Cassazione Penale, Sentenza n. 1264/2025 del 13/01/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Bari che aveva rigettato l'istanza di dissequestro della somma giacente sul conto della Calefati Srl, vincolata in relazione al reato ascritto a Lidia Lezzi (art. 81 e 648-bis c.p.). Il ricorrente deduceva un unico motivo articolato per violazione di legge e vizio di motivazione (richiamando artt. 240 e 648-quater c.p., 192 e 321, comma 2, c.p.p.), sostenendo che il giudice non aveva considerato elementi a discarico quali: proposta di acquisto con dichiarazione antiriciclaggio e pagamenti tracciabili, data certa e accettazione della proposta; assenza dell'obbligo di registrazione della scrittura privata; esclusione della società dalla notifica di avviso di conclusione indagini; documentazione dei danni subiti dalla Calefati; e che la prova della mala fede del terzo grava sull'accusa.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di procura speciale, rilevando che il ricorrente, portatore di un interesse meramente civilistico, doveva stare in giudizio con difensore munito di procura speciale ai sensi dell'art. 100 c.p.p. La questione di legittimazione è stata ritenuta preliminare e assorbente, sicché i profili di merito non sono stati esaminati. Condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 100 cod. proc. pen.
Richiede la procura speciale per chi, avendo solo un interesse civilistico, interviene nel procedimento penale; la sua mancanza rende inammissibile il ricorso e non è sanabile come nella fase istruttoria civile.
art. 591, comma 1, lett. a) cod. proc. pen.
Prevede la declaratoria di inammissibilità del ricorso per i motivi elencati; qui applicata per il difetto di legittimazione.
art. 325, comma 1 cod. proc. pen.
Richiama i limiti di censura in cassazione rispetto a questioni già definite o a profili meramente logici dell'argomentazione; la Corte ha ritenuto il vizio di legittimazione preclusivo rispetto all'esame del merito.
art. 616 cod. proc. pen.
Consente la condanna alle spese e a una somma alla Cassa delle ammende; qui è stata applicata tenuto conto della colpa dell'impugnazione.
art. 81 e art. 648-bis cod. pen.
Articolano, nel capo di accusa originario, la partecipazione e il reato di riciclaggio; la misura reale (vincolo sul conto) è stata disposta in relazione a tale accusa.
art. 240, art. 648-quater cod. pen., art. 192 e 321, comma 2, cod. proc. pen.
Norme richiamate dal ricorrente a fondamento delle censure sul vizio di motivazione e sulla valutazione degli elementi probatori; la Corte di legittimità non è però entrata nel merito per il difetto formale di procura.
art. 173 disposizioni attuative cod. proc. pen.
Norma richiamata ai fini del riassunto del motivo di impugnazione; la Corte si è limitata a constatare l'inammissibilità processuale.
Massime di principio
- Un terzo con solo interesse civilistico nel procedimento penale deve conferire al proprio difensore una procura speciale ai sensi dell'art. 100 c.p.p.; l'assenza di tale procura rende inammissibile l'impugnazione in Cassazione.
- Il difetto di legittimazione per mancanza di procura speciale è un motivo preliminare e assorbente: impedisce l'esame del merito anche se il ricorso contiene questioni sostanziali rilevanti.
- La regola civilistica che consente la sanatoria della rappresentanza in alcune fasi non si applica al procedimento penale: il vizio non è rimediabile nelle fasi successive.
- Quando si impugna un provvedimento di sequestro/dissequestro, oltre alla cura degli atti di rappresentanza, è fondamentale produrre fin dall'inizio documentazione probatoria chiara (pagamenti tracciabili, scritture con data certa, evidenza della mancanza di coinvolgimento) ma tali elementi non saranno valutati se manca la legittimazione formale.
- La prova della mala fede o negligenza del terzo grava sull'accusa; tuttavia, questo profilo sostanziale non potrà essere esaminato se l'impugnazione è inammissibile per ragioni formali.
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