L.R. FVG 10/2000
Interventi per la tutela, conservazione e valorizzazione dell'architettura fortificata del Friuli-Venezia Giulia
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge disciplina interventi regionali per conservare, restaurare, riusare e valorizzare castelli, fortificazioni e loro contesti in Friuli-Venezia Giulia. Prevede piano triennale, contributi e sovvenzioni per lavori, studi e promozione turistica, una commissione consultiva e norme finanziarie per l’anno 2000. Molte disposizioni sono legate a termini annuali e a stanziamenti ormai esauriti.
Tutela e valorizzazione dell'architettura fortificata del Friuli-Venezia Giulia
Tutela e valorizzazione dell’architettura fortificata del Friuli-Venezia Giulia
La legge regionale disciplina gli interventi della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia per la tutela, la conservazione e la valorizzazione dei beni architettonici fortificati e del loro contesto. Il provvedimento è finalizzato sia alla salvaguardia culturale sia alla fruizione turistico-culturale del patrimonio fortificato presente nel territorio regionale.
Finalità e ambito di intervento
La Regione riconosce l’architettura fortificata come componente fondamentale del patrimonio culturale regionale e come testimonianza storica rilevante. Gli interventi sono orientati a conservazione, restauro, recupero, riuso e valorizzazione, con attenzione anche al contesto ambientale storicamente definito e alle testimonianze archeologiche connesse.
Tipologie di interventi sostenuti
L’amministrazione regionale favorisce e sostiene, anche mediante contributi e sovvenzioni, interventi di:
- conservazione e restauro dei beni architettonici fortificati e del loro contesto ambientale;
- indagine, recupero e valorizzazione dei reperti e delle testimonianze archeologiche;
- riuso dei beni per destinazioni proprie e per finalità culturali e sociali;
- iniziative e programmi di valorizzazione turistico-culturale. Tali interventi possono essere considerati anche nella redazione di leggi e provvedimenti regionali attuativi di programmi comunitari in materia culturale, turistica e paesistico-ambientale.
Programmazione triennale e aggiornamento annuale
La Giunta regionale approva un piano triennale, su proposta dell’Assessore regionale all’istruzione e alla cultura e sentita la Commissione regionale competente. Il piano definisce obiettivi e programmi di medio periodo, in raccordo con la programmazione regionale complessiva e tenendo conto della valutazione delle azioni già svolte. Il piano ha validità triennale ed è aggiornato ogni anno.
Contributi per conservazione, restauro, recupero e riuso
Per gli interventi di conservazione, restauro e riuso, nonché per l’indagine e la valorizzazione archeologica, la Regione può concedere contributi in conto capitale a persone fisiche, enti pubblici ed enti privati proprietari o, per gli enti pubblici, detentori dei beni o di loro parti. Le misure massime sono:
- 50% della spesa ammissibile per i soggetti privati;
- 75% per i soggetti pubblici;
- fino al 90% se l’intervento riguarda beni architettonici costituenti mera testimonianza storica. Per la parte di spesa non coperta dal contributo in conto capitale, possono essere concessi anche contributi annui costanti nella misura del 7% per dieci anni. La spesa ammissibile può comprendere fino al 15% per spese generali, tecniche e di collaudo, oltre che per ricerche preliminari di natura storica, architettonica, geotecnica e per studi sul riuso. I contributi sono cumulabili con analoghe provvidenze statali, di altri enti pubblici o di privati, ma entro il limite massimo della spesa ammissibile.
Criteri di priorità per i contributi
La Giunta regionale stabilisce i criteri di priorità per l’ammissibilità degli interventi. Tra gli elementi considerati vi è anche l’esistenza o la disponibilità a stipulare una convenzione con i Comuni competenti per territorio, idonea a garantire l’apertura al pubblico, settimanale o stagionale, del bene.
Sovvenzioni per valorizzazione e fruizione
Per iniziative di valorizzazione turistico-culturale, compresi i percorsi didattici preordinati alla fruizione, la Regione può concedere sovvenzioni a proprietari, possessori o detentori pubblici o privati dei beni, nonché a persone giuridiche con specifiche finalità statutarie. Le sovvenzioni possono coprire al massimo:
- 50% per soggetti privati;
- 75% per soggetti pubblici. La Giunta regionale determina criteri e tipologie delle iniziative sovvenzionabili, privilegiando in particolare:
- il riutilizzo compatibile con le caratteristiche architettoniche e costruttive del bene e del contesto;
- gli interventi relativi a una pluralità di beni;
- le iniziative non saltuarie;
- il grado di cofinanziamento da parte dei proponenti.
