Sentenza n. 3247/2026 - Napoli, Sezione 4
per l'ottemperanza del giudicato formatosi sul decreto n. 14268/2017 emesso dal Tribunale di Napoli, sezione lavoro e previdenza, pubblicato in data 04 luglio 2017, di liquidazione dei compensi riconosciuti alla ricorrente per l'attività espletata quale CTU nel giudizio avente R.G. n. 10192/2014, spedito in forma esecutiva in data 22.02.2019 e notificato a mezzo p.e.c. in data 03.03.2019.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione del decreto definitivo di liquidazione dei compensi per attività di CTU
Esito
Favorevole al ricorrente (professionista)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso il giudizio ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. per ottenere l'ottemperanza al decreto del Tribunale di Napoli, sezione lavoro e previdenza, che aveva liquidato in suo favore euro 810,00, oltre IVA e C.N.P.A.D.C., per l'attività svolta quale CTU, ponendo il pagamento a carico del Ministero della Salute. Il decreto, spedito in forma esecutiva e notificato al Ministero, non era stato opposto nel termine previsto dall'art. 170 d.P.R. n. 115/2002 ed era quindi divenuto definitivo e azionabile in sede di ottemperanza. Dopo l'instaurazione del giudizio, il Ministero aveva richiesto la documentazione necessaria alla liquidazione, trasmessa dalla ricorrente unitamente alla fattura, ma non aveva provato l'avvenuto pagamento. La ricorrente aveva inoltre formulato domande di penalità di mora e di risarcimento del danno.
La decisione
Il TAR ha accertato l'inadempimento del Ministero rispetto al titolo giudiziale definitivo e lo ha condannato a pagare, entro sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, la somma liquidata nel decreto, oltre agli accessori e agli interessi legali ex art. 1224 c.c., decorrenti dalla costituzione in mora successiva alla scadenza del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 d.l. n. 669/1996, scaduto il 1° luglio 2019. Ha disposto, in caso di ulteriore inerzia e su richiesta della ricorrente, la sostituzione dell'amministrazione mediante un commissario ad acta, individuato nel Prefetto di Napoli o in un funzionario da lui delegato, con termine di trenta giorni per l'esecuzione. Ha rigettato la domanda di penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., considerando l'esiguità della somma e il fatto che il Ministero aveva comunque avviato un percorso procedimentale diretto al pagamento. Ha rigettato anche la domanda risarcitoria, formulata genericamente e priva dell'allegazione e della prova di pregiudizi ulteriori rispetto al mero ritardo, già compensato mediante gli interessi. Le spese sono state compensate per soccombenza reciproca.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
Consente di proporre il giudizio di ottemperanza per conseguire l'attuazione delle sentenze e degli altri provvedimenti esecutivi del giudice ordinario.
art. 114 c.p.a.
Attribuisce al giudice dell'ottemperanza il potere di accertare l'inadempimento, ordinare l'esecuzione del giudicato e nominare, in caso di ulteriore inerzia, un commissario ad acta; la penalità di mora è una misura ulteriore e non automatica.
art. 64 c.p.a.
L'amministrazione deve fornire la prova dell'avvenuta esecuzione del titolo giudiziale quando l'inadempimento è contestato.
art. 170 d.P.R. n. 115/2002
Il decreto di liquidazione non opposto nel termine previsto acquista carattere definitivo ed è idoneo a costituire titolo azionabile anche in sede di ottemperanza.
art. 1224 c.c.
Gli interessi legali sulle somme dovute decorrono dalla costituzione in mora, successiva alla scadenza del termine dilatorio applicabile all'adempimento pecuniario dell'amministrazione.
art. 14 d.l. n. 669/1996, come modificato dall'art. 147 l. n. 488/2000
Il pagamento delle somme derivanti da provvedimenti giudiziari nei confronti delle amministrazioni è soggetto al termine dilatorio di 120 giorni, decorso il quale può maturare la mora.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
La penalità di mora non deve essere applicata quando, in relazione alle circostanze concrete, all'entità dell'obbligazione e alla condotta dell'amministrazione, non risulti necessaria o proporzionata come misura compulsoria.
Massime di principio
- Un decreto di liquidazione dei compensi del consulente tecnico d'ufficio, divenuto definitivo per mancata opposizione nel termine previsto dall'art. 170 d.P.R. n. 115/2002, costituisce titolo giudiziale azionabile mediante giudizio di ottemperanza nei confronti dell'amministrazione tenuta al pagamento.
- Nel giudizio di ottemperanza spetta all'amministrazione dimostrare l'avvenuta esecuzione del titolo; la mera richiesta della documentazione necessaria alla liquidazione e l'avvio di un procedimento interno non equivalgono all'effettivo adempimento dell'obbligo di pagamento.
- In caso di mancato pagamento di una somma dovuta in forza di un titolo giudiziale, il giudice dell'ottemperanza può ordinare all'amministrazione di adempiere entro un termine e disporre preventivamente, per l'eventuale ulteriore inerzia, la nomina di un commissario ad acta incaricato di adottare gli atti necessari, compreso il mandato di pagamento.
- Gli interessi legali sulle somme dovute dall'amministrazione in esecuzione di un titolo giudiziale decorrono dalla costituzione in mora successiva alla scadenza del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 d.l. n. 669/1996, come modificato dall'art. 147 l. n. 488/2000.
- La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. non è automatica: può essere negata quando l'importo dovuto è esiguo e l'amministrazione abbia comunque avviato un percorso finalizzato al pagamento, ancorché non concluso.
- La domanda risarcitoria proposta nel giudizio di ottemperanza deve indicare e provare specifici danni ulteriori rispetto al mero ritardo nell'esecuzione del titolo; il mero ritardo è fronteggiato mediante gli interessi dovuti e non giustifica, da solo, il risarcimento di ulteriori pregiudizi.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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