Sentenza del 06/06/2017 n. 15322 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente contestava la propria responsabilità per i diritti doganali non riscossi, sostenendo di essere estranea alla frode commessa da terzi mediante documenti contraffatti e di avere agito in buona fede, facendo affidamento sui controlli dell'Amministrazione doganale. Contestava inoltre la quantificazione dei diritti doganali e l'addebito degli interessi moratori, ritenendo che l'Amministrazione non avesse dimostrato con esattezza l'importo dovuto.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha confermato che l'obbligato principale del transito doganale risponde verso l'Amministrazione della regolare esecuzione dell'operazione anche quando sia estraneo alla frode commessa da terzi, salvo eventuali rivalse interne. L'assenza di un titolo valido per l'esenzione rende dovuti i diritti doganali, poiché la documentazione contraffatta non può giustificare il beneficio fiscale. È stata inoltre ritenuta legittima la determinazione prudenziale del debito, pari a lire 5.247.502.804, nonché la condanna agli interessi e alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 20.000,00 oltre alle spese prenotate a debito.
Norme richiamate
Regolamento (CEE) n. 222/77, art. 11, lett. a)
La responsabilità dell'obbligato principale per la regolare esecuzione dell'operazione di transito non viene meno per la sua estraneità ai fatti illeciti commessi da terzi.
L'obbligato principale risponde dei diritti doganali quando l'operazione di transito non è regolarmente appurata o manca un titolo valido per l'esenzione, anche senza partecipazione alla frode.
D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, art. 84
La norma riguarda la prescrizione dell'azione di recupero dei diritti doganali; nel caso concreto, la prescrizione è stata ritenuta non maturata, considerando la decorrenza dal passaggio in giudicato della sentenza penale relativa ai responsabili della frode.
Regolamento (CEE) n. 1697/79, art. 7
La disposizione è stata applicata nel senso che la debenza degli interessi moratori può accompagnare il recupero dei diritti doganali, anche quando la quantificazione dell'importo sia stata effettuata dal giudice mediante una stima prudenziale.
Art. 28 della Costituzione
Il richiamo alla responsabilità dei funzionari pubblici e ai principi di buona fede, affidamento e lealtà dell'Amministrazione non esclude, nei confronti dell'Erario, la responsabilità oggettiva o funzionale dell'obbligato principale prevista dalla disciplina doganale.
Artt. 115 e 116 c.p.c.
Le censure relative alla valutazione delle prove e alla quantificazione del credito sono state respinte, poiché il giudice di merito aveva utilizzato criteri estimativi logici, coerenti e prudenti.
Massime di principio
- Nel transito doganale, l'obbligato principale deve garantire la regolare conclusione dell'operazione e può essere chiamato a pagare i dazi anche se la frode è stata commessa da terzi e senza sua partecipazione dolosa.
- La buona fede, l'estraneità alla frode o l'affidamento sui controlli dell'Amministrazione possono eventualmente rilevare nei rapporti interni o per una rivalsa, ma di regola non eliminano l'obbligazione doganale verso l'Erario.
- L'esenzione dai dazi richiede documentazione autentica e valida: documenti contraffatti o irregolari fanno venir meno il titolo per il beneficio fiscale.
- Se la documentazione disponibile non consente una quantificazione analitica completa del danno, il giudice può determinare il credito mediante una stima prudenziale, purché il metodo sia logicamente motivato e coerente con gli elementi acquisiti.
- Le contestazioni sulla quantificazione devono dimostrare specifici errori o illogicità del calcolo; non è sufficiente lamentare genericamente l'assenza di una prova matematica dell'importo.
- La decorrenza della prescrizione del recupero doganale può essere collegata all'accertamento definitivo della frode, secondo la disciplina applicabile e i principi stabiliti nei precedenti giudizi.
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