Cassazione Civile, Ordinanza n. 33417/2022 del 11/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia origina da un procedimento di equa riparazione per irragionevole durata di un processo civile. La Corte d'appello, con decreto emesso dal magistrato delegato, aveva accolto la domanda e liquidato le spese legali in euro 225,00 oltre accessori, applicando i valori della tabella del D.M. 55/2014 relativa ai procedimenti monitori. Il ricorrente ha impugnato tale liquidazione con un unico motivo, deducendo violazione degli artt. 91 c.p.c., 1 e 4 D.M. 55/2014 e 2233, comma 2, c.c., sostenendo che le spese del giudizio di equa riparazione dovessero essere liquidate secondo la tabella n. 12 del medesimo decreto, propria dei procedimenti contenziosi dinanzi alla Corte d'appello, e che comunque il compenso dovesse rispettare la dignità professionale del difensore e non scendere sotto i minimi tabellari.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il decreto impugnato fosse stato emesso ai sensi dell'art. 5-ter L. 89/2001 e che, per tale provvedimento, non fosse esperibile il ricorso per cassazione, ma soltanto l'opposizione nel termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione o notificazione del decreto, anche quando si contesti la liquidazione delle spese processuali. Conseguentemente ha condannato la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 510,00 oltre spese prenotate a debito, escludendo altresì l'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 91 c.p.c.
Richiamato dal ricorrente per sostenere la corretta liquidazione delle spese secondo il principio di soccombenza.
art. 1 D.M. 55/2014
Richiamato dal ricorrente quale base normativa per la determinazione dei compensi professionali.
art. 4 D.M. 55/2014
Richiamato dal ricorrente per sostenere l'applicazione della tabella relativa ai procedimenti contenziosi.
art. 2233, comma 2, c.c.
Richiamato dal ricorrente a tutela di un compenso professionale congruo e non inferiore ai minimi tabellari.
art. 5-ter L. 89/2001
È la norma che disciplina il provvedimento monitorio in materia di equa riparazione; la Corte afferma che il decreto emesso ai sensi di tale disposizione non è ricorribile per cassazione e che l'unico rimedio è l'opposizione nel termine di trenta giorni.
art. 55, comma 1, lett. c), D.L. 83/2012 conv. in L. 134/2012
È indicato come fonte della disciplina del procedimento di equa riparazione applicata nel caso concreto, che prevede il decreto motivato e l'opposizione quale unico rimedio.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002
La Corte esclude la condanna al pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, perché il giudizio è esente dal contributo unificato.
Massime di principio
- Nel procedimento di equa riparazione disciplinato dall'art. 5-ter L. 89/2001, il decreto emesso dal Presidente della Corte d'appello o da un magistrato delegato non è impugnabile con ricorso per cassazione.
- Contro il decreto che decide sulla domanda di equa riparazione, anche quando si contesti solo la liquidazione delle spese processuali, l'unico rimedio esperibile è l'opposizione da proporre nel termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione o notificazione del provvedimento.
- La censura sulla quantificazione delle spese non consente di superare il regime impugnatorio speciale previsto per il procedimento di equa riparazione.
- Se il giudizio è esente dal contributo unificato, non può essere posto a carico della parte soccombente l'ulteriore importo previsto dall'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002.
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