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Legge

L.R. FVG 8/2000

Ordinamento ed organizzazione del Consiglio regionale.

Normativa regionaleL.R. FVG 8/2000Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge disciplina l’assetto organizzativo del Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia, la Segreteria generale, gli uffici di Presidenza, stampa, gabinetto e segreterie politiche, nonché il personale e i relativi incarichi. Contiene anche modifiche coordinate a leggi regionali precedenti e disposizioni transitorie sui servizi fino alla piena operatività della nuova struttura.

Ordinamento e organizzazione del Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia

Ordinamento e organizzazione del Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia

La legge definisce la struttura organizzativa del Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia e le principali regole di funzionamento degli uffici consiliari. Interviene inoltre sul personale, sugli incarichi fiduciari e su varie norme regionali collegate, con effetti soprattutto organizzativi e di coordinamento interno.

Struttura generale del Consiglio regionale

Il Consiglio regionale, nell’ambito della propria autonomia funzionale, organizzativa e contabile, si avvale della Segreteria generale e degli uffici posti alle dipendenze del Presidente del Consiglio regionale, delle Segreterie del Presidente e dei Vice Presidenti e delle segreterie dei Gruppi consiliari. La legge prevede anche, in prospettiva, l’istituzione di un ruolo del personale del Consiglio regionale distinto da quello dell’Amministrazione regionale.

Segreteria generale: funzioni e supporto tecnico

La Segreteria generale cura gli affari istituzionali del Consiglio e dei suoi organi interni, svolgendo attività di consulenza e assistenza a organi e singoli consiglieri. Cura inoltre i rapporti esterni, in particolare con la Presidenza della Giunta regionale e con il Commissario di Governo nella Regione, oltre al coordinamento delle iniziative di informazione ai cittadini e di comunicazione pubblica.

Presso la Segreteria generale è istituito il Comitato di consulenza giuridica del Consiglio regionale, utilizzabile anche da consiglieri singoli e gruppi consiliari; articolazione, compiti e funzionamento sono definiti dall’Ufficio di Presidenza.

Per le proprie funzioni, la Segreteria generale può avvalersi di collaborazioni e consulenze esterne, tramite incarichi di prestazione d’opera intellettuale, a favore di docenti, ricercatori universitari, magistrati, studiosi, esperti, istituti universitari, organismi scientifici e soggetti specializzati in studi, servizi, relazioni pubbliche e comunicazione. Gli oneri relativi gravano sulle specifiche unità di bilancio previste dalla legge e sui corrispondenti capitoli degli esercizi successivi.

Organizzazione interna della Segreteria generale e dotazione organica

La Segreteria generale si articola in un numero di Servizi non superiore a un decimo della dotazione organica complessiva prevista per tale struttura. L’istituzione, modifica o soppressione dei Servizi è deliberata dall’Ufficio di Presidenza e pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

La dotazione organica del personale assegnato alla Segreteria generale è determinata e modificata dall’Ufficio di Presidenza, entro l’organico complessivo regionale, tenendo conto delle esigenze derivanti dall’evoluzione istituzionale e funzionale e dell’analisi qualitativa e quantitativa dell’attività svolta. La verifica della dotazione organica deve avvenire almeno ogni tre anni. Le deliberazioni sono trasmesse alla competente Direzione regionale entro 15 giorni. Le dotazioni degli uffici di gabinetto, stampa e pubbliche relazioni, delle segreterie del Presidente e dei Vice Presidenti e dei Gruppi consiliari si aggiungono alla consistenza dell’organico di base.

Attivazione della nuova struttura e regime transitorio

L’Ufficio di Presidenza, su proposta del Segretario generale, delibera il contingente di personale e il numero, la denominazione e le competenze dei Servizi da istituire. Entro 15 giorni, il Segretario generale assegna il personale ai singoli Servizi con proprio decreto.

La struttura organizzativa diventa operativa solo con l’attribuzione degli incarichi dirigenziali previsti. Fino a quel momento restano in funzione i Servizi previsti dalla precedente disciplina della legge regionale 7/1988, con i relativi incarichi. Le deliberazioni e i decreti adottati per l’attivazione sono trasmessi alla Direzione regionale dell’organizzazione e del personale entro 15 giorni.

Uffici alle dipendenze del Presidente del Consiglio regionale

Alle dirette dipendenze del Presidente del Consiglio regionale sono collocati l’Ufficio di Gabinetto e l’Ufficio stampa e pubbliche relazioni.

Ufficio di Gabinetto

L’Ufficio di Gabinetto cura gli affari relativi all’attività della Presidenza, la rappresentanza e il cerimoniale, l’organizzazione di convegni, manifestazioni ed eventi in collaborazione con l’Ufficio stampa e gli altri Servizi, gli affari concernenti la Conferenza dei Presidenti dei Consigli regionali e i rapporti con l’Associazione dei Consiglieri regionali.

È composto da un Capo di Gabinetto, responsabile dell’ufficio, e da un dipendente con qualifica non superiore a funzionario. Il Capo di Gabinetto può essere conferito, con contratto a tempo determinato e su indicazione nominativa del Presidente, a dipendenti regionali, dipendenti di altre pubbliche amministrazioni o soggetti esterni, purché in possesso di particolare e comprovata qualificazione professionale. Il trattamento economico è parametrato a quello dei dirigenti regionali con incarichi direzionali; i dipendenti pubblici sono collocati in aspettativa senza assegni per la durata dell’incarico.

L’incarico decade con la cessazione dall’incarico del Presidente del Consiglio regionale, anche se conferito a personale interno. Gli oneri sono imputati alle specifiche unità di bilancio previste.

