Cassazione Civile, Ordinanza n. 23398/2021 del 24/08/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La società di gestione del risparmio aveva impugnato un avviso di accertamento relativo all'IMU 2013 emesso dal Comune. Dopo il rigetto in primo e secondo grado, la controversia era stata portata in Cassazione, dove la V sezione civile aveva già deciso con ordinanza n. 4138/2021, accogliendo il primo motivo e cassando con rinvio. Nel successivo procedimento camerale, la Corte ha rilevato d'ufficio una discrasia nel testo dell'ordinanza: nell'intestazione risultava che la Procura generale avesse chiesto l'accoglimento del ricorso, mentre nello svolgimento del processo e nelle memorie della stessa Procura emergeva che la conclusione era per il rigetto. Il presente procedimento era quindi finalizzato esclusivamente alla correzione di un errore materiale ai sensi degli artt. 287 ss. c.p.c. e 391-bis c.p.c., non alla rivalutazione del merito della controversia tributaria.
La decisione
La Corte ha disposto la correzione dell'errore materiale contenuto nell'ordinanza precedente, stabilendo che la frase dell'intestazione dove si leggeva che la Procura generale aveva chiesto l'accoglimento del ricorso debba invece leggersi come richiesta di rigetto del ricorso. Ha inoltre ordinato l'annotazione della correzione sull'originale dell'ordinanza corretta. La Corte ha anche precisato che nel procedimento di correzione dell'errore materiale non può essere pronunciata la condanna alle spese processuali, per la natura amministrativa del procedimento e l'assenza di una parte soccombente in senso proprio.
Norme richiamate
costituiscono la base normativa per la correzione degli errori materiali contenuti nei provvedimenti del giudice.
richiamato quale norma applicabile al procedimento di correzione dell'errore materiale in Cassazione.
Massime di principio
- Nel procedimento di correzione di errore materiale è consentito emendare la difformità tra diverse parti del provvedimento quando dal testo complessivo risulti in modo univoco l'errore da correggere.
- La correzione dell'errore materiale non consente una nuova decisione sul merito della controversia, ma solo la rettifica del contenuto meramente materiale del provvedimento.
- Nel procedimento di correzione di errore materiale non va disposta la condanna alle spese, poiché si tratta di un procedimento di natura amministrativa privo di una vera parte soccombente in senso processuale.
Come è indicizzato
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