 n.4 c.p.c.); il mancato rispetto di questi oneri comporta l'inammissibilità.
- Un verbale di conciliazione non produce effetti estintivi totali se riguarda solo alcune annualità o è relativo ad altro giudizio; la cessazione della materia del contendere richiede conclusioni conformi delle parti e copertura integrale della pretesa.
- Le spese di lite in cassazione possono essere compensate nel caso di fatti sopravvenuti o comportamento processuale non lineare delle parti; inoltre va valutato l'eventuale raddoppio del contributo unificato secondo la normativa vigente.
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