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Sentenza

Sentenza n. 485/2026 - Milano, Sezione 2

per l’ottemperanza della sentenza n. 43/2024 emessa in data 7 febbraio 2024 dal Tribunale di Milano.

Giustizia amministrativa202501212

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano che riconosceva il diritto alla carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente per tre anni scolastici

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente aveva prestato servizio come docente a tempo determinato negli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021. Il Tribunale di Milano, con sentenza n. 43/2024, aveva accertato il suo diritto al beneficio economico di 500 euro per ciascun anno, mediante assegnazione della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione, e aveva condannato il Ministero all’esecuzione e al rimborso delle spese legali. Poiché la sentenza non era stata spontaneamente eseguita, la ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza. Ha inoltre chiesto l’applicazione della penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso di ottemperanza, rilevando che l’Amministrazione non aveva contestato il mancato adempimento. La sentenza del Tribunale di Milano risultava passata in giudicato ed era stata notificata al Ministero il 18 aprile 2024; erano quindi soddisfatte le condizioni previste dall’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. e dall’art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997. Il Ministero è stato condannato a dare piena esecuzione alla sentenza entro novanta giorni dalla comunicazione della decisione. Per l’eventuale ulteriore inadempimento è stato nominato commissario ad acta il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, il quale interverrà su istanza del creditore dopo la scadenza del termine e dovrà completare l’incarico entro i successivi centoventi giorni. Nessun compenso è stato riconosciuto al commissario, trattandosi di attività rientrante nei suoi compiti istituzionali. È stata invece respinta la domanda di penalità di mora, poiché, in relazione alla modesta entità della somma dovuta, essa avrebbe avuto valore soltanto simbolico. Il Ministero è stato condannato alle spese di giudizio, liquidate in 1.000 euro oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 121, l. n. 107/2015

    La disposizione costituisce il fondamento del beneficio economico della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, riconosciuto nella sentenza da eseguire.

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    Consente il giudizio di ottemperanza per l’esecuzione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti esecutivi del giudice ordinario.

  • art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997

    La norma è richiamata quale condizione per procedere all’esecuzione nei confronti delle amministrazioni pubbliche, ritenuta soddisfatta insieme al passaggio in giudicato e alla notificazione della sentenza.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    Prevede la penalità di mora nell’ambito del giudizio di ottemperanza; nel caso concreto la domanda è stata respinta perché la penalità avrebbe avuto una funzione meramente simbolica.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è esperibile contro una pubblica amministrazione che non abbia eseguito una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, purché siano soddisfatte le condizioni previste dall’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. e dalla disciplina speciale applicabile all’esecuzione contro le amministrazioni pubbliche.
  • Nel giudizio di ottemperanza, quando l’inadempimento dell’amministrazione non è contestato e il titolo giudiziale è passato in giudicato ed è stato notificato, il giudice amministrativo può ordinare all’amministrazione di adempiere entro un termine e nominare sin d’ora un commissario ad acta per l’eventuale fase successiva.
  • Il commissario ad acta può essere individuato in un dirigente pubblico le cui funzioni istituzionali siano coerenti con l’attività esecutiva richiesta; quando l’incarico rientra nei suoi compiti istituzionali, non è dovuto uno specifico compenso.
  • La penalità di mora nell’ottemperanza può essere negata quando, in ragione della modesta entità dell’obbligazione, l’importo concretamente applicabile avrebbe una funzione soltanto simbolica e non sarebbe effettivamente idoneo a sollecitare l’adempimento.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEfficacia ed esecutorietà

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