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Cassazione Civile, Ordinanza n. 02317/2023 del 25/01/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente locale)

La controversia

La controversia trae origine da un'ordinanza-ingiunzione con cui al ricorrente era stata irrogata una sanzione amministrativa per avere attivato un laboratorio di confezionamento di vino senza presentare la SCIA alla competente Azienda sanitaria, in violazione del Reg. CE n. 852/2004 e del d.lgs. n. 193/2007. L'opponente sosteneva che la fattispecie dovesse invece essere ricondotta alla disciplina sulla vendita diretta dei prodotti agricoli di cui al d.lgs. n. 228/2001, che non fosse necessaria alcuna SCIA, che fosse già stato rilasciato un parere igienico-sanitario e che non vi fosse stata una vera variazione dell'attività ma solo una riorganizzazione degli spazi; inoltre deduceva che il d.lgs. n. 193/2007 non fosse applicabile perché l'attività era iniziata prima del 2007. Il Tribunale ha confermato il rigetto dell'opposizione ritenendo, sulla base del verbale di accertamento e dell'istruttoria, che l'interessato avesse modificato in modo significativo l'attività, passando dalla vendita di vino sfuso prodotto in proprio al confezionamento e vendita di vino proveniente da altre aziende, con conseguente necessità di SCIA e applicabilità della sanzione. In cassazione il ricorrente ha articolato due motivi ex art. 360 c.p.c.: violazione e falsa applicazione dell'art. 4 d.lgs. n. 228/2001 in combinato disposto con gli artt. 112 e 113 c.p.c., nonché violazione e falsa applicazione del Reg. CE n. 852/2004, lamentando che la Corte territoriale avesse errato nel ritenere necessaria la SCIA e nel qualificare come significativa la modifica dell'attività, senza considerare i fatti emergenti dall'istruttoria.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondati entrambi i motivi, osservando che il giudizio di fatto sulla variazione significativa dell'attività era stato correttamente fondato sul verbale di accertamento e sugli esiti istruttori, dai quali risultava il confezionamento e la vendita di vino di provenienza diversa da quella aziendale. Ha quindi affermato che la disciplina invocata dal ricorrente, l'art. 4 d.lgs. n. 228/2001, presupponeva fatti diversi da quelli accertati, e che la fattispecie era regolata dal d.lgs. n. 193/2007 poiché rilevante era la data di riscontro della variazione significativa, non quella di avvio dell'originaria attività. Ha inoltre rilevato che il ricorrente non aveva adeguatamente censurato la ratio decidendi della sentenza impugnata, limitandosi a sollecitare una rivalutazione del fatto e a dedurre un vizio ex art. 360, n. 5, c.p.c. senza indicare specificamente un fatto decisivo omesso. Il ricorso è stato quindi rigettato; nessuna statuizione sulle spese per mancanza di difese del Comune; è stato altresì dato atto dell'obbligo del ricorrente, se dovuto, di versare l'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 4 d.lgs. n. 228/2001

    La sua applicazione presuppone fatti diversi da quelli accertati nella specie; non copre la fattispecie di variazione significativa dell'attività di confezionamento e vendita di vino proveniente da altre aziende.

  • art. 6 d.lgs. n. 193/2007

    Sanziona la mancata comunicazione della variazione all'autorità competente per l'aggiornamento della registrazione in relazione ad attività di produzione, trasformazione e distribuzione di alimenti svolte in stabilimenti già registrati.

  • Reg. CE n. 852/2004

    È il regolamento richiamato per la disciplina igienica degli alimenti, applicabile alla variazione significativa dell'attività accertata.

  • art. 360 c.p.c.

    I motivi sono stati ritenuti inidonei perché miravano sostanzialmente a ottenere una nuova valutazione dei fatti e non indicavano in modo specifico un fatto decisivo omesso.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente nel primo motivo, ma la Corte non ha ravvisato alcuna violazione decisoria.

  • art. 113 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente nel primo motivo, ma non ha inciso sulla decisione di rigetto.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    In caso di rigetto del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002

    È il parametro rispetto al quale viene commisurato l'ulteriore importo dovuto in caso di rigetto.

Massime di principio

  • Quando la sanzione amministrativa poggia su un verbale di accertamento assistito da fede privilegiata, il giudice di merito può fondare su di esso la ricostruzione dei fatti fino a querela di falso, se non proposta.
  • La disciplina applicabile va individuata in base alla concreta attività accertata al momento della variazione significativa, non alla sola data di avvio dell'attività originaria.
  • La mera riorganizzazione degli spazi non esclude di per sé la necessità di nuova comunicazione o SCIA se l'attività cambia in modo sostanziale nella sua oggettiva conformazione e nel suo contenuto operativo.
  • Il motivo di ricorso per cassazione non può risolversi in una richiesta di rivalutazione del fatto; il vizio ex art. 360, n. 5, c.p.c. richiede l'indicazione specifica di un fatto decisivo omesso o trascurato.
  • La parte che invochi una disciplina speciale alternativa deve dimostrare la ricorrenza dei presupposti fattuali richiesti da quella disciplina; in difetto, resta ferma l'applicazione della norma sanzionatoria ritenuta dal giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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