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Sentenza

Sentenza n. 6231/2026 - Roma, Sezione 3

per l'annullamento quanto al ricorso introduttivo - del provvedimento del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Capitaneria di Porto di Trapani in data 8 settembre 2023, prot. n. 39176, con il quale la società ricorrente è stata, tra l'altro, diffidata a rimuovere le attrezzature e gli equipaggiamenti imbarcati a bordo della motonave “Mare Jonio” per lo svolgimento del servizio di soccorso; - del provvedimento anche implicito di diniego, da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Capitaneria di Porto di Trapani, del rilascio del certificato di idoneità per il servizio di soccorso; - di ogni ulteriore atto presupposto, connesso e/o conseguente e, segnatamente: i) la nota del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Capitaneria di Porto di Trapani 25 luglio 2023, prot. n. 29772; ii) la nota del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Capitaneria di Porto di Trapani 3 agosto 2023, prot. n. 31427; iii) il verbale visita ispettiva del 22 agosto 2023; iv) la nota del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Capitaneria di Porto di Trapani del 25 agosto 2023, prot. n. 36211; v) la nota del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Capitaneria di Porto di Trapani del 31 agosto 2023, n. 37026; vi) il verbale visita ispettiva del 6 settembre 2023; vii) le certificazioni e autorizzazioni rilasciate alla nave “Mare Jonio” in esito alla predetta visita ispettiva del 6 settembre 2023 (e segnatamente, l’autorizzazione imbarco passeggeri del 7 settembre 2023, prot. n. 297 ed il certificato di idoneità del 7 settembre 2023, n. 2023/4838), nella parte in cui non fanno riferimento anche al servizio di search and rescue; nonché, ove occorra e nei limiti di quanto indicato nel presente ricorso, - della circolare del Ministero e delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto serie generale n. 166/2021 (prot. n. 157594 del 20 dicembre 2021) e relativi allegati; - della circolare del Ministero e delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto serie generale n. 167/2022 (prot. n. 18469 del 10 febbraio 2022) e relativi allegati; - del d.P.R. 8 novembre 1991, n. 435 ("Approvazione del regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare") e dell'accluso Regolamento, quanto al ricorso per motivi aggiunti, - della nota del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Capitaneria di Porto di Trapani del 2 settembre 2024, prot. n. 103, con cui la ricorrente è stata diffidata “dal continuare ad intraprendere ogni attività preordinata alla effettuazione sistematica del servizio di ricerca e soccorso in mare in assenza della relativa certificazione di idoneità “; - del verbale della visita occasionale svolta a bordo della nave “Mare Jonio” il 17 settembre 2024; - del provvedimento del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Capitaneria di Porto di Trapani del 18 settembre 2024, prot. n. 53596, con cui la ricorrente è stata, tra l'altro, diffidata a rimuovere “le attrezzature, sistemazioni ed equipaggiamenti” presenti a bordo della nave “Mare Jonio” “correlati all'attività di salvataggio”; - del provvedimento del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Capitaneria di Porto di Trapani del 3 ottobre 2024, prot. n. 57017, con il quale è stata disposta “la decadenza del Certificato di idoneità n° 2023/4838”, con invito alla ricorrente “a consegnarlo presso gli uffici della Sezione Sicurezza della Navigazione di questa Capitaneria di porto per il suo ritiro”; - di ogni ulteriore atto presupposto, connesso e/o conseguente, ivi compresa la nota Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Guardia Costiera di Trapani del 5 settembre 2024, prot. n. 51045.

Giustizia amministrativa202315285

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego implicito del certificato di idoneità per il servizio di soccorso, diffide alla rimozione delle attrezzature correlate all’attività di salvataggio e successiva decadenza del certificato di idoneità già rilasciato per altri servizi marittimi

