Sentenza n. 949/2026 - Napoli, Sezione 5
per l'esecuzione del giudicato della sentenza del Tribunale di Napoli n. 2987/2025 (doc. 1), depositata e resa pubblica il 17.04.2025, Sez. Lavoro e Previdenza, r.g. 2273/2025, munita di attestazione di conformità e notificata all’ amministrazione in data 16.06.2025, anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli n. 2987/2025, relativa al riconoscimento del beneficio della carta elettronica del docente per quattro annualità
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha agito in ottemperanza, ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a., per ottenere l'esecuzione della sentenza passata in giudicato del Tribunale di Napoli, giudice del lavoro, che aveva accertato il suo diritto a fruire del beneficio economico annuo di euro 500 mediante la carta elettronica del docente, per quattro annualità, e aveva condannato il Ministero all'erogazione di un beneficio complessivo di euro 2.000, oltre alle spese processuali. La sentenza era stata notificata all'amministrazione il 16 giugno 2025. Il Ministero non aveva proposto impugnazione e non risultava avere adempiuto, nonostante fosse decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni. La ricorrente ha chiesto l'ordine di esecuzione, la nomina di un commissario ad acta e la fissazione di una penale per l'ulteriore ritardo.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo rispettati i termini processuali dell'azione di ottemperanza e decorso infruttuosamente il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Accertato il passaggio in giudicato della sentenza del Tribunale di Napoli e constatata l'assenza di prova dell'adempimento, ha dichiarato l'obbligo del Ministero di dare esatta e integrale esecuzione al giudicato entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, imponendo il deposito della prova dell'adempimento secondo le regole del processo amministrativo telematico. Ha nominato quale commissario ad acta il responsabile della Direzione generale competente del Ministero, con facoltà di delega, attribuendogli un ulteriore termine di 60 giorni per provvedere in caso di inerzia dell'amministrazione. Il commissario dovrà, se necessario, allocare le somme in bilancio e svolgere tutte le fasi della spesa; l'esaurimento dei fondi o la mancanza di cassa non costituiscono impedimento legittimo all'esecuzione del giudicato. È stata inoltre accolta la domanda di astreinte: la penale è stata fissata nella misura degli interessi legali sull'importo dovuto in base al giudicato, in aggiunta agli interessi eventualmente già dovuti, con decorrenza dal sessantesimo giorno dalla notificazione o comunicazione della sentenza, fino all'adempimento spontaneo, anche se nel frattempo si sia insediato il commissario. È stato stabilito il limite massimo del 10% dell'importo dovuto, per evitare che la misura compulsoria si trasformi in una sproporzionata locupletazione. La liquidazione della penale eventualmente maturata sarà effettuata dal commissario ad acta. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 1.200 oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
L'azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l'attuazione [...] delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato
La disposizione consente di agire in ottemperanza dinanzi al giudice amministrativo per ottenere l'attuazione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario quando l'obbligato è una pubblica amministrazione.
art. 114, comma 1, c.p.a.
Il TAR ha ritenuto rispettato il termine per la proposizione dell'azione di ottemperanza.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
Consente al giudice dell'ottemperanza di imporre una somma di denaro per ogni violazione o inosservanza ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato. Nel caso concreto la misura è stata parametrata agli interessi legali, con decorrenza dal sessantesimo giorno e tetto massimo del 10% dell'importo dovuto.
art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito nella l. n. 30/1997
Il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo per l'esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni deve essere decorso prima dell'attivazione della tutela esecutiva; il TAR ne ha accertato il decorso nel caso concreto.
art. 1 l. n. 107/2015
È la disposizione legislativa richiamata quale fonte del beneficio economico della carta elettronica del docente, riconosciuto dal giudicato da eseguire.
art. 1 c.p.a.
La funzione compulsiva dell'astreinte è stata collegata al principio di effettività della tutela giurisdizionale.
art. 87, comma 2, lett. d), e comma 3, c.p.a.
Il TAR ha ritenuto rispettati i termini processuali applicabili al rito camerale dell'ottemperanza.
Massime di principio
- L'azione di ottemperanza è esperibile dinanzi al giudice amministrativo per ottenere l'adempimento dell'obbligo di una pubblica amministrazione di conformarsi a una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, quando la decisione sia esecutiva e il suo contenuto sia sufficientemente determinato.
- In presenza di un giudicato non adempiuto, il giudice dell'ottemperanza deve ordinare all'amministrazione l'esatta e integrale esecuzione entro un termine assegnato e può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta incaricato di provvedere in caso di ulteriore inerzia.
- La mancanza di stanziamento di bilancio, l'esaurimento dei fondi o l'indisponibilità di cassa non costituiscono, di per sé, impedimenti legittimi all'esecuzione di un giudicato di condanna pecuniaria; il commissario deve adottare le iniziative necessarie a rendere possibile il pagamento.
- L'astreinte ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. ha funzione compulsiva e di garanzia dell'effettività della tutela e può essere parametrata agli interessi legali sull'importo dovuto, decorrendo dal termine assegnato per l'adempimento e cessando con l'adempimento spontaneo dell'amministrazione, anche dopo l'insediamento del commissario ad acta.
- La misura dell'astreinte deve essere non manifestamente iniqua e proporzionata: è necessario fissare un tetto massimo, che nel caso esaminato è stato individuato nel 10% dell'importo dovuto, per evitare che la penalità perda la funzione coercitiva e si trasformi in una sproporzionata compensazione economica.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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