Assistenza tecnica, studi e formazione
Per assicurare adeguate condizioni culturali e tecniche alla progettazione e all’attuazione degli interventi, la Regione può concedere sovvenzioni fino all’80% della spesa ritenuta ammissibile per iniziative di studio, ricerca e indagine archeologica svolte nel quadro della “Carta 1987 della Conservazione e del Restauro”. È inoltre previsto l’aggiornamento professionale e la formazione di maestranze specializzate nelle tecnologie costruttive originali, programmati dalla Direzione regionale della formazione professionale e realizzati in raccordo con la Scuola di restauro del Centro regionale per la catalogazione e il restauro dei beni culturali del Friuli-Venezia Giulia. La Giunta regionale stabilisce i criteri per l’erogazione e assegna priorità alle iniziative che riguardano lo studio e l’applicazione delle tecnologie costruttive originali per restauro e riuso.
Modalità di domanda e rendicontazione
Le domande per contributi e sovvenzioni devono essere presentate alla Direzione regionale dell’istruzione e della cultura - Servizio dei beni culturali entro il 31 gennaio di ogni anno. In prima applicazione, le domande dovevano essere presentate entro 90 giorni dalla pubblicazione nel Bollettino ufficiale del decreto del Presidente della Giunta regionale che definiva documentazione, modalità e termini di rendicontazione. Entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge dovevano essere stabiliti, con decreto del Presidente della Giunta regionale previa deliberazione della Giunta, la documentazione da allegare alle domande e le modalità e i termini di rendicontazione.
Promozione turistica
L’Azienda regionale per la promozione turistica, nell’ambito dei programmi annuali e in raccordo con i proprietari, possessori o detentori, anche associati, elabora e attua azioni coordinate di promozione dei beni architettonici fortificati come risorsa turistico-culturale. Le relative attività sono finanziate con le risorse ordinarie attribuite all’Azienda.
Castello di Duino e Casa comune della Mitteleuropa
La Regione è autorizzata a sostenere spese per l’acquisizione, in associazione con altri enti pubblici e privati, del Compendio del Castello di Duino, anche nelle more della definizione delle norme statutarie di attuazione sul trasferimento delle competenze in materia di beni culturali. Per gli interventi relativi al castello e al suo utilizzo, la Regione può inoltre concedere contributi ai soggetti comproprietari. La Giunta regionale approva un progetto organico che definisce interventi, risorse necessarie e coperture finanziarie, attingendo agli stanziamenti della legge, ai fondi previsti dalla normativa regionale richiamata e ad eventuali contributi statali o dell’Unione europea. La legge di assestamento del bilancio regionale per l’anno in corso provvede, nei limiti delle risorse disponibili, allo stanziamento necessario per attivare gli interventi. Tali previsioni sono ricondotte alle finalità della “Casa comune della Mitteleuropa”.
Sostegno a enti e associazioni
La Regione riconosce il ruolo promozionale degli enti e delle associazioni statutariamente preposti alla tutela, conservazione e valorizzazione dell’architettura fortificata e sostiene le loro attività. Le sovvenzioni sono determinate annualmente sulla base dei programmi presentati dai soggetti interessati e seguono le procedure previste per gli enti operanti in campo culturale. Le domande vanno presentate al Servizio dei beni culturali entro il 31 gennaio di ogni anno, con relazione illustrativa delle attività da svolgere e preventivo sommario di spesa. In prima applicazione, la presentazione delle domande seguiva il termine speciale di 90 giorni dall’entrata in vigore della legge.
Commissione regionale per i beni architettonici fortificati
È istituita presso la Direzione regionale dell’istruzione e della cultura una Commissione regionale per i beni architettonici fortificati, presieduta dall’Assessore regionale competente o suo delegato e composta da rappresentanti dell’amministrazione regionale, della soprintendenza, di enti e associazioni di settore, nonché da due esperti designati dalle Università di Trieste e di Udine. La Commissione:
- formula proposte alla Giunta regionale;
- esprime parere sul piano triennale;
- esprime parere sui criteri relativi a contributi e sovvenzioni;
- verifica l’attuazione degli interventi e approva una relazione annuale. Resta in carica cinque anni, con possibilità di riconferma, e si riunisce almeno una volta l’anno. Ai componenti esterni spetta il compenso previsto dalla normativa regionale richiamata.
Disposizioni transitorie e finanziarie
Sono previste norme di prima applicazione per la presentazione delle domande di sovvenzione agli enti e associazioni, con termine di 90 giorni dall’entrata in vigore. Le norme finanziarie autorizzano, per l’anno 2000, specifici stanziamenti destinati ai contributi, alle sovvenzioni, alla formazione e al sostegno degli enti e associazioni, oltre alle spese per la Commissione regionale. Poiché gli stanziamenti sono espressamente riferiti all’esercizio 2000 e ad una fase attuativa ormai conclusa, queste disposizioni finanziarie hanno oggi rilievo storico e non operativo.
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