L.R. FVG 9/2000
Interventi per promuovere il diritto allo studio, per la diversificazione e l'integrazione dell'offerta formativa nell'ambito del sistema scolastico regionale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge del Friuli Venezia Giulia sostiene il diritto allo studio e finanzia, tramite le Province, progetti delle scuole non statali per corsi speciali, attività integrative e formazione del personale, con contributi fino al 50% della spesa. Prevede inoltre una modifica alla l.r. 14/1991 per consentire la delega della riscossione dell’assegno di studio alla scuola frequentata.
Interventi regionali per il diritto allo studio e contributi a scuole non statali
Interventi per il diritto allo studio e per il sostegno alle scuole non statali
La legge regionale del Friuli Venezia Giulia disciplina un insieme di interventi volti a favorire il diritto allo studio, l’accesso ai diversi ordini e gradi di istruzione e la diversificazione dell’offerta formativa nel sistema scolastico regionale. La misura è rivolta in particolare alle scuole non statali e si inserisce nel rispetto delle scelte educative della famiglia.
Ambito di intervento e finalità
La Regione attua iniziative per:
- assicurare condizioni di parità nell’accesso all’istruzione;
- sostenere la domanda di istruzione;
- promuovere attività formative aggiuntive rispetto alla didattica curricolare;
- favorire l’aggiornamento e la qualificazione professionale degli operatori scolastici.
Gli interventi sono concepiti per incidere sulla qualità e sull’ampliamento dell’offerta formativa nell’ambito regionale.
Soggetti beneficiari e tipologie di iniziative ammissibili
L’Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere gli istituti scolastici non statali che realizzano progetti relativi a:
- organizzazione di corsi speciali, anche sperimentali;
- programmi di attività formative integrative delle attività curricolari;
- programmi di aggiornamento e qualificazione professionale del personale scolastico.
Tali iniziative devono essere definite in collaborazione con gli organi periferici dell’Amministrazione scolastica statale, a livello regionale o provinciale.
Contributi e misura del finanziamento
Per i progetti di sviluppo e miglioramento della qualità dei servizi è prevista la concessione di contributi fino al 50% della spesa sostenuta. Nel finanziamento sono compresi anche gli oneri per investimenti destinati a strumenti e attrezzature didattiche.
La legge demanda a un regolamento di attuazione la definizione:
- delle tipologie di iniziative formative finanziabili;
- delle modalità di valutazione dei requisiti qualitativi delle iniziative proposte.
Attuazione amministrativa e riparto delle risorse
L’attuazione degli interventi spetta alle Province competenti per territorio. La Regione trasferisce annualmente alle Province le risorse stanziate in bilancio, ripartendole in proporzione alla popolazione studentesca complessiva presente nei rispettivi territori.
Disciplina finanziaria
Per l’anno 2000 è autorizzata una spesa di lire 1.500 milioni, iscritta nel bilancio regionale sul capitolo di nuova istituzione dedicato ai finanziamenti alle Province per contributi agli istituti scolastici non statali. La copertura è assicurata mediante prelevamento di pari importo dal fondo globale di bilancio indicato nella legge.
Modifica alla disciplina degli assegni di studio
La legge introduce una modifica alla l.r. 14/1991 prevedendo che i richiedenti degli interventi per assegno di studio possano, al momento della domanda, delegare espressamente la scuola frequentata a riscuotere l’assegno eventualmente concesso. In tal caso l’ente erogatore è sollevato da ogni responsabilità conseguente all’incasso.
Regime temporale
Il provvedimento è entrato in vigore il 18 maggio 2000. La spesa esplicitamente autorizzata è riferita all’anno 2000. Il regolamento di attuazione doveva essere emanato entro 180 giorni dall’entrata in vigore della legge.
Attualità della disciplina
La norma contiene una specifica autorizzazione di spesa annuale riferita al 2000 e una disciplina organizzativa legata a un regolamento attuativo da emanare in tempi brevi. Per la parte finanziaria iniziale, il contenuto è storicamente circoscritto all’esercizio indicato; la modifica alla l.r. 14/1991 conserva invece rilievo solo se ancora coordinata con la disciplina vigente sugli assegni di studio.
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