Cassazione Civile, Ordinanza n. 18032/2025 del 03/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (debitore)
La controversia
La società ricorrente aveva fornito merci alla debitrice in un contesto che, prima dell’amministrazione straordinaria, era stato interessato da una misura di amministrazione giudiziaria e dal sequestro del capitale sociale ai sensi del Codice antimafia. Dopo l’ammissione della debitrice alla procedura di amministrazione straordinaria e la dichiarazione di insolvenza, la fornitrice aveva chiesto l’ammissione al passivo di un credito per forniture, invocandone in parte la prededuzione. Il giudice delegato aveva ammesso solo parzialmente il credito e senza prededuzione; il tribunale, in opposizione, ha invece accertato integralmente il credito ma ha confermato il diniego della prededuzione e ha respinto anche la richiesta di accantonamento. Con il ricorso per cassazione la creditrice ha denunciato: 1) violazione dell’art. 113 l.fall., sostenendo di avere diritto all’accantonamento delle somme in attesa del giudicato sull’opposizione; 2) violazione delle norme sulla prededuzione e sulla consecuzione tra procedure, assumendo che un credito sorto come prededucibile nell’amministrazione giudiziaria dovesse mantenere tale qualifica anche nell’amministrazione straordinaria; 3) violazione delle norme sulle spese, contestando la decisione di porre le spese a suo carico o di dichiararle irripetibili nonostante l’accoglimento dell’opposizione sul quantum.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo, ritenendo che l’art. 113 l.fall. riguarda le ripartizioni parziali e l’accantonamento delle quote in sede di riparto, non la fase di verifica/formazione dello stato passivo, sicché la richiesta era proposta in modo non consentito in quella sede. Ha rigettato il secondo motivo, affermando che non esiste consecuzione tra amministrazione giudiziaria ex d.lgs. 159/2011 e amministrazione straordinaria ex d.l. 347/2003, per diversità di presupposti, destinatari e finalità; di conseguenza il credito sorto nella prima procedura non conserva automaticamente la prededuzione nella seconda, in assenza di una specifica norma che la proietti oltre il procedimento di prevenzione. Ha dichiarato inammissibile anche il terzo motivo, osservando che la regolazione delle spese e la compensazione rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito, salvo il divieto di porre le spese a carico della parte totalmente vittoriosa. Il ricorso è stato quindi complessivamente rigettato, con ulteriore contributo unificato a carico della ricorrente e senza statuizione sulle spese di legittimità, per mancata difesa della resistente.
Norme richiamate
art. 34 d.lgs. n. 159/2011
L’amministrazione giudiziaria è qualificata come misura di prevenzione, finalizzata alla prosecuzione dell’attività imprenditoriale al riparo da influenze criminali, e non come procedura concorsuale della legge fallimentare.
d.l. n. 347/2003
Costituisce la base normativa dell’amministrazione straordinaria; la Corte ne valorizza la disciplina speciale e il diverso ambito rispetto alla misura di prevenzione.
art. 4 d.l. n. 347/2003
Richiamato come norma sulla dichiarazione dello stato di insolvenza nell’ambito dell’amministrazione straordinaria.
art. 8 d.lgs. n. 270/1999
Richiamato per la dichiarazione dello stato di insolvenza e per il collegamento con la disciplina dell’amministrazione straordinaria.
art. 111 l.fall.
La prededuzione opera per crediti qualificati da specifiche disposizioni di legge o sorti in occasione o in funzione delle procedure concorsuali disciplinate dalla legge fallimentare; tale disciplina non si estende automaticamente all’amministrazione giudiziaria.
art. 113 l.fall.
L’accantonamento è previsto in sede di riparto parziale per le quote assegnate a categorie tipizzate di creditori e non può essere richiesto in via generale nella fase di verifica del passivo.
art. 61 d.lgs. n. 159/2011
La disciplina dei debiti prededucibili vale nel procedimento di prevenzione e non oltre di esso; la Corte ne valorizza il diverso tenore letterale rispetto alla legge fallimentare.
art. 20 d.lgs. n. 270/1999
È richiamato per mostrare che la prededuzione è prevista espressamente nell’amministrazione straordinaria per i crediti sorti dopo la dichiarazione di insolvenza.
art. 52 d.lgs. n. 270/1999
È richiamato come norma che estende la prededuzione anche al fallimento successivo alla procedura di amministrazione straordinaria; la sua esistenza conferma che la prededuzione richiede una previsione specifica.
art. 51 d.lgs. n. 270/1999
Richiamato dal tribunale e dalla Corte nel quadro della disciplina speciale dell’amministrazione straordinaria.
art. 50 d.lgs. n. 270/1999
Richiamato dal tribunale nel discutere l’inapplicabilità delle norme della legge fallimentare al caso concreto.
art. 91 c.p.c.
È richiamato nel motivo sulle spese; la Corte ribadisce il limite del sindacato di legittimità sulle statuizioni sulle spese.
art. 92 c.p.c.
La compensazione totale o parziale delle spese e la valutazione della soccombenza reciproca rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito.
art. 380-bis.1 c.p.c.
Richiamato per il procedimento camerale e le conclusioni scritte del pubblico ministero.
art. 13 comma 1-quater d.P.R. n. 115/2002
La Corte dà atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato a carico della ricorrente.
art. 182-bis l.fall.
Richiamato solo come riferimento documentale del precedente elenco creditori.
Massime di principio
- L’accantonamento ex art. 113 l.fall. non è una misura da richiedere in astratto nella fase di verifica dello stato passivo, ma opera in concreto nella fase di riparto parziale sulle quote che sarebbero assegnate ai creditori nelle ipotesi tipizzate dalla norma.
- La prededuzione riconosciuta in una misura di prevenzione non si conserva automaticamente in una successiva amministrazione straordinaria, salvo una specifica previsione di legge o la sussistenza di una vera consecuzione tra procedure.
- La consecuzione tra procedure presuppone che esse siano funzionali a regolare una medesima situazione di dissesto e che esista continuità rilevante per soggetti, presupposti e finalità; se la prima procedura è una misura di prevenzione e la seconda una procedura concorsuale speciale, la consecuzione è esclusa.
- In materia di spese processuali, la violazione di legge è sindacabile in cassazione solo entro il limite del divieto di porre le spese a carico della parte totalmente vittoriosa; la valutazione della soccombenza reciproca e la compensazione rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 3 lug 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 18018/2025 del 03/07/2025
- ordinanza_civile · 3 lug 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 18019/2025 del 03/07/2025
- ordinanza_civile · 3 lug 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 18020/2025 del 03/07/2025
- ordinanza_civile · 3 lug 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 18026/2025 del 03/07/2025
- ordinanza_civile · 3 lug 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 18028/2025 del 03/07/2025
- ordinanza_civile · 3 lug 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 18029/2025 del 03/07/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →