Cassazione Civile, Ordinanza n. 15158/2024 del 30/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (debitore)
La controversia
La società ricorrente aveva promosso un pignoramento presso terzi nei confronti della propria debitrice, pignorando le somme da questa asseritamente vantate verso una banca terza pignorata. La banca aveva inizialmente reso una dichiarazione di modesto credito e poi rettificato, affermando che la disponibilità apparente era in realtà riferita a un titolo di deposito nominativo costituito in pegno a garanzia di un credito di firma concesso alla debitrice. Nel giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo il tribunale aveva rigettato la domanda della creditrice, valorizzando la data certa dell'atto di pegno; la corte d'appello aveva confermato il rigetto, qualificando il rapporto come pegno di titoli di credito e ritenendo comunque opponibile alla procedente il pegno, con conseguente insussistenza della titolarità/legittimazione della debitrice sulle somme pignorate. In cassazione la creditrice ha proposto ricorso articolato in tre motivi contro la sentenza d'appello, ma la Corte non è entrata nel merito dei motivi perché ha rilevato d'ufficio la tardività dell'impugnazione, essendo stata notificata oltre il termine lungo semestrale, senza operatività della sospensione feriale nei giudizi oppositivi all'esecuzione e nell'accertamento dell'obbligo del terzo, pur tenendo conto della sospensione emergenziale COVID-19.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per tardività. Ha ritenuto che la sentenza impugnata riguardasse una causa di cognizione correlata al processo esecutivo, riconducibile alla categoria delle opposizioni esecutive e dei giudizi di accertamento dell'obbligo del terzo, per i quali la sospensione feriale non opera. Poiché la sentenza d'appello era stata pubblicata il 4 marzo 2020 e il ricorso per cassazione era stato notificato il 7 dicembre 2020, il termine lungo di sei mesi ex art. 327 c.p.c. risultava spirato anche considerando la sospensione processuale emergenziale da COVID-19. La ricorrente è stata condannata alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 2800 c.c.
La norma è richiamata nella motivazione della sentenza d'appello e viene ricordato che, per il pegno di crediti, ai fini dell'opponibilità ai terzi è richiesta la notificazione al debitore dell'atto di costituzione del pegno oppure l'accettazione con scrittura avente data certa; la Cassazione non rivaluta però il merito della questione per la tardività del ricorso.
art. 92 r.d. 30 gennaio 1941, n. 12
In combinato con la legge sulla sospensione feriale, esclude la sospensione dei termini per le opposizioni all'esecuzione e per i giudizi ad esse assimilati.
artt. 1 e 3 L. 7 ottobre 1969, n. 742
Sono interpretati nel senso che la sospensione feriale non si applica alle opposizioni all'esecuzione, espressione riferita a tutti i giudizi oppositivi connessi all'esecuzione, compreso l'accertamento dell'obbligo del terzo, e tale regola vale in ogni fase e grado del giudizio, incluse le impugnazioni.
art. 327, primo comma, c.p.c.
È applicato come termine lungo di sei mesi per proporre ricorso per cassazione contro una sentenza non notificata; nel caso concreto il termine è considerato spirato.
art. 83, comma 2, d.l. n. 18 del 2020
La sospensione emergenziale dei termini processuali per l'emergenza COVID-19 viene computata, ma non basta a rendere tempestivo il ricorso.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Essendo il ricorso proposto dopo il 30 gennaio 2013 e la parte ricorrente risultata soccombente, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- La regola di non sospensione feriale dei termini si applica a tutte le controversie qualificate come opposizioni all'esecuzione o giudizi comunque correlati al processo esecutivo, inclusi i giudizi di accertamento dell'obbligo del terzo, sia nella fase di merito sia nelle impugnazioni.
- Quando il ricorso per cassazione avverso una sentenza non notificata è proposto oltre il termine lungo di cui all'art. 327 c.p.c., il ricorso è inammissibile; la tardività può essere rilevata d'ufficio.
- La sospensione dei termini introdotta per l'emergenza COVID-19 va computata nel calcolo del termine di impugnazione, ma non deroga alla regola di inapplicabilità della sospensione feriale nei giudizi esecutivi e oppositivi.
- Nel giudizio di legittimità, la declaratoria di inammissibilità per tardività comporta la condanna alle spese e, ricorrendone i presupposti normativi, l'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.
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