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Sentenza

Sentenza n. 491/2026 - Bologna, Sezione 2

per l'ottemperanza della sentenza n. 1076/2024, pubblicata in data 28.8.2024, emessa dal Tribunale di Bologna.

Giustizia amministrativa202501715

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Bologna, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Bologna n. 1076/2024, passata in giudicato

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (creditrice da sentenza)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha chiesto l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Bologna n. 1076/2024, notificata al Ministero per la decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni previsto ai fini dell'esecuzione. La sentenza era passata in giudicato, come attestato dalla cancelleria, ma il Ministero non aveva provveduto a dare esecuzione alle relative statuizioni. È stata inoltre richiesta una somma a titolo di penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, c.p.a.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso per ottemperanza, rilevando la perdurante inadempienza del Ministero rispetto a una sentenza definitiva e passata in giudicato. Ha ordinato al Ministero di dare esecuzione alle statuizioni della sentenza, detraendo quanto eventualmente già corrisposto, entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della presente sentenza. In caso di ulteriore inerzia, il Tribunale ha nominato sin d'ora quale commissario ad acta il Direttore Generale dell'Ufficio scolastico della Regione Emilia-Romagna, con facoltà di subdelega, affinché provveda entro i successivi novanta giorni su istanza della ricorrente. È stata invece respinta la domanda di penalità di mora, poiché la sentenza da eseguire aveva già previsto la corresponsione di interessi o rivalutazione ai sensi dell'art. 22, comma 36, l. n. 724/1994, dalla maturazione del diritto sino alla concreta attribuzione; tale previsione è stata ritenuta equa anche ai fini dell'art. 114, comma 4, c.p.a. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in 500 euro oltre accessori e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore del difensore.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Consente al giudice dell'ottemperanza di ordinare all'amministrazione l'esecuzione della sentenza, fissare un termine e nominare, anche preventivamente, un commissario ad acta in caso di ulteriore inadempimento; il comma 4 rileva anche ai fini della penalità di mora.

  • art. 114, comma 4, c.p.a.

    La penalità di mora può essere disposta nell'ambito del giudizio di ottemperanza, ma non è dovuta quando la sentenza da eseguire prevede già una forma di ristoro economico ritenuta equa per il ritardo nell'attribuzione.

  • art. 22, comma 36, l. n. 724/1994

    interessi o rivalutazione ai sensi dell’art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all’accredito alla concreta attribuzione

    La previsione di interessi o rivalutazione dalla maturazione del diritto sino alla concreta attribuzione è stata considerata dal TAR un ristoro equo, idoneo a escludere l'applicazione di un'ulteriore penalità di mora.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, la comprovata definitività della sentenza, la sua notificazione all'amministrazione e il decorso del termine dilatorio per l'esecuzione consentono di ordinare all'amministrazione inadempiente di dare esecuzione alle statuizioni giudiziali entro un termine fissato dal giudice.
  • Il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, destinato a intervenire su istanza della parte e dopo l'inutile decorso del termine assegnato all'amministrazione, specificando il termine per l'esercizio dei poteri sostitutivi.
  • La penalità di mora può essere negata quando il titolo giudiziale da eseguire prevede già interessi o rivalutazione, ritenuti dal giudice un rimedio equo per il ritardo nell'adempimento.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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