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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 9540/2022 del 21/03/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava per cassazione la sentenza d'appello che aveva parzialmente riformato la condanna di primo grado per i reati, riuniti per continuazione, di percosse e di danneggiamento. I motivi dedotti: 1) vizio di motivazione e violazione dell'art. 606 co. 1 lett. b) e lett. e) c.p.p. per non aver dichiarato estinti i reati per prescrizione; il ricorrente sosteneva che il rinvio del processo non dovesse sospendere il termine prescrizionale perché disposto con adesione delle parti e perché la sospensione collegata alla pandemia non poteva essere computata; 2) vizio di motivazione nella valutazione della testimonianza della parte civile BAFFERT, la cui attendibilità sarebbe stata accertata con argomentazioni 'a contrario' e genericità dell'imputazione (mancanza di giorno per il reato di percosse); 3) illegittimo diniego delle attenuanti generiche, poiché il ricorrente sarebbe stato solo ammesso al beneficio dell'affidamento in prova e comunque il beneficio non sarebbe intervenuto in tempo utile.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sulle prescrizioni: ha richiamato consolidata giurisprudenza secondo cui il rinvio del processo disposto su richiesta o con accordo delle parti sospende il termine di prescrizione ai sensi dell'art. 159 co.1 n.3 c.p.p., pertanto i termini non erano decorsi alla data di appello (09/01/2020). Sulla valutazione della testimonianza e sulla motivazione: il giudice di legittimità ha ritenuto non consentita la rivalutazione del merito e ha confermato che i giudici di merito hanno adeguatamente motivato l'attendibilità della parte offesa con riscontri oggettivi (ritrovamento del coltello) e che il danneggiamento è stato ammesso dall'imputato. Sul diniego delle attenuanti generiche: legittimo perché i fatti erano stati commessi nonostante la concessione del beneficio e quindi indicativi della mancanza di rilevo attenuante. Conseguenze ordinarie: condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende e al rimborso delle spese di rappresentanza e difesa della parte civile, liquidate in euro 2.300 oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 606 co. 1 lett. b) e lett. e) cod. proc. pen.

    Regolano i motivi di ricorso per cassazione: lett. b) (violazione di norme sostanziali o processuali) e lett. e) (vizio di motivazione). La Corte rileva che tali censure non potevano essere accolte perché il primo solleva questione di interpretazione acquisita e gli altri implicherebbero una rivalutazione del merito non consentita in Cassazione.

  • art. 159 co. 1 n. 3 cod. proc. pen.

    Prevede la sospensione del corso della prescrizione quando il processo è sospeso o il dibattimento rinviato per impedimento dell'imputato o del suo difensore o su loro richiesta. La Corte interpreta che la sospensione opera anche quando il rinvio è disposto per accordo tra le parti (compresa la parte civile) e quindi sospende il decorso della prescrizione per l'intera durata del rinvio.

  • art. 616 c.p.p.

    Consente la condanna alle spese processuali e ad altre sanzioni pecuniarie a carico del ricorrente se il ricorso è infondato o inammissibile; la Corte l'ha applicata per liquidare il pagamento alla cassa delle ammende e le spese.

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sez. Un., Sez. 4, Sez. 6 e altre sentenze richiamate)

    es. Sez. 4 sent. n. 20395 del 27/04/2021; Sez. Un. n. 1021 del 28/11/2001; Sez. 4 sent. n. 51448 del 17/10/2017; Sez. 6 n. 51912 del 17/10/2017

    Più pronunce consolidate affermano che i rinvii disposti su richiesta o per accordo delle parti determinano la sospensione della prescrizione; inoltre, la giurisprudenza ribadisce i limiti del sindacato di legittimità sulla valutazione della prova e della credibilità delle parti di merito.

Massime di principio

  • Un rinvio del dibattimento disposto su richiesta o con l'accordo delle parti sospende il termine di prescrizione per l'intera durata del rinvio (art. 159 c.p.p. interpretato in senso estensivo dalla Cassazione).
  • In Cassazione non è consentita la piena rivalutazione delle prove e della credibilità dei testimoni: i vizi di motivazione devono essere tali da dimostrare manifesta illogicità o contraddittorietà degli argomenti decisivi del giudice di merito.
  • La mera genericità nella indicazione del giorno di consumazione (es. indicazione solo di mese/anno) non è automaticamente sufficiente a rendere la decisione viziata, salvo che la carenza impedisca in concreto l'esercizio della difesa o la configurabilità dell'illecito.
  • Il diniego delle attenuanti generiche è legittimo se il giudice di merito ritiene, con motivazione non manifestamente illogica, che il comportamento dell'imputato (es. commissione di reati nonostante la concessione di un beneficio) escluda rilevanza attenuante.
  • Nel contestare la prescrizione il ricorrente deve prevenire e confutare l'esistenza di sospensioni operative (anche quelle originate da rinvii concordati); contestazioni speculative su sospensioni ulteriori (es. per pandemia) richiedono argomentazione specifica e non possono essere assunte come automatiche.

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