Cassazione Penale, Ordinanza n. 34868/2025 del 27/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha quindi condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La declaratoria di inammissibilità è fondata sulla genericità del motivo di ricorso e sulla mancanza di un confronto specifico con la motivazione della sentenza impugnata.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La ricorrente impugna la sentenza della Corte d'appello deducendo un unico motivo di violazione di legge e vizio di motivazione. Sostiene che il giudice di merito avrebbe omesso di pronunciare il proscioglimento nei suoi confronti per assenza di elementi probatori idonei a fondare il giudizio di responsabilità per il reato contestato. La Corte di cassazione rileva però che il motivo è generico e indeterminato: non indica in modo puntuale e specifico quali elementi della decisione siano censurati, non consente di individuare con precisione i rilievi mossi e non si confronta realmente con la motivazione della sentenza impugnata, ritenuta logicamente corretta e non illogica.
Norme richiamate
art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p.
Il motivo di impugnazione deve indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto posti a fondamento della richiesta; la loro mancanza comporta inammissibilità.
art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p.
L'impugnazione è inammissibile quando i motivi sono generici o non specifici, cioè non consentono un controllo effettivo sulle doglianze formulate.
art. 616 c.p.p.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- L'impugnazione penale deve contenere una critica argomentata e specifica del provvedimento impugnato: non è sufficiente dedurre in modo apodittico l'assenza di prova o l'erroneità della decisione.
- La specificità dei motivi richiede il confronto puntuale con le argomentazioni di fatto e di diritto poste a base della sentenza impugnata; la mera riproposizione di censure generiche non consente il sindacato del giudice dell'impugnazione.
- Il difetto di specificità e determinatezza dei motivi integra causa di inammissibilità del ricorso per cassazione.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, seguono la condanna alle spese processuali e il versamento di una somma alla Cassa delle ammende, nei limiti previsti dalla legge.
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