Sentenza n. 62/2026 - Reggio Calabria, Sezione 1
per l'annullamento previa sospensione dell’efficacia: - del provvedimento della Questura di Reggio Calabria Cat. -OMISSIS-, notificato il 23.05.2022, avente ad oggetto il divieto di detenere a qualsiasi titolo armi, munizioni e materiale esplodente; - di tutti gli atti connessi, precedenti e conseguenziali;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: divieto di detenere armi, munizioni e materiale esplodente, connesso alla revoca del porto di fucile
Esito
Favorevole al resistente (autorità di pubblica sicurezza)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento della Questura, deducendo la violazione degli artt. 11 e 39 T.U.L.P.S., eccesso di potere, travisamento dei fatti, erroneità dei presupposti, carenza istruttoria e motivazionale. In particolare, ha contestato le modalità della perquisizione svolta dalle Forze dell'Ordine, ritenendola priva delle garanzie previste per l'acquisizione delle fonti di prova nel processo penale, non preceduta dagli avvisi relativi all'assistenza del difensore e non giustificata da ragioni di urgenza. Ha inoltre sostenuto che l'Amministrazione non avesse adeguatamente considerato la propria collaborazione, la consegna delle armi e delle chiavi dell'armadietto di custodia, il possesso ultratrentennale della licenza, l'assenza di procedimenti penali e il carattere isolato dell'episodio. Secondo il ricorrente, un unico diverbio, privo di denunce e non sfociato in un effettivo abuso delle armi, non sarebbe stato sufficiente a fondare il giudizio di inaffidabilità.
La decisione
Il TAR ha rigettato il ricorso, ritenendo infondate congiuntamente le censure. Il divieto di detenzione di armi ha natura preventiva e non richiede una condanna penale, la pendenza di un procedimento penale o un accertato abuso delle armi: è sufficiente che, sulla base di circostanze concrete assistite da adeguato fumus, l'interessato non offra più affidamento di non abusarne. Nel caso concreto, l'annotazione della Questura del 21 aprile 2022 documentava un diverbio maturato in ambito familiare, degenerato in reciproche minacce e in un tentativo di colluttazione; tali risultanze sono state ritenute precise, oggettive e idonee a giustificare il giudizio di inaffidabilità, in relazione alla tutela preventiva dell'ordine pubblico e dell'incolumità delle persone. È stata esclusa la violazione delle garanzie partecipative invocate, poiché le norme richiamate riguardano l'acquisizione della prova nel processo penale e non si estendono all'istruttoria amministrativa posta a fondamento del divieto; comunque, il provvedimento indicava ragioni di urgenza ritenute adeguatamente valutate dall'autorità di pubblica sicurezza. Il precedente possesso e rinnovo della licenza non generano un affidamento tutelabile alla conservazione del titolo, poiché ogni valutazione dell'autorità di pubblica sicurezza è attuale e può fondarsi su sopravvenienze; nella fattispecie, l'episodio costituiva una sopravvenienza rispetto all'ultimo rinnovo. Spese compensate e ammissione definitiva del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato.
Norme richiamate
artt. 11 e 39 T.U.L.P.S.
Il divieto di detenzione e il ritiro o diniego delle autorizzazioni in materia di armi possono fondarsi su una valutazione preventiva di inaffidabilità, senza necessità di una condanna penale, di un procedimento penale pendente o di un abuso già accertato delle armi.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Richiamato in relazione alla trattazione della causa nell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale base per l'oscuramento delle generalità e dei dati identificativi del ricorrente.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, insieme alla disciplina nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- Il divieto di detenzione di armi, munizioni ed esplosivi e il ritiro o diniego del porto d'armi hanno finalità preventive: non presuppongono una condanna penale, la pendenza di un procedimento penale o un abuso già accertato, essendo sufficiente un motivato giudizio secondo cui l'interessato non offre affidamento di non abusare delle armi.
- La valutazione di inaffidabilità può fondarsi su considerazioni probabilistiche e su circostanze di fatto concrete, purché adeguatamente documentate e assistite da sufficiente fumus; un episodio di conflittualità familiare degenerato in minacce reciproche e tentativi di colluttazione può costituire presupposto idoneo per il divieto.
- Le garanzie previste per l'acquisizione delle fonti di prova nel processo penale non si estendono automaticamente all'istruttoria amministrativa finalizzata all'adozione di un provvedimento preventivo di pubblica sicurezza.
- Il precedente rilascio o rinnovo di una licenza di porto d'armi non crea un'aspettativa tutelabile alla sua conservazione: l'autorità di pubblica sicurezza deve compiere una valutazione attuale e può riconsiderare le determinazioni precedenti quando emergano o siano rivalutate circostanze ostative, comprese sopravvenienze successive all'ultimo rinnovo.
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