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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 4591/2023 del 03/02/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnavano l'ordinanza del Tribunale di Torino che aveva rigettato il riesame avverso l'ordinanza del GIP del 12/09/2022, con la quale era stata loro applicata la custodia cautelare in carcere per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti (cocaina e hashish). Denunciano errata applicazione dell'art. 274 lett. c) c.p.p. e vizio di motivazione: sostengono che in assenza di sequestro di droga o denaro l'attività di spaccio risultava embrionale e non lucrosa, che i precedenti penali erano datati o non specifici e che mancava la motivazione circa l'attualità del pericolo di reiterazione criminosa.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto che il Tribunale di Torino abbia fornito una motivazione adeguata, apprezzando la sussistenza sia del pericolo concreto sia dell'attualità del pericolo di reiterazione, sulla base delle specifiche modalità del fatto (elevati quantitativi di cocaina e hashish, attività di spaccio radicata e ramificata, rapporti con clienti e fornitori) e della personalità dei ricorrenti (precedenti penali e inserimento in contesti delinquenziali). Conseguentemente il motivo è stato ritenuto manifestamente infondato, i ricorsi sono stati dichiarati inammissibili e i ricorrenti condannati al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 274 lett. c) cod. proc. pen.

    art. 274, lett. c) cod. proc. pen.

    La Corte interpreta la lett. c) nel senso che la misura cautelare puo' fondarsi sul pericolo di reiterazione solo quando tale pericolo risulti concreto e anche attuale, desumibile dalle specifiche modalità del fatto e dalla personalità dell'indagato (precedenti e comportamenti concreti). Non è sufficiente la sola gravita' astratta del reato.

  • legge 16 aprile 2015 n. 47

    intervento modificatore sull'art. 274 c.p.p.

    La modifica ha posto il requisito dell'"attualità" del pericolo di reiterazione: al momento dell'adozione della misura deve emergere una continuità del periculum libertatis, valutata con parametri concreti e recenti.

  • artt. 110, 81 cpv cod. pen.

    artt. 110 e 81, comma secondo, c.p.

    Richiamati come quadro sanzionatorio per i reati contestati (concorso di persone nel reato e più azioni/condotte), rilevanti come titolo di reato ma non idonei di per se' a giustificare la cautela senza valutazione prognostica concreta.

  • art. 73 d.P.R. n. 309/1990

    art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. n. 309/1990

    Norma che sanziona la detenzione ai fini di spaccio: utilizzata per inquadrare il fatto contestato (detenzione e cessione di cocaina e hashish) e come elemento di fatto nella valutazione della pericolosità.

  • art. 23, comma 8 d.l. 137/2020 conv. in l. 176/2020

    art. 23, comma 8, d.l. 137/2020, conv. in l. 176/2020

    Consente la decisione in camera di consiglio senza l'intervento del Procuratore generale e dei difensori nelle ipotesi previste; richiamata per spiegare la modalità del procedimento.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma richiamata in relazione alle conseguenze economiche dell'inammissibilità del ricorso, legittimando la condanna alle spese e la determinazione della sanzione pecuniaria se non è ravvisabile assenza di colpa nella causa di inammissibilità.

  • Corte Cost. sent. n. 186 del 13/6/2000

    Corte Costituzionale sent. n. 186/2000

    Citata per l'affermazione che, in caso di inammissibilità del ricorso, la condanna a spese e sanzioni pecuniarie è prevista se non sussiste l'assenza di colpa nella causa di inammissibilità.

Massime di principio

  • Per disporre la custodia cautelare per il pericolo di reiterazione (art. 274 lett. c) è necessario dimostrare non solo un pericolo concreto ma anche la sua attualità al momento dell'adozione della misura.
  • La valutazione prognostica deve fondarsi su elementi concreti: modalità e circostanze specifiche del fatto (es. quantitativi di droga, struttura e ramificazione dell'attività, rapporti con clienti/fornitori) e sulla personalità dell'indagato (comportamenti concreti e precedenti penali).
  • La gravita' astratta del reato non basta a giustificare misure cautelari: occorre evitare automatismi e ancorare la decisione a riscontri fattuali e recenti.
  • L'assenza di sequestro o di denaro non esclude automaticamente la misura cautelare se altri indici (ex: quantitativi elevati, organizzazione della rete di spaccio, relazioni consolidate) comprovano un pericolo attuale di reiterazione.
  • Per impugnare efficacemente una misura cautelare per rischio di reiterazione è utile dimostrare la mancanza di elementi recenti e concreti (assenza di collegamenti operativi, assenza di profitti o strutturazione dell'attività, precedenti non pertinenti o datati) e proporre misure meno afflittive proporzionate al rischio effettivamente configurato.
  • In Cassazione i ricorsi manifestamente infondati possono essere dichiarati inammissibili e determinare condanne per spese e sanzioni pecuniarie; quindi è importante che il gravame sia ben motivato rispetto ai criteri giurisprudenziali su concretezza e attualità.

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