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (autorità marittima)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ricorrente, proprietaria di una motonave battente bandiera italiana, ha impugnato il diniego implicito del rilascio di un certificato di idoneità per lo svolgimento del servizio di ricerca e soccorso in mare, nonché le successive diffide a rimuovere attrezzature ed equipaggiamenti destinati all’attività di salvataggio e il provvedimento di decadenza dal certificato di idoneità già rilasciato per altri servizi. La ricorrente ha sostenuto che la disciplina dell’art. 13 del d.P.R. n. 435/1991, del Codice SPS e delle circolari del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto n. 166/2021 e n. 167/2022 riguarderebbe soltanto il “salvataggio” di navi o beni (salvage), e non il distinto servizio di soccorso alle persone (rescue). Ha dedotto, inoltre, difetto di istruttoria e motivazione, assenza di una base normativa per l’estensione del Codice SPS alle navi adibite al soccorso, contrasto con il certificato di classe rilasciato dall’ente classificatore, insussistenza o rimediabilità delle carenze tecniche contestate, nullità delle circolari per difetto di fondamento normativo, violazione del legittimo affidamento, omessa comunicazione di avvio del procedimento, genericità e carenza di motivazione delle diffide e natura atipica della decadenza dal certificato. La società ha altresì contestato la tardività della memoria difensiva dell’amministrazione.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti, condannando la ricorrente alle spese di lite. Ha anzitutto ritenuto tempestiva la memoria dell’Avvocatura dello Stato, poiché il rinvio della trattazione aveva assicurato il rispetto dei termini processuali e il pieno contraddittorio. Nel merito, ha affermato che il certificato di idoneità attesta in concreto la rispondenza della nave ai requisiti di sicurezza stabiliti dalla legge n. 616/1962 e dal d.P.R. n. 435/1991, e che la nave era stata certificata soltanto per i servizi indicati nel certificato n. 2023/4838, non anche per il soccorso di settanta naufraghi. Il Collegio ha ritenuto che il servizio rescue, rivolto alla salvaguardia delle persone, rientri nella più ampia nozione di servizio speciale di salvataggio prevista dall’art. 13 del d.P.R. n. 435/1991. Ne consegue l’applicabilità del Codice SPS e delle circolari n. 166/2021 e n. 167/2022, che il TAR ha qualificato come atti di coordinamento e recepimento di prescrizioni tecniche, privi di autonoma portata innovativa e non affetti da nullità. Le carenze tecniche indicate dalla Capitaneria, relative tra l’altro alla stabilità, alle rescue zone, alle dotazioni di sicurezza, all’infermeria, ai servizi igienici e ai mezzi di salvataggio, non sono state contestate dalla ricorrente con adeguata specificità né comprovate come insussistenti, già superate o rimediabili. Il certificato di classe RINA è stato ritenuto non vincolante per l’autorità marittima: esso attesta soltanto l’astratta attitudine strutturale della nave, mentre il certificato di idoneità, riservato all’autorità di bandiera, accerta la concreta idoneità alla navigazione e al servizio in condizioni di sicurezza. Quanto ai motivi aggiunti, il TAR ha escluso la violazione del legittimo affidamento, rilevando che la società era stata destinataria di precedenti contestazioni e fermi amministrativi per lo svolgimento sistematico dell’attività di soccorso non conforme alle certificazioni possedute. Ha inoltre ritenuto legittima la decadenza dal certificato di idoneità, poiché la Commissione di visita aveva accertato che le attrezzature correlate all’attività di salvataggio, nonostante le reiterate diffide, erano incompatibili con lo svolgimento sicuro dei servizi per i quali la nave era certificata. In applicazione degli artt. 27, 31 e 49 del d.P.R. n. 435/1991, l’amministrazione poteva imporre la rimozione delle dotazioni e, in caso di mancata ottemperanza, ritirare il certificato.

Norme richiamate

  • art. 13 l. 5 giugno 1962, n. 616

    La disciplina della sicurezza della navigazione costituisce la base normativa generale per l’accertamento dell’idoneità delle navi.

  • art. 13 d.P.R. 8 novembre 1991, n. 435

    disposizioni emanate dal Ministero, … anche sulla base di raccomandazioni poste in essere da organismi internazionali

    Per le navi destinate a servizi speciali, tra cui il salvataggio, consente l’applicazione di disposizioni ministeriali fondate anche su raccomandazioni internazionali, tra cui il Codice SPS e le circolari attuative.

  • art. 27 d.P.R. 8 novembre 1991, n. 435

    Consente visite occasionali dirette ad accertare il permanere della sicurezza, efficienza e integrità della nave e della sua idoneità ai servizi autorizzati.

  • art. 31 d.P.R. 8 novembre 1991, n. 435

    Qualora, durante le visite … occasionali, si rilevino deficienze o inconvenienti che possono essere temporaneamente tollerati

    La convalida limitata del certificato presuppone deficienze temporaneamente tollerabili e non incompatibili con la sicurezza della navigazione.

  • art. 49 d.P.R. 8 novembre 1991, n. 435

    Qualora dagli accertamenti risulti che … i mutamenti notevoli, per cui sono venuti meno i requisiti in base ai quali sono rilasciati i documenti di sicurezza, l'autorità marittima … ritira i certificati …

    Legittima il ritiro dei certificati quando modifiche rilevanti determinano il venir meno dei requisiti di sicurezza, anche dopo una diffida rimasta ineseguita.

  • artt. 69 e 70 Codice della navigazione

    Sono richiamati quali disposizioni che consentono al Comandante del porto di impiegare occasionalmente navi non specializzate nelle attività di soccorso, quando non siano immediatamente disponibili mezzi governativi specializzati.

  • art. 1, comma 2-bis, lett. a), d.l. n. 130/2020

    È richiamato per il requisito secondo cui le navi che svolgono sistematicamente attività di soccorso devono operare in conformità alle certificazioni e ai documenti rilasciati dallo Stato di bandiera.

  • art. 1, comma 2-sexies, d.l. n. 130/2020

    È richiamato in relazione a una contestazione amministrativa elevata nei confronti della nave.

  • art. 73, comma 1, c.p.a.

    Il rinvio della trattazione ha assicurato il rispetto dei termini per il deposito degli scritti difensivi e il pieno esercizio del contraddittorio.

  • d.lgs. n. 104/2011

    È richiamato per la definizione del certificato di classe quale documento rilasciato da un organismo riconosciuto, distinto dal certificato di idoneità rilasciato dall’autorità marittima.

  • Raccomandazione (UE) 2020/1365

    È richiamata quale riferimento europeo dell’azione amministrativa diretta ad assicurare un adeguato quadro di sicurezza per le attività di soccorso.

  • Codice SPS 2008

    Costituisce il parametro tecnico internazionale recepito e reso operativo, per le navi destinate al servizio speciale di salvataggio, mediante l’art. 13 del d.P.R. n. 435/1991 e le circolari ministeriali.

Massime di principio

  • Il servizio di soccorso alle persone in mare (rescue) rientra nella più ampia categoria del servizio speciale di salvataggio prevista dalla disciplina nazionale della sicurezza della navigazione; pertanto, alle navi che intendono svolgerlo si applicano i requisiti tecnici previsti per il salvataggio, inclusi quelli derivanti dal Codice SPS e dalle disposizioni ministeriali attuative.
  • L’art. 13 del d.P.R. n. 435/1991 consente al Ministero competente di emanare, anche sulla base di raccomandazioni internazionali, disposizioni tecniche applicabili alle navi destinate a servizi speciali; le circolari amministrative che recepiscono e coordinano tali prescrizioni, senza introdurre regole innovative, non sono nulle per difetto di base normativa.
  • Il certificato di classe rilasciato da un ente tecnico privato attesta l’astratta attitudine della nave a determinati impieghi secondo gli standard dell’ente, ma non vincola l’autorità marittima nel rilascio del certificato di idoneità, che accerta in concreto la rispondenza della nave ai requisiti pubblicistici di sicurezza.
  • Il certificato di idoneità rilasciato dall’autorità marittima abilita la nave esclusivamente ai servizi espressamente indicati nel titolo; l’eventuale annotazione del servizio di soccorso nel certificato di classe non equivale al rilascio dell’abilitazione amministrativa.
  • Quando una visita occasionale accerta che attrezzature o modifiche presenti a bordo sono incompatibili con lo svolgimento sicuro dei servizi già autorizzati, l’autorità marittima può diffidare l’armatore alla loro rimozione e, in caso di mancata ottemperanza, ritirare o dichiarare la decadenza del certificato di idoneità ai sensi dell’art. 49 del d.P.R. n. 435/1991.
  • La tutela del legittimo affidamento non può essere invocata per legittimare lo svolgimento sistematico di attività non comprese nei certificati e nei documenti rilasciati dallo Stato di bandiera, soprattutto quando l’operatore abbia ricevuto contestazioni e diffide circa l’assenza dei requisiti di sicurezza.

Come è indicizzato

MaterieTrasporto marittimo e aereoEfficacia ed esecuzione del provvedimento
RamiTrasporti e circolazioneProcedimento amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaPrincipio di legalità e tipicitàLegittimo affidamentoDifetto di istruttoria

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