Cassazione Penale, Sentenza n. 21991/2024 del 31/05/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza che aveva rigettato l'istanza di rescissione del giudicato relativa alla condanna pronunciata dal Tribunale di Enna. Il difensore del ricorrente deduceva che non si era instaurato un regolare rapporto informativo tra imputato e difensore di fiducia, che il mandato non era stato effettivamente accettato, che il difensore non si era presentato alle udienze ed era stato cancellato dall'Albo degli Avvocati il 04/12/2020, tre anni prima della chiusura del processo; si sosteneva quindi la violazione del diritto di difesa (art. 111 Cost., art. 6 CEDU) e degli obblighi informativi previsti dall'art. 107 cod. proc. pen.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che il ricorrente non abbia dimostrato la 'incolpevole' ignoranza dell'esistenza del processo, essendo stati notificati a mani proprie sia l'avviso di conclusione delle indagini sia il decreto di citazione a giudizio, notifiche eseguite anche al difensore di fiducia. La Corte ha richiamato la giurisprudenza (Sezioni Unite n. 23948/2019) secondo cui la nomina del difensore ha rilievo solo se effettivamente accettata e se sussiste un rapporto informativo effettivo; nel caso concreto è stata ritenuta instaurata una relazione professionale e l'onere di vigilanza sul corretto adempimento dell'incarico gravava sull'imputato. La cancellazione successiva dall'Albo non prova l'incolpevole ignoranza del processo. Per tali ragioni il ricorso è inammissibile e il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento di € 3.000,00 alla Cassa delle ammende in base all'art. 616 cod. proc. pen.
Norme richiamate
art. 629-bis cod. proc. pen. (già 625-ter)
La norma esclude l'accesso alla rescissione del giudicato per chi si sia posto volontariamente nelle condizioni di non avere adeguata notizia del processo; grava sul ricorrente l'onere di provare l'incolpevole ignoranza dell'esistenza del procedimento.
art. 107 cod. proc. pen.
Norma che impone obblighi informativi tra i soggetti processuali; il ricorrente aveva invocato la sua violazione ma la Corte ha ritenuto irrilevante nella fattispecie perché esistevano notifiche dirette al ricorrente e al difensore.
art. 111 Cost.
Richiamato dal ricorrente in relazione al diritto al giusto processo e al diritto di difesa; la Corte ha valutato che tali diritti non risultano lesi se esistono elementi che dimostrano la conoscenza del processo da parte dell'imputato.
art. 6 Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (CEDU)
Invocato per il principio del giusto processo; la Corte ha considerato la tutela EDR compatibile con l'esigenza di evitare abusi quando il ricorrente non provi l'incolpevole ignoranza del procedimento.
art. 420-bis cod. proc. pen. (richiamato dalla giurisprudenza)
Riferimento giurisprudenziale agli indici di conoscenza del processo in caso di processo in assenza; utilizzato per delineare gli elementi che dimostrano consapevolezza del procedimento.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma applicata per imporre la condanna alle spese processuali e, avendo rilevato profili di colpa nella determinazione dell'inammissibilità, il pagamento alla Cassa delle ammende.
Cass. Sezioni Unite, sentenza n. 23948/2019
Giurisprudenza chiave che precisa che la nomina del difensore di fiducia ha rilievo ai fini della conoscenza del processo solo se effettivamente accettata e se esiste un rapporto informativo effettivo; individua indici di conoscenza quali notifiche, misure precautelari e nomina accettata del difensore.
Cass. n. 33374/2023 (richiamata dal ricorrente)
Sentenza citata dal ricorrente come diversa fattispecie: in quel caso il difensore si era cancellato dall'elenco prima di prestare assistenza, per cui non si era mai instaurato rapporto professionale; la Corte ha distinto tale ipotesi da quella oggetto del ricorso.
Cass. Sez.5, sent. n. 12445/2015
Richiamata per il principio che grava sull'imputato l'onere di mantenere contatti informativi con il difensore per essere aggiornato sull'andamento del procedimento.
Cass. Sez.3, sent. n. 38513/2016
Ulteriore conferma del principio che la mancata attivazione autonoma dell'imputato per mantenere i contatti con il difensore integra colpa e preclude la rescissione del giudicato.
Massime di principio
- L'onere probatorio dell'incolpevole ignoranza del procedimento grava sul ricorrente: senza prova dell'assenza di notifiche e di rapporto informativo effettivo, la rescissione del giudicato è preclusa.
- La nomina di un difensore di fiducia rileva ai fini della conoscenza del processo solo se vi è accettazione dell'incarico e un rapporto informativo effettivo tra difensore e assistito.
- La cancellazione dall'albo del difensore non è automaticamente idonea a dimostrare l'incolpevole ignoranza del processo se prima della cancellazione sussistevano notifiche e un rapporto professionale effettivo.
- Spetta all'imputato vigilare sull'adempimento dell'incarico conferito al difensore e mantenere contatti periodici per essere informato sull'andamento del procedimento; la mancata vigilanza può costituire colpa precludente la rescissione.
- Fattispecie analoghe possono avere esito diverso quando si dimostra che il difensore non ha mai accettato l'incarico o si è cancellato dall'albo prima di prestare qualsiasi assistenza: in tali casi il rapporto professionale non si è instaurato e la situazione può fondare la rescissione.
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