Sentenza del 31/03/2016 n. 1658 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Accertamento liquidazione e controlli - IRAP - IRES - Obbligo per l'amministrazione finanziaria di dimostrare la prova della simulazione assoluta o relativa di un contratto stipulato dal contribuente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda la legittimità della pretesa fiscale ai fini IRAP e IRES, fondata sull’assunto che un contratto stipulato dal contribuente fosse simulato, in modo assoluto o relativo. Il punto centrale è stabilire se l’amministrazione potesse disconoscere gli effetti fiscali del contratto senza fornire una prova adeguata della simulazione.
La decisione
La sentenza afferma che l’amministrazione finanziaria non è esonerata dall’onere di provare la simulazione. In quanto terza rispetto al contratto, può utilizzare qualunque mezzo di prova, comprese le presunzioni; tuttavia, gli elementi acquisiti devono dimostrare non solo circostanze oggettive, ma anche la volontà simulatoria e gli effettivi scopi perseguiti dalle parti. Una prova limitata a dati oggettivi, senza riferimenti sufficienti all’elemento soggettivo dell’accordo simulatorio, non è idonea a fondare la pretesa fiscale.
Norme richiamate
Art. 1417 del codice civile
Disciplina la prova della simulazione e consente, nei casi previsti, una prova più ampia quando a farla valere è un terzo, come l’amministrazione finanziaria.
Art. 37-bis del d.P.R. 600/1973
Norma antielusiva richiamata nel quadro della contestazione fiscale; è stata successivamente abrogata dall’art. 2 del d.lgs. 128/2015.
Art. 2 del d.lgs. 128/2015
Ha abrogato l’art. 37-bis del d.P.R. 600/1973.
Massime di principio
- Quando l’amministrazione fiscale sostiene che un contratto è simulato, deve comunque provarlo: non è sufficiente affermarlo o richiamare genericamente l’incongruità dell’operazione.
- L’amministrazione può ricorrere a presunzioni e a qualsiasi mezzo di prova, ma gli indizi devono essere gravi, coerenti e convergenti.
- La prova deve riguardare anche l’elemento soggettivo: occorre dimostrare, per quanto possibile, la volontà delle parti di creare un’apparenza diversa dalla realtà e gli obiettivi concretamente perseguiti.
- Elementi esclusivamente oggettivi, come la struttura economica dell’operazione o la sua apparente convenienza fiscale, possono costituire indizi, ma normalmente non bastano da soli a provare la simulazione.
- In situazioni analoghe, il contribuente può contestare l’accertamento evidenziando che l’amministrazione non ha dimostrato il reale accordo simulatorio, limitandosi a deduzioni astratte o a valutazioni economiche non collegate alla volontà delle parti.
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