Cassazione Civile, Ordinanza n. 28112/2021 del 14/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha accolto entrambi i motivi, ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato alla Commissione tributaria regionale della Valle d'Aosta, in diversa composizione, affinché riesamini la controversia applicando i principi sulla autonoma organizzazione ai fini IRAP e sulla scorporabilità dei compensi riferiti ad attività di amministrazione e controllo svolte separatamente, provvedendo anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Esito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
Un dottore commercialista aveva chiesto il rimborso dell'IRAP versata per l'anno d'imposta 2012, sostenendo di non essere soggetto al tributo per difetto del requisito dell'autonoma organizzazione. La Commissione tributaria regionale aveva confermato il rigetto dell'istanza, ritenendo non dimostrato che le due impiegate presenti nello studio svolgessero mansioni meramente esecutive e ritenendo altresì non provato lo scorporo dei compensi percepiti per l'attività di consigliere di amministrazione, sindaco e componente di organismo di vigilanza di società ed enti. Il ricorrente ha proposto due motivi per cassazione: con il primo ha denunciato violazione dell'art. 2 del d.lgs. n. 446/1997, assumendo che il giudice di merito non si fosse attenuto ai principi sulla nozione di autonoma organizzazione e sulla soglia minima del lavoro altrui; con il secondo ha denunciato violazione del medesimo articolo per non aver la CTR correttamente applicato i principi sullo scorporo dei compensi relativi ad attività individuali non assoggettate a IRAP, invocando l'esame delle allegazioni e della documentazione prodotta.
Norme richiamate
art. 2 d.lgs. n. 446/1997
"esercizio abituale di un'attività autonomamente organizzata diretta alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi"
Il presupposto dell'IRAP per i professionisti ricorre solo in presenza di autonoma organizzazione, intesa come elemento ulteriore e impersonale rispetto all'apporto personale del contribuente, e non quando l'attività sia svolta senza beni strumentali eccedenti il minimo e senza avvalersi in modo non occasionale di lavoro altrui oltre l'impiego di un dipendente con mansioni esecutive.
art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.
È il parametro di legittimità invocato per denunciare la violazione di legge in tema di IRAP e autonoma organizzazione.
art. 380-bis cod. proc. civ.
La causa è stata trattata in camera di consiglio non partecipata secondo il rito camerale previsto dalla norma.
art. 156 Cost.
La Corte costituzionale è richiamata per aver ritenuto legittima l'IRAP in quanto colpisce la capacità produttiva derivante dall'autonoma organizzazione e non il lavoro autonomo in sé.
Massime di principio
- Ai fini dell'IRAP, l'autonoma organizzazione è il presupposto impositivo decisivo per il lavoro autonomo: il tributo è dovuto solo se il professionista è responsabile di una struttura organizzata che fornisca un apporto apprezzabile e ulteriore rispetto alla sola attività personale.
- L'accertamento dell'autonoma organizzazione spetta al giudice di merito, ma la motivazione deve dare conto in modo specifico delle allegazioni e delle prove dedotte dalla parte, senza risolversi in affermazioni apodittiche o in un mero rinvio alla sentenza di primo grado.
- Non integra autonoma organizzazione, secondo l'indirizzo consolidato richiamato, l'impiego di beni strumentali non eccedenti il minimo indispensabile e il ricorso a lavoro altrui non occasionale ma contenuto entro l'impiego di un solo dipendente con mansioni esecutive.
- In tema di IRAP, i compensi percepiti per attività di amministrazione e controllo svolte separatamente da altre attività professionali possono essere scorporati dai redditi assoggettati a imposta solo se la separatezza dei redditi e l'assenza dei presupposti impositivi per la specifica attività risultano concretamente provate.
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