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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 24568/2022 del 24/06/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Fiorenzi impugnava la decisione della Corte d'Appello che aveva rigettato il suo appello relativo alla mancata delibazione della richiesta di rifusione delle spese ex art. 541, comma 2, c.p.p. Sosteneva, in primo luogo, che la revoca della costituzione di parte civile (avvenuta in udienza il 6 maggio 2019) trasferisce la controversia risarcitoria in sede civile e quindi il giudice penale non poteva decidere sulle spese civili ai sensi dell'art. 82, comma 3, c.p.p.; in secondo luogo denunciava la erronea applicazione dell'art. 541, comma 2, c.p.p., contestando la motivazione della Corte territoriale che aveva collegato la mancata condanna alle spese al comportamento processuale della parte civile invece che ai presupposti normativi dell'assoluzione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso in parte. Ha ritenuto fondato il vizio per violazione dell'art. 82, comma 3, c.p.p.: la revoca della costituzione di parte civile estingue il rapporto processuale civile inserito nel procedimento penale e impedisce al giudice penale di emanare statuizioni relative a quel rapporto. Di conseguenza la Corte d'Appello non avrebbe dovuto decidere sul rigetto dell'appello dell'imputato relativo alla rifusione delle spese e sulla conseguente condanna alle spese processuali. La sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio limitatamente alla statuizione di rigetto dell'appello dell'imputato e alla condanna alle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 82 cod. proc. pen., comma 3

    La revoca della costituzione di parte civile estingue il rapporto processuale civile inserito nel procedimento penale; perciò il giudice penale non può più conoscere e decidere sulle domande civili né emettere statuizioni afferenti a quel rapporto.

  • art. 541 cod. proc. pen., comma 2

    La norma disciplina la rifusione delle spese processuali in favore dell'imputato in caso di assoluzione per cause diverse dal difetto di imputabilità; la corretta applicazione non richiede di collegare la condanna alle spese al comportamento colposo della parte civile.

  • Giurisprudenza richiamata (Sez. 2, Sent. n. 7297/1997; Sez. 6, Sent. n. 24725/2015)

    Principi consolidati secondo cui la revoca illimitata e incondizionata della costituzione di parte civile impone al giudice di appello di revocare eventuali statuizioni a favore della parte civile (spese e danni) e che, una volta revocata la costituzione, la relativa azione può essere proposta solo davanti al giudice civile.

Massime di principio

  • Se la parte civile revoca la costituzione in modo illimitato e incondizionato, il giudice penale non può più decidere sulle domande risarcitorie: tali profili devono essere rimessi alla cognizione del giudice civile.
  • Quando la revoca della costituzione è intervenuta prima della decisione di merito, le statuizioni penali riguardanti spese e danni in favore della parte civile vanno annullate (o non pronunciate) perché il rapporto processuale civile si è estinto.
  • L'art. 541, comma 2, c.p.p. mira a tutelare l'imputato assolto per ragioni diverse dall'imputabilità e la sua applicazione non dipende primariamente dalla valutazione del comportamento processuale della parte civile.
  • L'imputato mantiene interesse e legittimazione a impugnare le statuizioni penali che lo obblighino a pagare le spese quando tali statuizioni riguardino un rapporto civile estinto: la Cassazione può accogliere il ricorso e annullare la parte relativa alle spese senza rinvio.
  • In casi analoghi è opportuno verificare tempestivamente l'effetto della revoca della costituzione di parte civile e, se necessario, proporre impugnazioni mirate per ottenere l'esclusione o l'annullamento delle statuizioni penali sulle spese o sui danni civili.

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