Cassazione Penale, Sentenza n. 7167/2024 del 16/02/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza d'appello sostenendo che la Corte di appello ha erroneamente ritenuto la sua condotta animata da dolo omicidiario nei confronti di tutte le persone offese. Lombardi afferma di aver voluto colpire esclusivamente Salah Bensetira, ritenuto principale responsabile del precedente pestaggio subito, mentre le altre persone sarebbero state raggiunte incidentalmente. A supporto produce la dichiarazione di un testimone (Nassim Sbar) che riferisce che Lombardi avrebbe mirato a Bensetira.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per essere manifestamente infondato. Ha ritenuto che la motivazione della Corte di appello sia logica e coerente con le emergenze probatorie: la letalità dell'arma, l'esplosione di nove colpi in rapida sequenza a distanza ravvicinata, lo sparare a altezza d'uomo nei confronti del gruppo e il fatto che sei persone sono state effettivamente colpite dimostrano un atteggiamento di indifferenza alle conseguenze e un dolo omicidiario, quantomeno sotto forma di dolo diretto alternativo, nei confronti di tutti i componenti del gruppo. La Corte ha inoltre sottolineato i limiti del sindacato di legittimità sulla valutazione del fatto e della prova. Conseguenze pratiche: ricorso inammissibile; condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e all'obbligo di versare alla Cassa delle ammende la somma equitativamente fissata in 3.000,00 euro ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 606 c.p.p.
Limita il sindacato di legittimità sulla motivazione: la Cassazione può censurare la motivazione solo per mancanza, manifesta illogicità o contraddittorietà su aspetti essenziali, non per una diversa valutazione del merito o dell'attendibilità delle prove
art. 616 c.p.p.
Prevede l'onere del ricorrente, se il ricorso è dichiarato inammissibile, al pagamento delle spese del procedimento e la possibile ingiunzione di versamento alla Cassa delle ammende; applicata per fissare in via equitativa la somma di 3.000,00 euro
Giurisprudenza della Cassazione (Sez. Un. n. 47289/2003 e altre pronunce)
Principio consolidato secondo cui la Cassazione non può rivedere direttamente la ricostruzione probatoria dei fatti ma deve verificare la presenza di un apparato argomentativo logico e consequenziale; inammissibili censure che chiedano una diversa rilettura delle prove se non fondate su vizi di motivazione del tipo previsti dall'art. 606 c.p.p.
Massime di principio
- La Cassazione non riesamina il merito dei fatti o la valutazione delle prove salvo che la motivazione di merito non presenti vizi evidenti (mancanza, manifesta illogicità o contraddittorietà)
- In contesti di sparatoria con più vittime, elementi come la letalità dell'arma, il numero dei colpi sparati, la distanza ravvicinata, il mirare all'altezza del busto e il fatto che più persone risultino colpite sono indici forti di animus necandi o, quanto meno, di indifferenza verso l'esito letale per più soggetti
- Se il ricorrente sostiene di aver mirato a una sola persona, occorre dimostrare elementi concreti che escludano indifferenza rispetto alle altre persone presenti (es. colpi chiaramente diretti e circoscritti, dichiarazioni immediate ammesse come prova, prove tecniche escludenti dispersione dei colpi); altrimenti la ricostruzione di dolo generalizzato può reggere
- Per impugnazioni in Cassazione è strategico formulare censure circostanziate sui profili di diritto o sulle palesi carenze logiche della motivazione, evitando di proporre semplici alternative di lettura del materiale probatorio
- Esiste un rischio economico e processuale: un ricorso inammissibile può comportare condanna al pagamento delle spese e somme alla Cassa delle ammende
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