Cassazione Penale, Sentenza n. 24312/2022 del 23/06/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza di sostituzione degli arresti domiciliari con la custodia cautelare in carcere; il ricorrente deduceva l'illegittimità dell'ordinanza di aggravamento e produceva documentazione (restituzione immediata di una consistente somma di denaro disposta dal P.M.). Dopo il deposito dell'appello, il Marchese veniva ricollocato agli arresti domiciliari per gravi motivi di salute. Il ricorrente sostiene che l'appello mirava a ottenere una pronuncia specifica sull'illegittimità dell'ordinanza di aggravamento e che tale interesse permaneva nonostante la successiva modifica della misura.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per genericità e aspecificità: il ricorso non riportava le ragioni concrete di doglianza espresse nell'appello né specificava i fatti che avevano motivato l'aggravamento. Inoltre non era dimostrato un interesse attuale e concreto a proseguire l'impugnazione dopo che la misura era stata modificata dalla Corte d'appello (ripristino degli arresti domiciliari), sicché la finalità dell'appello si era assorbita. Per tali ragioni il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende.
Norme richiamate
D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 8 (conv. con mod. dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176)
Norma richiamata nel dispositivo procedurale relativo al trattamento del ricorso con contraddittorio scritto (quadro normativo del procedimento), indicata nell'intestazione del provvedimento
art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.
Grounds di ricorso in cassazione evocati dal ricorrente (violazione di legge ed errata motivazione)
art. 616 cod. proc. pen.
Norma applicata per la condanna alle spese del procedimento e per il pagamento in favore della cassa delle ammende a carico del ricorrente, in caso di rigetto/inammissibilità
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sez. 5, n. 1119 del 09/09/2021, dep. 2022, La Cognata)
Principio secondo cui l\'ammissibilità dell\'impugnazione richiede la sussistenza di un interesse immediato, concreto e attuale a rimuovere uno svantaggio processuale e a conseguire un'utilità
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sez. U, n. 6624 del 27/10/2011, Marinaj)
Affermata la nozione utilitaristica dell\'interesse ad impugnare nel processo penale e la valutazione della carenza d\'interesse sopravvenuta quando la finalità dell\'impugnante viene assorbita da un mutamento intervenuto medio tempore
Massime di principio
- Per l\'ammissibilità di un ricorso in cassazione è necessario riportare con chiarezza e specificità le ragioni di doglianza e i fatti rilevanti; ricorsi generici o aspecifici sono inammissibili
- L\'interesse ad impugnare in materia penale richiede un vantaggio concreto, immediato e attuale: se la decisione impugnata ha perso efficacia per effetto di un mutamento sopravvenuto (es. ripristino della misura favorevole), l\'impugnazione può essere dichiarata inammissibile per sopravvenuta carenza d\'interesse
- La mera produzione di documentazione a corredo dell\'appello non è sufficiente a preservare l\'interesse se non si dimostra in che modo persista uno svantaggio o un\'utilità ottenibile con la pronuncia sul merito
- Se si vuole evitare che l\'impugnazione sia dichiarata priva di interesse dopo una modifica della situazione cautelare, occorre spiegare espressamente e documentare le ragioni per le quali permane un pregiudizio (ad es. effetti di giudicato cautelare, ripercussioni sulla posizione processuale o su fatti che producono conseguenze durevoli)
- In fase redazionale del ricorso o dell\'appello è fondamentale indicare il percorso cronologico degli atti, i motivi specifici dell\'aggravamento e la correlazione logica tra le doglianze e l\'utilità pratica della pronuncia richiesta
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