Cassazione Civile, Ordinanza n. 36969/2021 del 26/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un’opposizione a verbale per violazione degli artt. 7 e 14 del codice della strada. Il destinatario del verbale ha sostenuto che la notificazione fosse tardiva perché effettuata oltre il termine di 360 giorni dall’infrazione. In primo e secondo grado l’opposizione è stata respinta: il giudice di merito ha ritenuto che la notificazione fosse tempestiva perché inizialmente eseguita presso la società intestataria del veicolo risultante dai registri e solo successivamente, ottenute informazioni ulteriori, anche nei confronti del conducente. In cassazione il ricorrente ha denunciato violazione dell’art. 201, comma 1, c.d.s., assumendo che il termine per la notifica decorresse dalla data della violazione e che, poiché il Comune aveva appreso l’identità del responsabile in un momento anteriore, la notifica eseguita il 14 settembre 2016 fosse comunque tardiva rispetto al termine di 360 giorni. Ha inoltre sostenuto che l’amministrazione avrebbe potuto e dovuto notificare prima.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha affermato che il termine per la notificazione del verbale all’estero non decorre automaticamente dalla commissione dell’infrazione, ma dalla possibilità oggettiva di identificare il trasgressore e il luogo di notifica; in presenza di veicolo a noleggio e di dati non ricavabili dai registri, la decorrenza può farsi coincidere con il momento in cui la p.a. riceve dalla società intestataria le informazioni necessarie. Nel caso concreto, la notifica al soggetto intestatario del mezzo era stata tempestiva e l’identificazione del conducente era avvenuta solo in seguito, in un intervallo ritenuto congruo e non irragionevole dal giudice di merito. Le doglianze del ricorrente, dirette a contestare la ricostruzione fattuale, sono state ritenute inammissibili in cassazione. Il ricorrente è stato condannato alle spese e alla previsione dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 201, comma 1, d.lgs. 285/1992 (Codice della strada)
termine di gg. 360 per la notifica all'estero del verbale di contestazione
Il termine di notificazione non decorre necessariamente dalla commissione dell'infrazione, ma dal momento in cui la pubblica amministrazione è posta oggettivamente in grado di identificare il trasgressore o il luogo della notifica; la decorrenza va valutata con criteri oggettivi e non in base a vicende soggettive.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
È stato invocato come vizio di violazione di legge, ma la censura è stata ritenuta inammissibile perché in realtà mirava a contestare accertamenti di fatto.
art. 380-bis c.p.c.
Richiamato per la definizione del ricorso in camera di consiglio in quanto manifestamente inammissibile.
art. 375, comma 1, n. 5 c.p.c.
Richiamato quale base procedurale per la decisione in camera di consiglio.
Corte cost. n. 198/1996
La declaratoria di incostituzionalità ha condotto a interpretare l’art. 201 c.d.s. in senso oggettivo, facendo decorrere il termine dalla possibilità concreta di identificazione del responsabile.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
È stato dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di soccombenza.
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115/2002
Costituisce il parametro per il calcolo dell’ulteriore contributo unificato richiamato dalla Corte.
Massime di principio
- In tema di notificazione del verbale per violazione del codice della strada, quando la contestazione immediata non sia possibile, il termine per la notifica decorre dal momento in cui l’amministrazione sia oggettivamente in grado di individuare il trasgressore e il luogo in cui notificare, non già dalla mera data dell’infrazione.
- Se i dati utili all’identificazione non emergono dai registri pubblici e occorre acquisirli dal soggetto intestatario del veicolo, il periodo impiegato per tali verifiche è valutato dal giudice di merito secondo un criterio di ragionevolezza e non può essere censurato in cassazione se sorretto da motivazione congrua.
- La deduzione di violazione di legge non può essere utilizzata per sollecitare una nuova valutazione dei fatti già compiuta dal giudice di merito; in cassazione non sono ammissibili censure che contestino la ricostruzione fattuale dell’identificazione del trasgressore ove essa sia stata motivatamente accertata.
- La tempestiva notificazione al soggetto risultante intestatario del veicolo può escludere la tardività della successiva notificazione al conducente effettivo, quando quest’ultimo sia individuato solo all’esito di informazioni ulteriori non immediatamente disponibili all’amministrazione.
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