Ufficio stampa e pubbliche relazioni

L’Ufficio stampa e pubbliche relazioni cura informazione, documentazione e divulgazione sull’attività del Consiglio e dei suoi organi, mantiene i rapporti con i mezzi di informazione e diffonde notiziari, pubblicazioni e materiale per servizi radiofonici, audiovisivi, televisivi e multimediali. Fornisce inoltre assistenza giornalistica al Comitato regionale per il servizio radiotelevisivo, all’Ufficio del Difensore civico e al Tutore dei minori; assicura le traduzioni per il diritto all’uso della lingua dei gruppi linguistici presenti nella Regione e coadiuva i rappresentanti istituzionali nei rapporti internazionali; cura infine le iniziative di relazioni pubbliche e comunicazione.

L’ufficio è composto da tre unità con contratto giornalistico e da due dipendenti con qualifica non superiore a segretario. Si applicano, entro il limite di tre unità, le disposizioni speciali sui contratti giornalistici previste dalla normativa regionale richiamata. L’ufficio può inoltre avvalersi, previa deliberazione dell’Ufficio di Presidenza, di esperti e società di pubbliche relazioni e comunicazione con incarico a tempo determinato. Anche qui gli oneri sono posti a carico delle unità di bilancio indicate.

Segreterie del Presidente e dei Vice Presidenti

Il Presidente del Consiglio regionale si avvale di una segreteria composta da un responsabile con qualifica non superiore a funzionario, da due dipendenti con qualifica non superiore a consigliere e da un autista di rappresentanza. Ciascun Vice Presidente si avvale di un addetto di segreteria con qualifica non superiore a consigliere.

Il personale può essere scelto anche tra dipendenti di altre pubbliche amministrazioni in posizione di comando, con qualifica equiparabile. In tal caso il comando è disposto dall’amministrazione di provenienza su richiesta dell’amministrazione regionale, e il personale è collocato in soprannumero rispetto all’organico regionale per tutta la durata dell’incarico.

Segreterie dei Gruppi consiliari e finanziamento sostitutivo

La disciplina delle segreterie dei Gruppi consiliari viene ridefinita mediante modifica della legge regionale 52/1980. Ogni gruppo dispone di personale entro limiti predeterminati: una unità con funzioni di capo segreteria; un numero variabile di unità di qualifica non superiore a consigliere o equiparata in base alla consistenza del gruppo; ulteriori unità di qualifica non superiore a segretario o equiparata in relazione ai consiglieri privi di incarichi di Giunta o con incarichi di Giunta iscritti al gruppo e ai resti risultanti dal riparto.

Per il gruppo misto sono previste regole particolari: se i componenti sono meno di tre non spettano le unità calcolate secondo le lettere relative ai riparti ulteriori; se il gruppo misto ha un solo componente, non spettano quelle unità ed è assegnata una sola unità base. Al personale delle segreterie dei gruppi spettano specifiche indennità e norme sul lavoro straordinario.

È inoltre modificata la disciplina del finanziamento sostitutivo: la quota eccedente due unità per ciascun gruppo è erogata solo se il gruppo reimpiega le somme in rapporti di consulenza o collaborazione; la verifica del riutilizzo è annuale. Viene anche ampliato da una a un massimo di tre unità il tetto del finanziamento sostitutivo.

Modifiche alla disciplina del personale del Consiglio regionale

La legge interviene sulla normativa regionale sul personale, aggiornando le previsioni relative ai vertici del Consiglio regionale. In particolare, nella disciplina dell’articolazione interna del Consiglio, il Segretario generale dirige e coordina la Segreteria generale, dirige il personale, cura la preparazione dei lavori consiliari, assiste il Presidente nelle sedute pubbliche, convoca le Commissioni permanenti e speciali su disposizione dei rispettivi Presidenti, predispone l’ordine del giorno dell’Ufficio di Presidenza ed è segretario degli organi consiliari indicati. È inoltre assistito da due Vice Segretari generali, uno con funzioni vicarie, ai quali può delegare specifici compiti istituzionali.

La legge adegua anche altre disposizioni sul conferimento di incarichi e sulle qualifiche, eliminando o sostituendo i riferimenti al singolare e al vecchio assetto organizzativo con la nuova figura dei Vice Segretari generali.

Abrogazioni e disposizioni di coordinamento

È abrogata la parte II della legge regionale 7/1988, salvo gli articoli 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 15 bis, che sono comunque destinati ad abrogarsi solo dalla data di piena operatività della nuova struttura organizzativa. Sono inoltre abrogate o modificate varie previsioni della legge regionale 53/1981 e della legge regionale 7/1988, al fine di coordinare l’ordinamento del personale e degli incarichi con il nuovo assetto del Consiglio regionale.

Assunzioni in caso di risoluzione anticipata di contratti a termine

Se un contratto di lavoro a termine stipulato dall’Amministrazione regionale sulla base di disposizioni regionali eccezionali si risolve prima della scadenza, l’Amministrazione è autorizzata a stipulare nuovi contratti con la stessa scadenza di quelli interrotti, compresa l’eventuale proroga, ricorrendo a ulteriori soggetti individuati tramite le graduatorie di riferimento.

Rilievo pratico e attualità della legge

La legge ha una forte impronta organizzativa e di coordinamento interno del Consiglio regionale, con molte norme riferite alla struttura, agli uffici fiduciari e al personale. Le disposizioni economiche sono agganciate ai bilanci 2000-2002 e al bilancio 2000, e varie previsioni riguardano un assetto transitorio destinato a operare fino alla piena attuazione della nuova organizzazione. Per gli operatori, il contenuto è oggi in larga parte storico e organizzativo, pur restando rilevante come testo di base per la ricostruzione dell’ordinamento consiliare regionale.

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